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Ordinanza — n. 5704/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against regional tax court for apparent reasoning in cadastral assessment case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5704/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court rejected Chemisol Italia Srl's cassation appeal against the Lombardy Regional Tax Court's decision on cadastral tax assessments. The appellant argued the lower court's reasoning was apparent or incomprehensible, while the court found the tax office's explanation based on technical valuation differences sufficient. The court ruled that the lower court adequately addressed the appellant's claims regarding motivation and uninhabitable properties, thus upholding the original judgment.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 4, c.p.c.; Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.: The Supreme Court holds that a judgment's motivation is apparent only if it fails to reveal the logical reasoning behind the decision, and in this case, the lower court's explanation regarding technical valuation differences was sufficient to satisfy legal requirements.

Parole chiave

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apparent motivation cadastral tax assessment cassation appeal tax office reasoning inhabitable property claim facoltà di astenersi dal testimoniare rinuncia alla motivazione requisito della firma autografa

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 4, c.p.c.
Con il primo motivo la ricorrente deduce, in relazione all'art. 360, n.4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell'art.
Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
360, n.4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., per avere la CTR motivato la sentenza in modo apparente o, quantomeno, incomprensibile.
art. 111 Cost
art. 3 legge 241/1990
7 della legge 212/200 e dell'art. 3 legge 241/1990, per aver la CTR ritenuto sufficientemente motivati gli avvisi di accertamento.

Giurisprudenza citata

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Cass. N. 13248 del 2020
Cass., 18 settembre 2019, n. 23216
13248 del 2020; Cass., 18 settembre 2019, n. 23216; Cass., 23 maggio 2019, n.
Cass., 23 maggio 2019, n. 13977
23216; Cass., 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., 7 aprile 2017, n.
Cass., 7 aprile 2017, n. 9105
13977; Cass., 7 aprile 2017, n. 9105; Cass.
Cass. Sez. U., 24 marzo 2017, n. 7667
9105; Cass. Sez. U., 24 marzo 2017, n. 7667; Cass.
Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232
7667; Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass.
Cass. Sez. U., 5 agosto 2016, n. 16599
22232; Cass. Sez. U., 5 agosto 2016, n. 16599; Cass., 6 giugno 2012, n.
Cass., 6 giugno 2012, n. 9113
16599; Cass., 6 giugno 2012, n. 9113).
Cass., Sez. 6^, 16 giugno 2016, n. 12497
Cass., Sez. 6^, 16 giugno 2016, n. 12497; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 23 maggio 2018, n. 12777
12497; Cass., Sez. 5^, 23 maggio 2018, n. 12777; Cass., Sez.
Cass., Sez. 6^, 7 dicembre 2018, n. 31809
12777; Cass., Sez. 6^, 7 dicembre 2018, n. 31809; Cass., Sez.
Cass., Sez. 6^-5, 23 febbraio 2021, n. 4807
31809; Cass., Sez. 6^-5, 23 febbraio 2021, n. 4807; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 24 febbraio 2021, n. 4955
4807; Cass., Sez. 5^, 24 febbraio 2021, n. 4955).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 24066-2020 proposto da: CHEMISOL ITALIA SRL , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SALARIA 103, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELLA CHIUMMIENTO, rappresentata e difesa dall'avvocato VERONICA MORLACCHI; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5159/4/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata il 18/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2020 n. 24066 sez. MT - ud. 09-11-2022 -2- Rg n. 24066/2020 Chemisol Italia srl c/ Agenzia delle Entrate Ritenuto che: Chemisol Italia srl propone ricorso per la cassazione della sentenza della CTR Lombardia che, in controversia su due avvisi di accertamento per rideterminazione, a seguito di DOCFA anno 2016, di rendita catastale di due immobili di proprietà della ricorrente, ha accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate. La CTR ha riformato la decisione della CTP di Varese, ritenendo che i due avvisi di accertamento catastale fossero idonei a soddisfare i requisiti motivazionali di rettifica del classamento catastale.

L'agenzia delle Entrate resiste con controricorso. Considerato che:

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce, in relazione all'art. 360, n.4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., per avere la CTR motivato la sentenza in modo apparente o, quantomeno, incomprensibile.

2. La censura è infondata. 2.1. Secondo costante orientamento di Codesta corte, deve ritenersi apparente la motivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non renda percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice (Cass.

N. 13248 del 2020; Cass., 18 settembre 2019, n. 23216; Cass., 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. Sez. U., 24 marzo 2017, n. 7667; Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. Sez. U., 5 agosto 2016, n. 16599; Cass., 6 giugno 2012, n. 9113). 2.2. Nella specie, la CTR, riformando la sentenza dei primi giudici, ha affermato che " l'avviso di accertamento è stato emesso utilizzando, con riguardo alla valutazione tecnica del valore delle singole unità, quanto indicato dal contribuente nella documentazione relativa alle procedure DOCFA presentate nel 2015, che risulta comprovata dalla documentazione riprodotta nelle con trodeduzioni dell'Ufficio e dalla planimetria catastale.

