Ordinanza — n. 5652/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 2846-2022 proposto da: GALVANO NICOLO', domiciliato in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FILIPPO AMATO; -ricorrente - contro CANGEMI MARIANO e COLOMBO ROSALIA, domiciliate in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati GRECO GIANCARLO e NICOLOSI CARMELINA; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 1914/2021 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 12/11/2021;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 1306 cod. civ; Ordinanza — n. 5652/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Il dott. Galvano propose opposizione all’esecuzione presso terzi promossa dai Cangemi per il pagamento della provvisionale. Il Tribunale di Palermo rigettò l’opposizione. La Corte di Appello di Palermo, con sentenza n. 1914 del 12/11/2021, ha confermato la sentenza di primo grado, di rigetto dell’opposizione. Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso per cassazione, con un unico motivo, Nicolò Galvano, lamentando violazione dell’art. 1306 cod. civ. Resistono con controricorso i coniugi Cangemi. La causa è stata avviata alla trattazione secondo il rito di cui agli artt. 375 e 380 biscod. proc. civ.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 2846-2022 proposto da: GALVANO NICOLO', domiciliato in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FILIPPO AMATO; -ricorrente - contro CANGEMI MARIANO e COLOMBO ROSALIA, domiciliate in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati GRECO GIANCARLO e NICOLOSI CARMELINA; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 1914/2021 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 12/11/2021;
Ric. 2022 n. 02846 sez. VI -3 - ad . 13 - 12 - 2022 udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata del 13/12/2022, dal Consigliere Relatore Dott. Cristiano Valle, osserva quanto segue. Il dottore Nicolò Galvano venne condannato in sede penale al risarcimento dei danni in favore dei coniugi Cangemi e Colombo, a causa della morte del loro figlio per imperizia dei sanitari curanti, tra i quali vi era il Galvano, quale medico ospedaliero (e compreso l’ospedale Giaccone di Palermo). Il giudice penale aveva riconosciuto ai coniugi, per il decesso del figlio, una provvisionale di euro trentamila ciascuno.
Il dott. Galvano propose opposizione all’esecuzione presso terzi promossa dai Cangemi per il pagamento della provvisionale. Il Tribunale di Palermo rigettò l’opposizione. La Corte di Appello di Palermo, con sentenza n. 1914 del 12/11/2021, ha confermato la sentenza di primo grado, di rigetto dell’opposizione. Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso per cassazione, con un unico motivo, Nicolò Galvano, lamentando violazione dell’art. 1306 cod. civ. Resistono con controricorso i coniugi Cangemi. La causa è stata avviata alla trattazione secondo il rito di cui agli artt. 375 e 380 biscod. proc. civ.
La proposta di manifesta inammissibilità e comunque di manifesta infondatezza del Consigliere relatore è stata ritualmente comunicata. Non risulta il deposito di memorie. Pregiudizialmente il Collegio rileva che l’Azienda Ospedaliera, quale terza pignorata, non risulta essere stata chiamata in giudizio. Ric. 2022 n. 02846 sez. VI -3 - ad . 13 - 12 - 2022 Questa Corte ha di recente affermato che l’omessa partecipazione al giudizio di opposizione esecutiva del terzo pignorato comporta la necessità di integrazione del contraddittorio (Cass. n. 13533 del 18/05/2021 Rv. 661412 - 01):
« In tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato.» Nella specie l’Azienda Ospedaliera, terza pignorata, non risulta essere stata citata in giudizio, sin dalla fase di merito. Deve, pertanto, pronunciando sul ricorso, adottarsi decisione di cassazione della sentenza impugnata, con rimessione al Tribunale di Palermo, in persona di diverso magistrato, anche per le spese della fase di legittimità, ai sensi dell’art. 383, terzo comma, del codice di rito civile.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rimette la causa al Tribunale di Palermo, in persona di diverso magistrato, anche per le spese di questa fase di legittimità. Così deciso in Roma,nella camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 3 d