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Ordinanza — n. 5628/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit against the employer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5628/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit. Although the lower court had ordered the employer to hire the worker based on a collective agreement, the plaintiff voluntarily abandoned the proceedings before the Supreme Court. Consequently, the judgment was not reviewed on its merits, and the case ended without a substantive ruling on the employment dispute.

Regesto Legislator

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Art. 380 bis c.p.c.; Art. 390, 391 c.p.c.: A formal withdrawal of the appeal by the plaintiff, accepted by the opposing party, results in the extinction of the proceedings without a decision on the merits.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings collective labor agreement substitution of contractor dismissal of appeal indennità per lavoro ridotto retroattiva mercede dell'appaltatore disdetta tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 6 c.c.n.l. per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali FISE
con anzianità maggiore del periodo di 240 giorni richiesto dall’art. 6 del c.c.n.l.
Art. 22 Capitolato speciale d'appalto
per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali FISE (espressamente richiamato dall’art. 22 del Capitolato speciale d’appalto), il diritto del ricorrente ad essere assunto da Vi.NI.Ca.
Art. 380 bis c.p.c.
Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
Ne consegue che va dichiarata l'estinzione del giudizio e che non deve pronunciarsi sulle spese ai sensi dell'art. 391 c.p.c., comma 4 c.p.c.
art. 6 c.c
con anzianità maggiore del periodo di 240 giorni richiesto dall’art. 6 del c.c.n.l.
art. 380 bis c.p
art. 391 c.p
Ne consegue che va dichiarata l'estinzione del giudizio e che non deve pronunciarsi sulle spese ai sensi dell'art. 391 c.p.c., comma 4 c.p.c.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1384-2022 proposto da: VI.NI.CA. SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 01400070627, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ITALO GIOVANNI DALMATO PALUMBO; -ricorrente - contro PETRONE GIUSEPPE PTRGPP64D17H227Z, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PODESTI 4, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO FORMICONI, rappresentato e difeso dall'avvocato ROBERTO PROZZO; -controricorrente - contro Ric. 2022 n. 01384 sez.

ML -ud. 20-12-2022 -2- COMUNE DI REINO 00269920625, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VETULONIA 63, presso lo studio dell'avvocato DONATELLA RAPUANO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI CARPENITO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2440/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 03/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ELENA BOGHETICH. RILEVATO CHE 1. Con sentenza n. 2440 pubblicata il 3.6.2021, la Corte di appello di Napoli, in accoglimento della domanda proposta da Giuseppe Petrone, già dipendente della società Ecojunk ed addetto al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani in ragione del contratto di appalto intercorso tra la ex datrice di lavoro ed il Comune di Reino, ha dichiarato, ai sensi dell'art. 6 c.c.n.l. per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali FISE (espressamente richiamato dall’art. 22 del Capitolato speciale d’appalto), il diritto del ricorrente ad essere assunto da Vi.NI.Ca. service società coop. sociale, impresa subentrata nel predetto appalto, con decorrenza dall’8.11.2016 e contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; ha condannato la società Vi.NI.Ca. all'assunzione del lavoratore ed al pagamento allo stesso a titolo risarcitorio delle retribuzioni dovute dall’8.11.2016 alla data di effettiva assunzione;

2. la Corte territoriale ha rilevato che era pacifico (nonché provato documentalmente) che: il Petrone era dipendente della società Ecojunk al momento dell’aggiudicazione del servizio da parte della società Ric. 2022 n. 01384 sez. ML -ud. 20-12-2022 -3- VI.NI.CA. con anzianità maggiore del periodo di 240 giorni richiesto dall’art. 6 del c.c.n.l. citato per essere assunto (ex novo) presso l’impresa subentrante; la Ecojunk aveva comunicato in ritardo, ossia ad aggiudicazione già avvenuta (il 2.11.20169) il proprio organigramma alla VI.NI.CA.; la VI.NI.CA. non aveva proceduto all’assunzione.

Sottolineava, dunque, che doveva condividersi l’assunto del giudice di prime cure secondo cui, a prescindere dagli inadempimenti della precedente società appaltatrice (che potevano dar luogo ad una azione di responsabilità risarcitoria della impresa cessante, ovvero della stazione appaltante che non aveva garantito la corretta gestione del passaggio), sussisteva il diritto del Petrone al passaggio alle dipendenze della società subentrante, passaggio che non era limitato al singolo cantiere in quanto la clausola sociale del c.c.n.l. garantiva il diritto del lavoratore alla riassunzione presso la nuova società, senza alcuna correlazione con l’appalto rilevato (ben potendo, ad esempio, in caso di cessazione, e ove ne sussistessero le condizioni, lo stesso lavoratore essere impiegato in altro cantiere, salvo atto di recesso che, che nel caso di specie non era stato minimamente addotto);

3. per la cassazione della sentenza la società VI.NI.CA. ha proposto ricorso fondato su due motivi (ulteriormente articolati); il lavoratore ha resistito con controricorso; CONSIDERATO CHE Con memoria ex art. 380 bis c.p.c., la società ha depositato richiesta di rinunzia al giudizio, notificata al controricorrente, nonché dichiarazione del controricorrente di accettazione della suddetta rinuncia. Osserva il Collegio che la rinuncia al ricorso comporta l'estinzione del processo ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.. Nella specie la rinuncia al ricorso risulta ritualmente sottoscritta dal ricorrente e dal rispettivo difensore. Ric. 2022 n. 01384 sez. ML -ud. 20-12-2022 -4- Inoltre a tale rinuncia ha prestato adesione scritta la contropartecon il relativo difensore. Ne consegue che va dichiarata l'estinzione del giudizio e che non deve pronunciarsi sulle spese ai sensi dell'art. 391 c.p.c., comma 4 c.p.c. (cfr., ex pl