Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 5550/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses INPS appeal, ruling habitual activity must be proven ex ante, not just by income thresholds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5550/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation quashed the Brescia Court of Appeal's decision denying INPS contributions to Maura Gualdi for her 2011 legal practice. While the lower court relied solely on Gualdi's income falling below the €5,000 threshold to prove her activity was occasional, the Supreme Court held that habitual activity must be assessed based on ex ante professional choices and organizational facts. Consequently, the case was remanded to the appellate court to properly evaluate whether Gualdi's practice met the habitual activity requirement independently of her income level.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 2, commi 25 e 26 della L. n. 335 del 1995; Art. 44, comma 2 del D.L. n. 269 del 2003: The requirement of habitual activity for mandatory social security registration must be assessed based on the professional's ex ante choices and organizational facts, not merely on the post-hoc amount of income generated.

Parole chiave

Generato dall'IA
habitual activity requirement social security registration independent professional status income threshold assessment ex ante professional choice INPS contributions legal profession registration lacuna contributiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2, commi 25 e 26 della L. n. 335 del 1995
3 è dedotta la violazione e la falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 2, commi 25 e 26, della l.
Art. 18 della L. n. 111 del 2011
2, commi 25 e 26, dell’art. 18 della l. n. 111 del 2011, dell’art.
Art. 21 della L. n. 247 del 2010
111 del 2011, dell’art. 21 della l.n.
Art. 44, comma 2 del D.L. n. 269 del 2003
247 del 2010, dell’art. 44, comma 2, del d.l.
art. 360 c.p
con l’unico motivodi ricorso, in relazione all'art. 360 c.p.c., primo comma, n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 3799 del 2019
in quest'ottica, come pure già ritenuto nei precedenti citati di questa Corte, l'affermazione contenuta in Cass. n. 3799 del 2019, secondo cui la produzione di un reddito superiore a Euro 5.000,00 darebbe luogo ex se all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata (cfr.
Sentenza n. 104 del 2022
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22260-2021 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 80078750587, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, ANTONIETTA CORETTI, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO; -ricorrente - contro GUALDI MAURA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GIANANDREA VESCO; -controricorrente - Ric. 2021 n. 22260 sez.

ML -ud. 20-12-2022 -2- avverso la sentenza n. 31/2021 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 24/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ELENA BOGHETICH. RILEVATO CHE La Corte d'appello di Brescia, con la sentenza in epigrafe, confermando la sentenza di primo grado, ha dichiarato non dovuti i contributi richiesti all'avv. Maura Gualdi a titolo di Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, in relazione all'attività libero professionale svolta nell’anno 2011, quale avvocato iscritto all'Albo Forense ma non anche alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense (in ragione del mancato conseguimento del reddito nella misura utile per l'insorgenza del relativo obbligo e di quello contributivo conseguente); in particolare, la Corte d'appello ha affermato la insussistenza dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS (e di quello contributivo conseguenziale, senza fasce di esenzione) della ricorrente che ha versato, in relazione all'anno 2011 alla Cassa Forense solo il contributo integrativo, in ragione di un reddito inferiore al limite stabilito dalla Cassa per la relativa iscrizione (pari a euro 5.000,00), rilevando che l’art. 44, comma 2, del d.l. n. 369 del 2003 (convertito con l. n. 326 del 2003) ha introdotto un criterio meramente quantitativo ai fini dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata del lavoratore autonomo nel senso che ogni accertamento circa il carattere abituale o occasionale dell’attività di lavoro autonomo è di fatto superato dovendosi unicamente accertare se il reddito annuo supera o no il limite dei 5.000,00, euro.

Ric. 2021 n. 22260 sez. ML -ud. 20-12-2022 -3- avverso tale sentenza l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo, cui ha opposto difese, con controricorso la professionista; la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art.380 bis c.p.c.; CONSIDERATO CHE 1. con l’unico motivodi ricorso, in relazione all'art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3 è dedotta la violazione e la falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 2, commi 25 e 26, della l. n. 335 del 1995, art. 2, commi 25 e 26, dell’art. 18 della l. n. 111 del 2011, dell’art. 21 della l.n. 247 del 2010, dell’art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003 (conv.

Con l. n. 326 del 2003) per avere la Corte di appello ritenuto insussistente l'obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS del professionista avvocato che, iscritto all'Albo forense, non versa i contributi alla Cassa corrispondente per difetto dei relativi presupposti sulla base dell’unico accertamento relativo al mancato superamento della soglia reddituale di euro 5.000,00, senza effettuare, altresì, in base ad indici presuntivi, l’accertamento circa l’abitualità dell’attività;

2. il ricorso è fondato nei termini che seguono, per le medesime ragioni evidenziate con le ordinanze Cass. nn. 4419 e 11006 del 2021 (e ribadite in numerose successive pronunce, da ultimo Cass. n. 23306 del 2022), pronunciate in fattispecie analoghe a quella oggetto di causa, ed alla cui motivazione si rinvia ex art.118 disp. att. c.p.c.;

3. in particolare, come già osservato da Cass. n. 4419 del 2021, cit., nell'intento del legislatore, reso palese dalla lettura del combinato disposto della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, per come autenticamente interpretato dal D.L. 6 luglio 2011, n. Ric. 2021 n. 22260 sez. ML -ud. 20-12-2022 -4- 98, art. 18, comma 12, conv. con modif. in L. 15 luglio 2011, n. 111, e del D.L. n. 269 del 2003, art. 44, conv. con modif. in L. n. 326 del 2003, l'obbligatorietà dell'iscrizione presso la Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento.

La produzione di un reddito superiore alla soglia di Euro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all'iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un'attività lavorativa svolta con i caratteri dell'abitualità. Ne consegue che è dirimente il modo in cui è svolta l'attività libero- professionale, se in forma abituale o meno, con accertamento in punto di fatto, all'uopo avvalendosi delle presunzioni semplici ricavabili, ad 8ggiipico; dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, mentre la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore a Euro 5.000,00 può semmai rilevare quale indizio -da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo - per escludere che, in concreto, l'attività sia stata svolta con carattere di abitualità; fermo restando, come espressamente affermato nei precedenti cui qui si intende dare continuità, che il requisito dell'abitualità dev'essere apprezzato nella sua dimensione di scelta ex ante del libero professionista, coerentemente con la disciplina che è propria delle gestioni dei lavoratori autonomi, e non invece come conseguenza ex post desumibile dall'ammontare di reddito prodotto, dal momento che ciò equivarrebbe a tornare ad ancorare il requisito Ric. 2021 n. 22260 sez.

ML -ud. 20-12-2022 -5- dell'iscrizione alla Gestione separata alla produzione di un reddito superiore alla soglia di cui al D.L. n. 269 del 2003, cit., art. 44 presupposto che invece, come detto, rileva ai fini dell'assoggettamento a contribuzione di attività libero- professionali svolte in forma occasionale;

4. in quest'ottica, come pure già ritenuto nei precedenti citati di questa Corte, l'affermazione contenuta in Cass. n. 3799 del 2019, secondo cui la produzione di un reddito superiore a Euro 5.000,00 darebbe luogo ex se all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata (cfr. paragrafo 34 della parte motiva), debba essere intesa (coerentemente con quanto sostenuto al precedente paragrafo 16) come volta ad affermareche, in quella data fattispecie, la produzione di un reddito superiore alla predetta soglia valeva a privare di rilievo ogni questione circa la natura abituale o occasionale dell'attività libero-professionale da assoggettare a contribuzione, dal momento che, quand'anche se ne fosse voluta predicare la non abitualità, il superamento della soglia di cui al D.L. n. 269 del 2003, cit., art. 44 ne avrebbe comunque determinato la sottoposizione all'obbligo di contribuzione in favore della Gestione separata;

5. il consolidato orientamento dianzi richiamato ha resistito anche al vaglio di costituzionalità, secondo la valutazione resa dal giudice di legittimità delle leggi con la recente sentenza n. 104 depositata il 22 aprile 2022;

6. nella specie, la Corte territoriale ha desunto l'assenza dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata solo in relazione all'ammontare del reddito prodotto, inferiore alla soglia, senza accertare, in via fattuale e a monte, anche ricorrendo ad elementi di valenza presuntiva semplice, se l'attività professionale fosse abituale o occasionale; Ric. 2021 n. 22260 sez. ML -ud. 20-12-2022 -6- 7. pertanto, non essendosi la Corte di merito uniformata all'anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Brescia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;

P.Q.M.

accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Brescia,