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Ordinanza — n. 5646/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against enforcement notice for missing execution order date citation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5646/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Luigi Bigagli's appeal against the Tribunal of Prato's rejection of his opposition to an enforcement notice. Bigagli argued the notice violated procedural codes by omitting the execution order date, while the opposing party contended the notice clearly referenced the execution order. The court ruled the appeal manifestly unfounded because the lower court's decision explicitly stated the execution order and its date were mentioned, satisfying the statutory requirements for validity.

Regesto Legislator

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Art. 654, comma 2, c.p.c.; Art. 480, comma 2, c.p.c.: The enforcement notice must mention the execution order and its notification date, but omission does not invalidate the notice if the debtor was effectively informed of the creditor, debt, and title.

Parole chiave

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enforcement notice validity execution order citation procedural nullity debt collection procedure manifestly unfounded appeal difetto di sottoscrizione rispetto del procedimento precontenzioso omissione di soccorso

Disposizioni normative citate

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Art. 112 c.p.c.
Art. 480 c.p.c.
654, comma 2, c.p.c.), nonché della data di notifica dell'ingiunzione (ex art. 480, comma 2, c.p.c.).
Art. 654 c.p.c.
Art. 617 c.p.c.
5, il provvedimento con il quale venne conferita esecutorietà, da parte dell’autorità giudiziaria competente (Giudice di pace, provvedimento del 23/03/2020), al decreto ingiuntivo sulla cui base è stata attivata l’esecuzione, opposta con il rimedio di cui all’art. 617 cod.
Art. 375 c.p.c.
Art. 380 c.p.c.
Art. 13 DPR n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R.
art. 617 cod. proc. civ
5, il provvedimento con il quale venne conferita esecutorietà, da parte dell’autorità giudiziaria competente (Giudice di pace, provvedimento del 23/03/2020), al decreto ingiuntivo sulla cui base è stata attivata l’esecuzione, opposta con il rimedio di cui all’art. 617 cod. proc. civ.
art. 654 c.p
La sentenza testualmente afferma: «… occorre osservare che tale doglianza non trova riscontro all’esame dell’atto di precetto opposto, il quale espressamente (punto 5 della seconda pagina) recita “il titolo non opposto nel termine concesso ex lege, veniva munito della esecutorietà ex art. 654 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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n. 01928 del 28/01/2020 Rv. 656889
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 2074-2022 proposto da: BIGAGLI LUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA, alla via VENTI SETTEMBRE, n. 3, presso lo studio dell'avvocato DONATELLA ROSSI, rappresentato e difeso dall'avvocato LUCIO RUSSO; -ricorrente - contro BORTOLOTTI ROSAMARIA, elettivamente domiciliata in ROMA, alla via GOLAMETTO n. 2, presso lo studio dell'avvocato BUCALO VALERIA, rappresentata e difesa dall'avvocato ASCARI DAVIDE; -controricorrente - avverso la sentenza n. 740/2021 del TRIBUNALE di PRATO, depositata il 20/10/2021;

Ric. 2022 n. 02074 sez. VI -3 -ad. 13-12-2022 - udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata del 13/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott. Cristiano Valle, osserva quanto segue. L’avv. Luigi Bigagli propose opposizione agli atti esecutivi in relazione al precetto di euro tremila e settantadue (€ 3.072,00) a lui intimato da Rosamaria Bortolotti. Il Tribunale di Prato, nel contraddittorio con la Bortolotti, rigettò l’opposizione con sentenza n. 740 del 20/10/2021. Avverso la sentenza in unico grado ricorre l’avvocato Bigagli lamentando violazione degli artt. 112, 480 e 654 cod. proc. civ. affermando che si erano consolidati i seguenti vizi: la mancata menzione del precetto menzione del provvedimento che aveva disposto l’esecutorietà del decreto ingiuntivo e la mancata menzione nel precetto della data di avvenuta notifica del decreto ingiuntivo.

Resiste con controricorso Rosamaria Bortolotti. La causa è stata avviata alla trattazione secondo il rito di cui agli artt. 375 e 380 biscod. proc. civ. La proposta di manifesta inammissibilità, e comunque di manifesta infondatezza, del Consigliere relatore è stata ritualmente comunicata. La controricorrente ha depositato memoria. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto dal testo della sentenza del Tribunale di Prato, oggetto di impugnazione, è dato individuare chiaramente, in quanto espressamente richiamato a pag. 5, il provvedimento con il quale venne conferita esecutorietà, da parte dell’autorità giudiziaria competente (Giudice di pace, provvedimento del 23/03/2020), al decreto ingiuntivo sulla cui base è stata attivata l’esecuzione, opposta con il rimedio di cui all’art. 617 cod. proc. civ.

Ric. 2022 n. 02074 sez. VI -3 -ad. 13-12-2022 - La sentenza del Tribunale di Prato ha esaminato il profilo dell’apposizione della formula esecutiva in calce al decreto ingiuntivo, rilevando che vi era espressa menzione del provvedimento che ne aveva disposto l’esecutorietà, non risultando, in tal modo, violato l’art. 654, secondo comma, codice di rito. La sentenza testualmente afferma: «… occorre osservare che tale doglianza non trova riscontro all’esame dell’atto di precetto opposto, il quale espressamente (punto 5 della seconda pagina) recita “il titolo non opposto nel termine concesso ex lege, veniva munito della esecutorietà ex art. 654 c.p.c. e, in data 28.3.2020, il Cancelliere ha apposto la relativa formula esecutiva”, come peraltro si può riscontrare dall’esame dello stesso decreto ingiuntivo (cfr. doc. 2 ultima pagina parte convenuta), il quale era già stato correttamente notificato all’odierno attore».

Giova, peraltro, rimarcare che l’opponente non ha in alcun modo specificato quale concreto nocumento avrebbe riportato dalla mancata indicazione del provvedimento che aveva conferito l’esecutività al monitorio, così come affermato da questa Corte (n. 01928 del 28/01/2020 Rv. 656889 - 01): « Il precetto fondato su decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione non deve essere preceduto da un'ulteriore notifica del provvedimento monitorio, ma deve fare menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula esecutiva (ex art. 654, comma 2, c.p.c.), nonché della data di notifica dell'ingiunzione (ex art. 480, comma 2, c.p.c.).

I suddetti elementi formali sono prescritti, a pena di nullità dell'atto di precetto, allo scopo di consentire all'intimato l'individuazione inequivoca dell'obbligazione da adempiere e del titolo esecutivo azionato, sicché la loro omissione (nella specie, l'indicazione della data di notificazione del decreto ingiuntivo) non comporta l'invalidità dell'intimazione qualora sia stato comunque raggiunto lo scopo dell'atto e, cioè, il debitore sia stato messo in condizione di conoscere Ric. 2022 n. 02074 sez. VI -3 -ad. 13-12-2022 - con esattezza chi sia il creditore, quale sia il credito di cui si chiede conto e quale il titolo che lo sorregge».

Il ricorso è, pertanto, rigettato. Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate, in favore della parte controricorrente, valutata l’attività processuale espletata, come da dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, stante il rigetto del ricorso, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo per contributo unificato, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorsoe condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 1.800,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della Sezion