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Ordinanza — n. 5685/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses jurisdiction regulation appeal against security firm for lack of standing and contract clause validity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5685/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the jurisdiction regulation appeal inadmissible regarding Marco Vitiello due to his lack of standing and unspecified legal basis for the claim. Conversely, the appeal was rejected against M M Service S.R.L. because the exclusive jurisdiction clause in their contract was valid and opposable. The court ruled that the defendant's exception of territorial incompetence was properly raised against the company but not against the individual who lacked contractual standing.

Regesto Legislator

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Art. 100 c.p.c.; Art. 84 c.p.c.: The Court holds that a jurisdiction regulation appeal is inadmissible if the appellant lacks active standing, and the exception of territorial incompetence is validly raised against a party bound by a specific contractual clause designating an exclusive forum.

Parole chiave

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jurisdiction regulation appeal active standing requirement exclusive jurisdiction clause territorial incompetence exception contractual derogation of competence assicurazione contro il furto violazione di domicilio truffa all'assistenza sociale

Disposizioni normative citate

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Art. 93, comma 1, cod. proc. civ.
Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate, in favore della parte controricorrente, valutata l’attività processuale espletata, come da dispositivo e sono distratte in favore dei difensori della stessa, che hanno reso la dichiarazione di cui all’art. 93, comma 1, cod.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
Art. 13, comma 1 bis, dello stesso art. 13
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 18525 del 03/09/2007
13-12-2022 scritta (conformemente all’orientamento di questa Corte: Cass. n. 18525 del 03/09/2007 Rv.
Cass. n. 14852 del 22/11/2001
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 12311-2022 proposto da: M M SERVICE S.R.L., in persona del legale rappresentante in carica, VITIELLO MARCO, domiciliati in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato GIACOMO GANERI; -ricorrenti - contro UNION SECURITY S.P.A., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA alla via LEONE IV n. 99 presso lo studio dell'avvocato CUBUZIO PAOLO MARIO, rappresentata e difesa dall'avvocato LAURO GIOVANNI; -controricorrente - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE, depositata il 07/04/2022;

Ric. 2022 n. 12311 sez. M3 -ad. 13-12-2022 udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata del 13/12/2022, dal Consigliere Relatore Dott. Cristiano Valle; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Mario Fresa, che chiede che la Corte di Cassazione accolga l’istanza di regolamento di competenza, con le conseguenze di legge; osserva quanto segue. È impugnata con un unico ricorso per regolamento di competenza, da parte di Marco Vitiello e della M M Service S.r.l., l’ordinanza, resa in data 7/04/2022, del Tribunale di Nocera Inferiore con la quale detto ufficio giudiziario si è dichiarato incompetente a conoscere delle domande risarcitorie proposte dai suddetti nei confronti della Union Security S.p.a., per mancato funzionamento del servizio di videosorveglianza con intervento, in occasione di un furto verificatosi nel novembre dell’anno 2021, dichiarando la competenza del Tribunale di Napoli Nord.

I motivi di ricorso censurano l’ordinanza sotto i seguenti profili:

1) irritualità procedurali e mancato invito alla precisazione delle conclusioni;

2) inopponibilità dell’eccezione di incompetenza territoriale all’attore Vitiello Marco;

3) inefficacia della clausola contrattuale derogativa della competenza anche nei confronti della M M Service s.r.l. conseguente inopponibilità dell’eccezione di incompetenza;

4) irritualità dell’eccezione nei confronti dell’attore Vitiello Marco e incompletezza della stessa. Resiste con scritti difensivi Union Security S.p.a., deducendo l’inammissibilità del ricorso per difetto di specificità e la carenza di legittimazione attiva del Vitiello alla proposizione del regolamento, in quanto egli non è parte del contratto intercorso tra M M Service S.r.l. e Unione Security S.p.a. Il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento dell’istanza di regolamento. Ric. 2022 n. 12311 sez. M3 -ad. 13-12-2022 Parte ricorrente ha depositato memoria.

Il ricorso è inammissibile avuto riguardo alla posizione di Marco Vitiello, atteso che non è in alcun modo specificato a quale titolo egli agisca, in quanto dagli scritti difensivi e dal testo del contratto in atti non si ravvisa in alcunmodo una sua legittimazione, posto che il contratto è stato concluso tra la M M Service S.r.l. e la Union Security S.p.a. e il Vitiello non è legale rappresentante della stessa, né è specificato se egli fosse il proprietario dei beni immobili e mobili oggetto della sorveglianza, o comunque l’avente diritto alla prestazione contrattuale.

Dal testo del contratto risulta, invero, che il bene da videosorvegliare era un appartamento sito in Scafati, alla via Spinelli, n. 11/F. Dal ricorso si apprende che nel detto appartamento venne perpetrato un furto nel novembre dell’anno 2021, ma null’altro è specificato con riferimento alla posizione del Vitiello. Il motivo relativo al mancato invito alla precisazione delle conclusioni è infondato, in quanto dalla lettura sia del ricorso che dell’ordinanza del 7/04/2022 risulta che la questione d’incompetenza territoriale era stata ritualmente proposta dalla Union Security S.p.a. nel proprio primo scritto difensivo e il giudice nel fissare la prima udienza, aveva comunque, invitato le parti, sebbene con un termine incongruo (in quanto esso scadeva il 7/04/2022 e il decreto che lo fissava era emanato il 4/04/2022), a depositare note scritte contenenti le istanze e le conclusioni e la M M Service S.r.l. non specifica se le dette note vennero o meno depositate, né se venne fatto constatare al giudice l’incongruità della fissazione del termine per il deposito.

Con riferimento alle restanti censure, il Collegio ritiene che effettivamente l’eccezione alle ordinarie regole di competenza era opponibile alla M M Service S.r.l. in quanto contenuta in specifica clausola contrattuale, contraddistinta dal n. 20 e specificamente approvata in forma Ric. 2022 n. 12311 sez. M3 -ad. 13-12-2022 scritta (conformemente all’orientamento di questa Corte: Cass. n. 18525 del 03/09/2007 Rv. 599512 - 01), come risulta chiaramente dal testo contrattuale in atti. Trattandosi di clausola che individuava quale foro esclusivo il Tribunale di Napoli Nord nella contestazione della competenza territoriale non era, pertanto, necessario che la Union Security S.p.a., nella proposizione dell’eccezione d’incompetenza territoriale, indicasse gli ulteriori fori ai quali la cognizione della causa poteva essere astrattamente devoluta (si veda sul punto, qual espressione di un orientamento risalente e non superato, a quanto consta, Cass. n. 14852 del 22/11/2001 Rv. 550529 -01).

Il ricorso per regolamento di competenza deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile per quanto riguarda la posizione di Marco Vitiello e rigettato avuto riguardo alla M M Service S.r.l. Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate, in favore della parte controricorrente, valutata l’attività processuale espletata, come da dispositivo e sono distratte in favore dei difensori della stessa, che hanno reso la dichiarazione di cui all’art. 93, comma 1, cod. proc. civ. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, stanti l’inammissibilità e il rigetto del ricorso, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo per contributo unificato, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso con riferimento a Vitiello Marco e lo rigetta con riferimento a M M Service S.r.l.; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 2.200,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al Ric. 2022 n. 12311 sez. M3 -ad. 13-12-2022 15%, oltre CA e IVA per legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari avvocati Paolo Mario Cubuzio e Giovanni Lauro. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella Camera di consigli