Dalla lettura degli avvisi di accertamento emerge che sono stati utilizzati gli elementi estimali con riferimento all'epoca censuaria 1988/89 e che è stata fatta specifica menzione di ogni singolo fabbricato con la relativa destinazione, consistenza, valore unitario al mq, e coefficiente di deprezzamento. E' stato applicato il prezziario che era pienamente conoscibile dalla contribuente che ai valori in essa indicati avrebbe dovuto attenersi nella redazione della DOCFA". Alla luce di suesposta argomentazione non si può ritenere che la sentenza impugnata sia carente o incoerente sul piano della logica giuridica, nè tantomeno che sia stata costruita in modo tale da rendere impossibile un controllo sulla esattezza del ragionamento decisorio e, quindi, tale da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 Cost., comma 6, (Cass., sez. 1, 30/06/2020, n. 13248).

3. Con il secondo motivo la ricorrente deduce, in relazione all'art. 360, n.3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della legge 212/200 e dell'art. 3 legge 241/1990, per aver la CTR ritenuto sufficientemente motivati gli avvisi di accertamento.

4. Il motivo è infondato. 4.1. Va premesso che l'atto di classamento deve essere necessariamente motivato, e l'obbligo motivazionale deve soddisfare il principio di cui all'art 7 della I. n. 212/2000, che a sua volta richiama l'art. 3 della legge n. 241/1990, secondo cui l'Amministrazione Finanziaria è tenuta ad indicare nei suoi atti i "presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione". 4.2. La giurisprudenza di questa Corte ha affermato che l'obbligo di motivazione dell'atto impositivo persegue il fine di porre il contribuente in condizione di conoscere la pretesa impositiva in misura tale da consentirgli sia di valutare l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale, sia, in caso positivo, di contestare efficacemente l'an ed il quantum debeatur.

Detti elementi conoscitivi devono essere forniti all'interessato, non solo tempestivamente (e cioè inserendoli ab origine nel provvedimento impositivo), ma anche con quel grado di determinatezza ed intelligibilità che permetta al medesimo un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa (ex plurimis: Cass., Sez. 5^, 26 marzo 2014, n. 7056; Cass., Sez. 5^, 9 luglio 2014, n. 15633; Cass., Sez. 5^, 17 ottobre 2014, n. 22003). 4.3. Con riferimento, poi, alla materia di estimo catastale, l'obbligo di motivazione in capo all'amministrazione finanziaria si diversifica a secondo che la stessa operi d'iniziativa o su sollecitazione del contribuente.

Nell'ipotesi in cui l'avviso di classamento consegua ad un'iniziativa del contribuente, la Corte ha più volte ribadito, che, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della c.d. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita deriva da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (cfr:

Cass., Sez. 6^, 16 giugno 2016, n. 12497; Cass., Sez. 5^, 23 maggio 2018, n. 12777; Cass., Sez. 6^, 7 dicembre 2018, n. 31809; Cass., Sez. 6^-5, 23 febbraio 2021, n. 4807; Cass., Sez. 5^, 24 febbraio 2021, n. 4955). 4.4. Nella specie, il giudice di appello ha accertato che " la sentenza dei primi giudici è errata con riguardo all'affermato difetto di motivazione degli atti, in quanto l'Ufficio, prendendo spunto da quanto dichiarato nel Docfa, ne ha rettificato i valori in quanto non in linea con i valori rinvenibili negli estimi catastali e nel prezziario previsto per il territorio e condiviso con i rappresentanti degli ordini professionali".

Inoltre, dalla lettura della motivazione dei due avvisi di accertamento, riportata dalla contribuente nel ricorso, si evince che la determinazione del nuovo classamento e della relativa rendita catastale è stata eseguita con stima diretta sulla base di elementi economici e quantitativi riportati nella allegata relazione sintetica con riferimento al biennio economico 1988-1989, che, ribadisce la CTR " era pienamente conoscibile dalla contribuente che ai valori in essa indicati avrebbe dovuto attenersi alla redazione della Docfa". La indicata motivazione risponde dei principi sopra enunciati poiché la differenza tra la rendita proposta dalla contribuente con procedura DOCFA e quella attribuita dall'Ufficio deriva da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni.

5. Con il terzo motivo del gravame si deduce, in relazione all'art. 360, n.5, c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, avendo, la CTR, omesso di esaminare i rilievi in fatto rispetto al profilo che gli immobili oggetto degli avvisi di accertamento fossero stati oggetto di dichiarazione di inagibilità.

6. Il motivo è infondato essendosi la CTR espressa sul punto.

7. Infatti, nella specie, la CTR si è espressa sull'inagibilità degli immobili oggetto di dichiarazione DOCFA enunciando che la ricorrente non ha dato prova documentale di tale inagibilità. Infatti ha così statuito "Non è stata implementata la consistenza di nessun elemento che compone il fabbricato ma, legittimamente, è stato attribuito valore al "fabbricato dimesso" e al sedime (a corpo) in considerazione del fatto che non è stata dimostrata la sua inagibilità a fatiscenza". Inoltre, la società, nel ricorso, non ha dato atto di aver prodotto il verbale di sopralluogo dei tecnici comunali all'esito del quale sarebbe emersa la condizione d'inagibilità degli immobili, rendendo impossibile a questa Corte una qualsiasi verifica.

8. Conclusivamente il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 2410,001 Y2A Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/02, si dà atto della fii sussistenza dei presuppostiopéT-- ir versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello =er