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Ordinanza — n. 5701/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to procedural violation of 20-day filing deadline under Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5701/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed after the mandatory twenty-day deadline required by law. The appellant, Elisa Corbi, submitted the petition on January 18, 2022, while the deadline expired on January 12, 2022, following a single electronic notification to all parties. Consequently, the court dismissed the request for cassation and ordered the appellant to refund the litigation costs to the opposing banks and third parties.

Regesto Legislator

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Art. 369, comma 1, cod. proc. civ.; Art. 380-bis e seq. cod. proc. civ.: An appeal filed after the statutory twenty-day period following notification is inadmissible, regardless of irregularities in service to specific absent parties.

Parole chiave

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Civil Procedure Code Appeal Deadline Inadmissibility Electronic Notification Refund of Costs Cassation Appeal Procedural Violation mancato versamento dell'anticipo spese

Disposizioni normative citate

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Art. 369, comma 1, cod. proc. civ.
Cepenutme preliminarmente l'improcedibilità, ex art. 369, comma l, cod.
Art. 380-bis e seq. cod. proc. civ.
del relatore, CIL ;engi dell'art. 380 -bis e-od.
Art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 91 cod. proc. civ
civ., per avere la Corte territoriale ritenuto che le istanze istruttorie„ non ribadite nell'udienza di precisazione delle conclusioni (in primo grado), dovessero intendersi rinunciate; - che il terzo motivo denuncia manifesta violazione dell'art. 91 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 1448-2022 proposto da: CORBI ELISA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la cancelleria CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'Avvocato Cesare G ALLINELLI; - ricorrente - contro BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ULPIANO 29, presso io studio dell'Avvocato IAura LUCIANI MORRONF, che la rappresenta e difende unitamente all'Avvocato Pietro MORRON - controricorrente contro POSTE ITALIANE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA„ VIALE EUROPA 190, preSS() l'AREA LEGALE:

TERRITORIALE dell'Istituto medesimo, rappresentata e difesa dall'Avvocato Anna Maria Rosaria URSINO; - controricorrente - contro MARAFINI ANNUNZIATA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'Avvocato Beatrice GUERRINI; -controricorrente - contro MACCIOCCLII ANGELO, CIARDI SETLIMIO, CIARDI MARCO; - intimati - avverso la sentenza n. 6660/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 07/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

Stetano Giaime GUIZZI. Ritenuto in fatto - che Usa Corbi ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 6660/21, del 7 ottobre 2021, della Corte di Appello di Roma, che — respingendone il gravame avverso la sentenza n. 1059/15, del 31 marzo 2015, del 'Tribunale di Velletri, accogliendo, invece, quello incidentale di Banca Popolare di Sondrio S.C.p.A. — ne ha rigettato la domanda risarcitoria proposta nei confronti di Angelo Maciocchi, condannandola alla refusione delle spese di giudizio di primo grado nei confronti della Banca Popolare di Sondrio, ponendo, Ric. 2022 n. 01448 sez.

M3 - ud. 12-10-2022 -2- infine, a carico della Corbi le spese del giudizio di appello sostenute, oltre che da tale società, anche da Poste Italiane S.p.a., Marco Ciardi e Annunziata Marafini; - che, in punto di fatto, l'odierna ricorrente riferisce di aver convenuto in giudizio il Maciocchi sul presupposto che costui si fosse reso inadempiente all'obbligo — assunto in forza di un preliminare di vendita — di concludere il contratto definitivo; - che l'azione mirava a conseguire la risoluzione del contratto e il trattenimento della caparra confirmatoria versata dal promissario acquirente; - che il convenuto, per parte propria, costituitosi in giudizio, adduceva una sopravvenuta indisponibilità finanziaria per esclusiva colpa del terzo, ottenendo, così, l'autorizzazione a chiamare in causa la Banca Popolare di Sondrio e Poste Italiane S.p.a., che a loro volta chiedevano l'autorizzazione alla citazione di ulteriori terzi, Marco k_ntrui, settnm( k_aardi e Annunziata Nlitrafini; - che l'adito Tribunale veliterno rigettava la domanda della Corbi, nulla stabilendo, invece, su quelle di garanzia e su quelle subordinate, c()mpensanuo nitegianriente, tra tutte le p-arii uel giuutzto, le spese La lite; - che il gravame proposto dall'attrice soccombente veniva rigettato, diversamente da quello incidentale esperito — in punto spese processuali — dalla Banca Popolare di Sondrio, provvedendo il giudice di appello, su di esse, nei termini sopra meglio indicati; - che avver;o 1ia ,;entenza della Corte c.,opitolina ricorre per cassazione la Corbi, sulla base — come detto -- di tre motivi; - che il primo motivo denuncia — ai sensi dell'ari. 360, comma I, n. q> 1-11-l'IC C1V.

— omesso esame fn rt's giudizio che è stato oggetto) di discussione tra le parti, costituito dalla Ric. 2022 n. 01448 sez. M3 - ud. 12-10-2022 -3- oggettiva imputabilità dell'inadempimento a tatto del promittente acquirente Macciocchi (che con la chiamata in causa ha inteso essere manlevato dalle relative conseguenze dai soggetti che gli hanno reso indisponibile la relativa provvista con comportamenti censurabili, ; - che il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 183, 187, 188 e 189 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale ritenuto che le istanze istruttorie„ non ribadite nell'udienza di precisazione delle conclusioni (in primo grado), dovessero intendersi rinunciate; - che il terzo motivo denuncia manifesta violazione dell'art. 91 cod. proc. civ. e del principio di soccombenza circa la condanna alle spese, oltre a "evidente incompiutezza della sentenza di condanna", lamentando l'essere state poste a carico di essa Corbi anche le spese sostenute dai terzi chiamati in giudizio; - che hanno resistito all'impugnazione, con distinti controricorsi, le società Banca Popolare di Sonetti° e Poste Italiane, chiedendo clic la stessa sia dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata; - che pure la Marafini — anch'essa con autonomo controricorso — na _ reSiStit0 dl! 11! 11ugn azik m uuna n-ot Di, t21.

Cepenutme preliminarmente l'improcedibilità, ex art. 369, comma l, cod. proc. civ., oltre a richiederne la declaratoria dì inammissibilità e in ogni caso il rig •.etto, . - che Angelo Nlaciocchi, nonché Settimi° e Marco Ciardi sono rimasti solo intimati; - chie la proposta. del relatore, CIL ;engi dell'art. 380 -bis e-od. proc. civ., è stata ritualmente comunicata alle parti costituite, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per il 12 ottobre 2077; - che la sola Banca Popolare di Sondrio ha depositato memoria.

Ric. 2022 n. 01448 sez. M3 - ud. 12-10-2022 -4- Considerato in diritto - che il ricorso è improcedibile„ come eccepito dalla controricorrente Maratini; - che lo stesso risulta essere stato notificato a tutte le parti del giudizio d'appello (all'infuori di Settimi° Ciardi, rimasto in quella sede contumace) nelle forme telematiche, mediante l'invio di un'unica "PEC", datata 23 dicembre 2021, sicché il successivo deposito del ricorso, avvenuto il 18 gennaio 2022, risulta effettuato in violazione del termine di venti giorni di cui all'art. 369, comma 1, cod. proc. civ., donde l'improcedibilità della proposta impugnazione; - che, d'altra parte, non osta a tale esito la constatazione che, nei riguardi del predetto Settimi() Ciardi, il ricorso sia stato avviato per la notificazione alla successiva data del 28 dicembre 2021, atteso) che, per un verso, la notifica nei suoi confronti non si è perfezionata (essendo il uesturatano risultato — °alla retata — ucecuuto ), nonene, per ititro I 1 1, 11 , , • 1 verso, che, anche a dargli rilievo, il deposito sarebbe dovuto avvenire entro il 17 gennaio 2022; - Lite te SpeSC nei presente olinzio seguono 1. va SOCCOrnueìiZa vanno liquidate come da dispositivo; - che in ragione della declaratoria di improcedibilità del ricorso va uatO — al SCruil utti .1 .11' -.a- 1 '2 ClinInla 1 , .1„1 .1 1) D attO att. i /n I 1 I4UiCf ULI 1.1.1 JV maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 — della sussistenza dei presupposti per il versamento, da part:e della ricorrente, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass.

Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), dell'ulteriore importo .1 titolo di contributo 1,Hfcato, pari a quello previsto per il ricorso, norma del comma 1-bis dello stesso art.

13. Ric. 2022 n. 01448 sez. M3 - ud. 12-10-2022 -5- PQM I,a Corte dichiara improcedibile il ricorso, condannando Elisa Cotti a rifondere — a Poste Italiane S.p.A., ad Annunziata Marafim e a Banca Popolare di Sondrio S.C.p.A. — le spese del presente giudizio di legittimità, liquidandole, per le prime due, in E 4.000,00, Oltre E 200 ,00 per esborsi, più -15% per spese generali ed accessori di legge, nonché, per la terza, in E 5.500,00, oltre E 200,00 per esborsi, più 15% per spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.

13. Così deciso in Roma, all'esito di a