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Ordinanza — n. 5665/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows opposition against tax enforcement order by correcting notification date error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5665/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the appeal against a first-instance judgment that had declared an opposition to tax enforcement inadmissible due to a missed deadline. The lower court incorrectly relied on a citation date found in the electronic file, whereas the actual notification to both Invitalia and the Tax Agency occurred on February 25, 2020, well within the statutory twenty-day limit. Consequently, the Court quashed the lower court's decision and remanded the case for a new ruling on the merits of the opposition.

Regesto Legislator

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Art. 617 c.p.c.; Art. 3 R.D. n. 639/1910: The opposition to a tax enforcement order is not subject to the suspension of time limits during holidays and must be filed within twenty days of actual notification to the debtor and the tax agency.

Parole chiave

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opposition to enforcement tax collection order notification date error statutory time limits remand for retrial tardivo pagamento delle spese notifica tardiva dei difetti tempestività tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 617 cod. proc. civ.
Contrariamente alla originaria proposta, ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato, in quanto la sentenza del Tribunale civile di Reggio Calabria– in base alla quale è stata dichiarata inammissibile l’opposizione ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ.
Art. 3 del r.d. n. 639 del 14/04/1910
403798 - 01) l’opposizione contro l’ingiunzione fiscale, di cui all'art. 3 del r.d.
Artt. 375 e 380 bis cod. proc. civ.
art. 617 cod. proc. civ
Contrariamente alla originaria proposta, ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato, in quanto la sentenza del Tribunale civile di Reggio Calabria– in base alla quale è stata dichiarata inammissibile l’opposizione ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 11258 del 21/11/1990
La conclusione, peraltro, non muterebbe qualora si dovesse considerare l’opposizione quale proposta avverso ingiunzione fiscale, atteso che (per giurisprudenza risalente ma tuttora non contraddetta: Cass. n. 11258 del 21/11/1990 Rv.
Cass. n. 431 del 18/01/1980
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 5346-2022 proposto da: SCOPELLITI NATALE, domiciliato in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato PIETRO MODAFFARI; -ricorrente - contro INVITALIA, AGENZIA NAZIONALE ATTUAZIONE INVESTIMENTI e SVILUPPO d’IMPRESA S.P.A. -intimata - AGENZIA delle ENTRATE RISCOSSIONE; - intimata - avverso la sentenza n. 1229/2021 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA, depositata il 14/09/2021; Ric. 2022 n. 05346 sez. VI -3 - ad. 13 - 12 - 2022 udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata del 13/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

Cristiano Valle, osserva quanto segue. Natale Scopelliti propose un’opposizione esecutiva, nei confronti di Invitalia s.p.a. e dell’Agenzia delle Entrate, per il pagamento di una cartella emanata ai sensi del r.d. n. 639 del 14/04/1910). Il Tribunale di Reggio Calabria, scissa l’opposizione, ha, nel contraddittorio con la sola Invitalia S.p.a. e nella contumacia dell’Agenzia delle Entrate, con sentenza n. 1229 del 14/09/2021, dichiarato inammissibile l’opposizione agli atti esecutivi, perché proposta oltre il termine di venti giorni e – vicenda non rileva nte in questa sede di legittimità, trattandosi di capo di sentenza soggetto ad impugnazione ordinaria – ha rigettato l ’opposizione all’esecuzione affermando che l’ingiunzione di pagamento era stata regolarmente notificata alla moglie dell’opponente, irrilevanti essendo le diverse risultanze anagrafiche.

Avverso la detta sentenza del Tribunale di Reggio Calabria ricorre Natale Scopelliti, con atto affidato a un motivo. La causa è stata avviata alla trattazione secondo il rito di cui agli artt. 375 e 380 biscod. proc. civ. L’Agenzia delle Entrate e Invitalia S.p.a. sono rimaste intimate. La proposta del Consigliere relatore, di manifesta inammissibilità del ricorso, è stata ritualmente comunicata. Il ricorrente ha depositato memoria. Contrariamente alla originaria proposta, ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato, in quanto la sentenza del Tribunale civile di Reggio Calabria– in base alla quale è stata dichiarata inammissibile l’opposizione ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ.

«in quanto avrebbe dovuto essere proposta nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica dell’atto impugnato Ric. 2022 n. 05346 sez. VI -3 - ad. 13 - 12 - 2022 avvenuta per stessa ammissione all’opponente in 10/02/2020, nel mentre l’atto di opposizione è stato notificato ad Invitalia il 9/03/2020 e all’agente di riscossione il 24/07/2020»– è errata , poiché il Tribunale ha malamente consultato l’atto di citazione in opposizione presente nel fascicolo telematico di primo grado, in quanto, per come emerge dallo stesso atto di citazione, nonché dalla ricevuta di avvenuta notifica rilasciata dall’ufficiale giudiziario agli atti del fascicolo di parte di primo grado, l’opposizione veniva notificata sia all’Invitalia che all’Agenzia delle Entrate Riscossione, a mezzo UNEP, in data 25/02/2020, pertanto nel rispetto dei perentori termini di legge indicati nell’art. 617 cod. proc. civ. (e non il 9 marzo e il 24 luglio 2020 come afferma la sentenza).

La conclusione, peraltro, non muterebbe qualora si dovesse considerare l’opposizione quale proposta avverso ingiunzione fiscale, atteso che (per giurisprudenza risalente ma tuttora non contraddetta: Cass. n. 11258 del 21/11/1990 Rv. 469857 – 01 e n. 431 del 18/01/1980 Rv. 403798 - 01) l’opposizione contro l’ingiunzione fiscale, di cui all'art. 3 del r.d. n. 639 del 1910, non rientra fra i procedimenti sottratti alla sospensione dei termini nel periodo feriale, in quanto non è equiparabile all’opposizione all'esecuzione, né di per sé presenta il carattere dell'urgenza.

Il ricorso, pertanto, è accolto. La sentenza impugnata è cassata e il giudizio è rinviato al Tribunale di Reggio Calabria, in persona di diverso Magistrato, che deciderà il merito dell’opposizione agli atti esecutivi (erroneamente ritenuta tardiva) e provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Reggio Calabria, in persona di diverso Magistrato, anche per le spese di questo giudizio di legittimità. Ric. 2022 n. 05346 sez. VI -3 - ad. 13 - 12 - 2022 Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile -3 dell