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Ordinanza — n. 5561/2023 — snciv Generato dall'IA

INPS appeal dismissed; court held occasional work status overrides low income for self-employed lawyers.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5561/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected INPS's appeal against a lower court ruling that exempted a self-employed lawyer from separate management contributions. The appellate court found the lawyer's activity was occasional due to low income, rejecting INPS's argument that bar membership alone proves habitual work. The Supreme Court affirmed this decision, emphasizing that low earnings are merely an indicator and that the factual assessment of habitual activity remains with the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 2, commi 25 e 26 della l. n. 335 del 1995; Art. 18 della l. n. 111 del 2011: The requirement of habitual activity for self-employed professionals is a matter of factual assessment by the trial judge, where low income serves only as an indicator rather than an automatic exclusion of habitual work.

Parole chiave

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separate management contributions habitual activity assessment self-employed lawyer status income threshold exemption factual finding standard presupposto assicurativo determinazione di contributi provvisori categoria contributiva

Disposizioni normative citate

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Art. 2, commi 25 e 26 della l. n. 335 del 1995
3 è dedotta la violazione e la falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 2, commi 25 e 26, della l.
Art. 18 della l. n. 111 del 2011
2, commi 25 e 26, dell’art. 18 della l. n. 111 del 2011, dell’art.
Art. 21 della l.n. 247 del 2010
111 del 2011, dell’art. 21 della l.n. 247 del 2010, dell’art.
Art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003
247 del 2010, dell’art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003 (conv.
Art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3
con l’unico motivo di ricorso, in relazione all'art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3 è dedotta la violazione e la falsa applicazione del combinato disposto dell’art.
Art. 91 cod.proc.civ.
in conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 cod.proc.civ.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma
art. 360 c.p
con l’unico motivo di ricorso, in relazione all'art. 360 c.p.c., primo comma, n.
art. 118 disp. att. cod. proc. civ
7231 e 28117 del 2021, pronunciate in fattispecie analoghe a quella oggetto di causa, ed alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.;
art. 91 cod.proc.civ
in conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 cod.proc.civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 24062 del 2017
Cass. n. 30579 del 2022
Cass. Sez. U. n. 4315 del 2020
occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U. n. 4315 del 2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall'art.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20910-2021 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 80078750587, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, ANTONIETTA CORETTI, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO; -ricorrente - contro LOMBARDO ROSA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCO LAURETTA;

Ric. 2021 n. 20910 sez. ML -ud. 20-12-2022 -2- -controricorrente - avverso la sentenza n. 107/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 20/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ELENA BOGHETICH. RILEVATO CHE La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza in epigrafe, confermando la sentenza di primo grado, ha dichiarato non dovuti i contributi richiesti dall’INPS all'avv. Rosa Lombardo a titolo di Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, in relazione all'attività libero professionale svolta nell’anno 2009, quale avvocato iscritto all'Albo Forense ma non anche alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense (in ragione del mancato conseguimento del reddito nella misura utile per l'insorgenza del relativo obbligo e di quello contributivo conseguente); in particolare, la Corte d'appello ha affermato la insussistenza dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS (e di quello contributivo conseguenziale, senza fasce di esenzione) del lavoratore autonomo che ha versato, in relazione all’anno 2009 alla Cassa Forense solo il contributo integrativo, in ragione di un reddito inferiore al limite stabilito dalla Cassa per la relativa iscrizione (pari a euro 5.000,00); avverso tale sentenza l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo, cui ha opposto difese, con controricorso il professionista, che ha altresì depositato memoria; la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente aldecreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art.380 bis c.p.c.;

Ric. 2021 n. 20910 sez. ML -ud. 20-12-2022 -3- CONSIDERATO CHE 1. con l’unico motivo di ricorso, in relazione all'art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3 è dedotta la violazione e la falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 2, commi 25 e 26, della l. n. 335 del 1995, art. 2, commi 25 e 26, dell’art. 18 della l. n. 111 del 2011, dell’art. 21 della l.n. 247 del 2010, dell’art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003 (conv. Con l. n. 326 del 2003) per avere la Corte di appello ritenuto insussistente l'obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS del professionista avvocato che, iscritto all'Albo forense, non versa i contributi alla Cassa corrispondente per difetto dei relativi presupposti sulla base dell’unico accertamento relativo al mancato superamento della soglia reddituale di euro 5.000,00, senza effettuare, altresì, in base ad indici presuntivi, l’accertamento circa l’abitualità dell’attività;

2. il motivo è infondato per le medesime ragioni evidenziate con le ordinanze Cass. nn. 7231 e 28117 del 2021, pronunciate in fattispecie analoghe a quella oggetto di causa, ed alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.;

3. in particolare, come già osservato da Cass. n. 7231 del 2021, cit., nell'intento del legislatore, reso palese dalla lettura del combinato disposto degli artt. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, per come autenticamente interpretato dall'art. 18, comma 12, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. con modif. in legge 15 luglio 2011, n. 111, e dell'art. 44, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, conv. con modif. in legge 24 novembre 2003, n. 326, l'obbligatorietà dell'iscrizione presso la Gestione separata da partedi un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento.

La produzione di un reddito Ric. 2021 n. 20910 sez. ML -ud. 20-12-2022 -4- superiore alla soglia di euro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all'iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi inpresenza di un'attività lavorativa svolta con i caratteri dell'abitualità; ne consegue che è dirimente il modo in cui è svolta l'attività libero-professionale, se in forma abituale o meno, con accertamento in punto di fatto, all'uopo avvalendosi delle presunzioni semplici ricavabili, ad esempio, dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, mentre la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore a curo 5.000,00 può semmai rilevare quale indizio — da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo — per escludere che, in concreto, l'attività sia stata svolta con carattere di abitualità; in definitiva, il requisito dell'abitualità deve costituire oggetto di accertamento di fatto del giudice del merito, con esclusione di qualsivoglia automatismo;

4. nella specie, la Corte territoriale, ha accertato che l'attività svolta dal professionista era occasionale in ragione dell'esiguità del reddito prodotto ed in difetto di prova da parte dell'INPS del carattere abituale dell'attività; tale motivazione non risulta adeguatamente contraddetta dall'Istituto ricorrente, considerato che la mera deduzione dell'iscrizione all'albo o la titolarità di partita IVA non sono elementi sufficienti a dimostrare l'abitualità (ovvero la non occasionalità) dell'esercizio dell'attività professionale, trattandosi per converso — come accertato dal giudice di merito — di modesta attività non esorbitante dall'occasionalità, infondate ed irrilevanti, per quanto sopra osservato, le ulteriori argomentazioni in diritto, ed inammissibile Ric. 2021 n. 20910 sez.

ML -ud. 20-12-2022 -5- la censura relativa all'asserita non contestazione del requisito in questione da parte del professionista, sviluppata nel ricorso senza specificare ove fosse stata dedotta nei gradi di merito e, in particolare, nel giudizio di appello (Cass. n. 24062 del 2017: «Ove con il ricorso per cassazione si ascriva al giudice di merito di non avere tenuto conto di una circostanza di fatto che si assume essere stata "pacifica" tra le parti, il principio di autosufficienza del ricorso impone al ricorrente di indicare in quale atto sia stata allegata la suddetta circostanza, ed in quale sede e modo essa sia stata provata o ritenuta pacifica»; in senso conforme, Cass. n. 30579 del 2022);

5. in conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 cod.proc.civ.

6. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U. n. 4315 del 2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna l’INPS al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida euro 200,00 per esborsi e in euro 1.800,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma