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Ordinanza — n. 5555/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court rules that social security contribution disputes fall under labor court jurisdiction based on the insured's residence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5555/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted a jurisdictional transfer request, declaring the competent court to be the Labor Tribunal of Trento rather than Bari. The plaintiff association argued that the insured's residence in Bari should determine jurisdiction, while the defendant claimed competence lay with the Rome or Trento tribunals based on his 2019 move. The court ruled that for social security disputes, the term 'plaintiff' in the relevant statute refers to the insured, making the insured's residence the sole determinant of territorial jurisdiction.

Regesto Legislator

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Art. 442, Art. 444 c.p.c.: In disputes regarding mandatory social security and assistance obligations, territorial jurisdiction belongs to the labor tribunal within whose district the insured resides, regardless of whether the insured acts as plaintiff or defendant.

Parole chiave

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social security jurisdiction labor tribunal competence insured residence territorial jurisdiction civil procedure code jurisdictional transfer mandatory contributions diritto alla rendita

Disposizioni normative citate

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Art. 442 c.p.c.
Art. 444, first paragraph, c.p.c.
3710/2021il Tribunale accoglieva l’eccezione di incompetenza e declinava la propria competenza in favore del Tribunale di Roma ex art. 444, primo comma, cod.proc.civ.
art. 444 cod.proc.civ
Tale orientamento, d'altra parte, va letto alla luce del principio, pure affermato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, l'art. 444 cod.proc.civ., primo comma, (che, nel testo modificato dal D.Lgs.
art. 442 cod.proc.civ

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 1494/2000
Cass. n. 2525/2000
Cass. n. 2561/2000
Cass. n. 15934/2006
Cass. n. 7031/2009
Cass. n. 11646/2004
Cass. nn. 20829, 21317/2004
Cass. n. 13594/2006
Cass. n. 9113/2007
Cass. n. 1941/2000
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6401-2022 proposto da: CNPR ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARDINAL DE LUCA 22, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO D'ISIDORO, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro PALMIOTTO GIUSEPPE PLMGPP72A22A662F, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 95, presso lo studio dell'avvocato SANDRO CAMPILONGO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE BARILE;

Ric. 2022 n. 06401 sez. ML -ud. 20-12-2022 -2- -resistente - per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 3710/2021 del TRIBUNALE di BARI, depositata il 13/02/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ELENA BOGHETICH; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA' che chiede che la Corte di Cassazione dichiari la competenza del Tribunale di Trento Sezione Lavoro. RILEVATO CHE 1.

Con decreto n. 920/2020 del 25.2.2020 il Tribunale di Bari, Sezione lavoro, ha accolto il ricorso proposto il 23.1.2020 da CNPR – Associazione cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali – per sentir ingiungere all’assicurato Giuseppe Palmiotto il pagamento di euro 4.834,58 a titolo di contributi previdenziali e assistenziali insoluti, sanzioni, interessi e rivalutazione.

2. L’assicurato ingiunto ha proposto opposizione al decreto eccependo l’incompetenza territoriale del Tribunale adito, a favore del tribunale di Roma, luogo di residenza dell’Associazione attrice o, in subordine, di Trento, luogo dove lo stesso aveva trasferito la propria residenza a decorrere dal 6.9.2019.

3. Con sentenza n. 3710/2021il Tribunale accoglieva l’eccezione di incompetenza e declinava la propria competenza in favore del Tribunale di Roma ex art. 444, primo comma, cod.proc.civ.

4. Con ricorso tempestivamente notificato, la CNPR lamenta l’erronea applicazione degli artt. 442 e 444, primo comma, cod.proc.civ, affermando che il riferimento al luogo di residenza Ric. 2022 n. 06401 sez. ML -ud. 20-12-2022 -3- dell’attore ex art. 444, primo comma, va inteso come il luogo di residenza dell’assicurato, nel caso di specie Bari. L’assicurato resiste depositando (seppur tardivamente) memoria.

5. Il Procuratore Generale ha reso le sue conclusioni nel senso dell’accoglimento del regolamento di competenza per quanto di ragione. CONSIDERATO CHE Le conclusioni cui è giunto il Procuratore Generale sono condivisibili alla luce del consolidato principio di diritto secondo cui la competenza territoriale in materia di controversie previdenziali va individuata, ai sensi dell'art. 444 cod.proc.civ., nella residenza dell’assicurato, dovendo intendersi il termine “attore” - in considerazione della ratio di favor lavoratoris espressa dalla norma richiamata - come “assicurato”, indipendentemente dalla qualità di attore o di convenuto assunta nel processo (cfr.

Cass. nn. 1494, 2525, 2561 del 2000; più recentemente, Cass. n. 15934 del 2006, Cass. n. 7031 del 2009). Invero, questa Corte con orientamento ormai consolidato, e qui ribadito, ritiene che la controversia inerente agli obblighi contributivi facenti capo ad un libero professionista rientra nella competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione risiede l'attore, ai sensi dell'art. 444 cod.proc.civ., comma 1, (come modificato dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, art. 86), atteso che il disposto del terzo comma dello stessa norma, come modificato dal cit. art. 86,il quale, per le controversie relative agli obblighi contributivi "dei datori di lavoro", prevede la competenza territoriale del tribunale della sede dell'ufficio dell'ente creditore, non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica all'infuori dei casi espressamente contemplati, introducendo un'eccezione al Ric. 2022 n. 06401 sez.

ML -ud. 20-12-2022 -4- principio generale di cui al primo comma, (Cass. n. 11646 del 2004; conf. Cass. nn. 20829, 21317 del 2004; Cass. n. 13594 del 2006; Cass. n. 9113 del 2007). Tale orientamento, d'altra parte, va letto alla luce del principio, pure affermato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, l'art. 444 cod.proc.civ., primo comma, (che, nel testo modificato dal D.Lgs. n. 51 del 1998, art. 86, lett. A), stabilisce che "le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie indicate nell'art. 442 cod.proc.civ., sono di competenza del tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha la residenza l'attore"), il quale rinviene il proprio fondamento nella duplice esigenza di far coincidere la competenza territoriale con il luogo di residenza del lavoratore e di avvicinare la controversia in fase giudiziale al luogo di trattazione in via amministrativa, deve essere interpretato nel senso che la competenza per territorio si determina sempre con riferimento al luogo di residenza del beneficiario indipendentemente dalla qualità di attore o di convenuto assunta nel giudizio (Cass. 1941/2000; conf. 2525/2000; 2561/2000).

Nel caso di specie, il lavoratore ha dedotto e dimostrato di aver trasferito, sin dal 6.9.2019, la residenza a Trento. In applicazione dei principi innanzi esposti, il giudice territorialmente competente a statuire sulla controversia promossa da CNPR è il Tribunale di Trento in funzione di giudice del lavoro, e il ricorso va, pertanto, accolto nei termini innanzi specificati. Le spese di lite sono regolate giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per regolamento di competenza della CNPR e dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Trento innanzi al quale rimette le parti, anche per la regolazione Ric. 2022 n. 06401 sez. ML -ud. 20-12-2022 -5- delle spese di lite, fissando per la riassunzione il termine di giorni 60