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Ordinanza — n. 5589/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows INPS claim by ruling prescription interruption valid despite prior judgment on different facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5589/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed INPS's appeal against a lower court judgment that had dismissed the claim based on prescription. The lower court incorrectly treated the interruption of the five-year prescription period as a matter of res judicata, whereas the Court held that interruption is a fact-based exception reviewable ex officio. Consequently, the Court found the INPS's timely notice of demand validly interrupted the prescription term, overturning the previous decision.

Regesto Legislator

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Art. 2943 c.c.; Art. 421 c.p.c.: The interruption of the prescription period is an exception in the broad sense that the judge may raise ex officio, and a prior judgment on the existence of prescription does not preclude a finding that the prescription was validly interrupted by a subsequent act.

Parole chiave

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interruption of prescription exception in broad sense ex officio review res judicata limitation social security contributions five-year limitation period notice of demand debito di contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 2943 c.c.
10634); e la nota dell’avviso di addebito tempestivamente comunicata dall’Inps, idonea all’interruzione della prescrizione ai sensi dell’art. 2943 c.c., è stata ritualmente allegata in giudizio;
Art. 421 c.p.c.
D.P.C.M. 12 maggio 2011
1, primo comma D.P.C.M. 12 maggio 2011, della decorrenza del termine di prescrizione rispetto alla data ordinaria del 16 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione per il versamento del saldo dell’imposta, a norma dell’art.
Art. 18, quarto comma d.lgs. 241/1997
Art. 2, comma 26 l. 335/1995
Piera Stabile con l’avviso di addebito notificatole, sul presupposto della sua iscrizione d’ufficio, per l’anno 2010, nella Gestione Separata prevista dall’art. 2, comma 26 l. 335/1995, comunicatale con nota ricevuta il 4 -5 luglio 2016;
art. 2, comma 30 legge n. 335/1995
12 maggio 2011, della decorrenza del termine di prescrizione rispetto alla data ordinaria del 16 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione per il versamento del saldo dell’imposta, a norma dell’art. 2, comma 30 legge n. 335/1995, di rinvio al d.m.
art. 17 d.p.r. 435/2001
24 novembre 1995, in riferimento all’art. 17 d.p.r. 435/2001, modificato dal d.l.
artt. 2935 c.c
il ricorrente deduce violazione degli artt. 2935 c.c., 421 c.p.c., in relazione agli artt.
art. 2943 c.c
10634); e la nota dell’avviso di addebito tempestivamente comunicata dall’Inps, idonea all’interruzione della prescrizione ai sensi dell’art. 2943 c.c., è stata ritualmente allegata in giudizio;

Giurisprudenza citata

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Cass. 8 ottobre 2018, n. 24783
Cass. 8 marzo 2022, n. 11646
24783) e che peraltro l'Inps ha compiutamente riproposto con il ricorso per cassazione, va rilevato che l'Istituto ha compiutamente dedotto di aver richiesto il pagamento già con nota del 4 -5 luglio 2016, ritualmente depositata in giudizio unitamente al ricorso per cassazione (Cass. 8 marzo 2022, n. 11646); 3.1.
Cass. 14 luglio 2010, n. 16542
421, secondo comma c.p.c., legittimamente esercitabili dal giudice (Cass. 14 luglio 2010, n. 16542;
Cass. 7 giugno 2018, n. 14755
Cass. 7 giugno 2018, n. 14755; Cass.
Cass. 20 settembre 2019, n. 23518
14755; Cass. 20 settembre 2019, n. 23518; Cass.22 aprile 2021, n.
Cass. 22 aprile 2021, n. 10634
Cass. 23 febbraio 2021, n. 4899
del 12 maggio 2011 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2010 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni stabilite da detta disposizione (Cass. 23 febbraio 2021, n. 4899); 4.1.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15777-2021 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLE PREVIDENZA SOCIALE 80078750587, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, ANTONIETTA CORETTI, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO; -ricorrente - contro STABILE PIERA; -intimata - avverso la sentenza n. 1045/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 09/12/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI. RILEVATOCHE 1. con sentenza 9 dicembre 2020, la Corte d’appello di Palermo ha rigettato l’appello dell’Inps avverso la sentenza di primo grado, di estinzione per prescrizione (dalla data di insorgenza del debito, coincidente con la scadenza del termine di versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi ai sensi dell’art. 18, quarto comma d.lgs. 241/1997) dei crediti contributivi pretesi dall’Istituto nei confronti dell’avv. Piera Stabile con l’avviso di addebito notificatole, sul presupposto della sua iscrizione d’ufficio, per l’anno 2010, nella Gestione Separata prevista dall’art. 2, comma 26 l. 335/1995, comunicatale con nota ricevuta il 4 -5 luglio 2016;

2. la Corte territoriale ha rilevato non avere l’Istituto dedotto la proroga al 6 luglio 2011, per effetto dell’art. 1, primo comma D.P.C.M. 12 maggio 2011, della decorrenza del termine di prescrizione rispetto alla data ordinaria del 16 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione per il versamento del saldo dell’imposta, a norma dell’art. 2, comma 30 legge n. 335/1995, di rinvio al d.m. 24 novembre 1995, in riferimento all’art. 17 d.p.r. 435/2001, modificato dal d.l. 223/2006 conv. dalla legge n. 248/2006: così ravvisando la formazione di un giudicato sul punto;

3. con atto notificato in data 1 (8) giugno 2021 l’Inps ha proposto ricorso per cassazionecon unico motivo, cui la professionista ha resistito con controricorso.CONSIDERATO CHE 1. il ricorrente deduce violazione degli artt. 2935 c.c., 421 c.p.c., in relazione agli artt. 1, primo comma D.P.C.M. 12 maggio 2011 (pubblicato sulla G.U. n. 111 del 14 maggio 2011, 2, comma 26 ss. legge n. 335/1995, 18, comma 12 d.lgs. 98/2011, conv. con mod. dalla legge n. 111/2011, per la mancata considerazione, in riferimento alla contribuzione dovuta per la gestione separata Inps riferita all’anno 2010, della proroga al 6 luglio 2010 e l’interruzione del termine di prescrizione quinquennale dell’Istituto con la nota notificata alla libera professionista (ricevuta il 4 luglio 2016), ben rilevabile d’ufficio dal giudice, che ha invece erroneamente ritenuto “in mancanza di una contestazione specifica ad opera dell’Istituto” la formazione di “un giudicato su tale questione” (unico motivo);

2. esso è manifestamente fondato;

3. preliminarmente escluso che possa parlarsi di giudicato con riferimento ad un segmento fattuale (la data dell'atto ritenuto interruttivo della prescrizione) di una eccezione (quale quella Della sua interruzione), per la necessità che il giudicato si formi sull'intera sequenza di fatto, norma ed effetto giuridico (Cass. 8 ottobre 2018, n. 24783) e che peraltro l'Inps ha compiutamente riproposto con il ricorso per cassazione, va rilevato che l'Istituto ha compiutamente dedotto di aver richiesto il pagamento già con nota del 4 -5 luglio 2016, ritualmente depositata in giudizio unitamente al ricorso per cassazione (Cass. 8 marzo 2022, n. 11646); 3.1. d’altro canto, l'eccezione diinterruzione della prescrizione, diversamente da quella di prescrizione, si configura come eccezione in senso lato, sicché può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, purché sulla base di allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo e quindi, nelle controversie soggette al rito del lavoro, anche all'esito dell'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio di cui all'art. 421, secondo comma c.p.c., legittimamente esercitabili dal giudice (Cass. 14 luglio 2010, n. 16542;

Cass. 7 giugno 2018, n. 14755; Cass. 20 settembre 2019, n. 23518; Cass.22 aprile 2021, n. 10634); e la nota dell’avviso di addebito tempestivamente comunicata dall’Inps, idonea all’interruzione della prescrizione ai sensi dell’art. 2943 c.c., è stata ritualmente allegata in giudizio;

4. in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, sicché assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, primo comma D.P.C.M. del 12 maggio 2011 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2010 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni stabilite da detta disposizione (Cass. 23 febbraio 2021, n. 4899); 4.1. nel caso di specie, il termine quinquennale di prescrizione, scadente il 6 luglio 2010, è stato tempestivamente interrotto dall’Istituto con la nota notificata alla libera professionista (ricevuta il 4 luglio 2016);

5. pertanto il ricorso deve essere accolto, con la cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appel