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Ordinanza — n. 5543/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against labor inspection finding, ruling direct judicial challenge requires final sanction order.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5543/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's appeal against a labor inspection finding, upholding the lower court's decision that direct judicial review is unavailable at this stage. The appellant argued that the inspection report constituted an enforceable order, but the court clarified that such documents are merely procedural steps lacking immediate legal effect on the employer's rights. Consequently, the court ruled that only the final administrative sanction order, issued after hearing defenses, creates the necessary interest for a direct judicial challenge.

Regesto Legislator

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Art. 22 Law n. 689/1981; Art. 6 D.Lgs. 151/2011: Direct judicial appeal against an administrative inspection finding is inadmissible because it is a procedural act that does not yet alter the subjective legal situation of the addressee, which only occurs upon the final imposition of the sanction.

Parole chiave

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labor inspection findings direct judicial appeal administrative sanction procedure subjective legal situation Cassazione ordinanza ricorso del personale direttiva sull'orario di lavoro mobilità dei lavoratori

Disposizioni normative citate

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Art. 22 Law n. 689/1981
(per riduzione, al punto da scomparire, del termine di opposizione dell'art. 22 legge n.
Art. 6 D.Lgs. 151/2011
689/1981 e procedimento regolato dall’art. 6 d.lgs. 151/2011;
Art. 16 D.Lgs. 124/2004
(per irragionevolezza con la disciplina prevista dall’art. 16, terzo comma d.lgs.
Art. 17 D.Lgs. 124/2004
Art. 34 D.Lgs. 150/2011
art. 22 legge n. 689/1981
(per riduzione, al punto da scomparire, del termine di opposizione dell'art. 22 legge n.
art. 6 d.lgs. 151/2011
689/1981 e procedimento regolato dall’art. 6 d.lgs. 151/2011;
art. 6 d.lgs. 150/2011
119/2013 della Corte costituzionale, ritenuta irrilevante dalla Corte veneziana, considerata l’indicazione delle sanzioni irrogate già nel verbale impugnato, avente così caratteri di ingiunzione, ben ricorribile in via giurisdizionale, ai sensi dell’art. 6 d.lgs. 150/2011 (unico motivo);
art. 3 Cost
150, per contrasto con l'art. 3 Cost.
art. 7 d.lgs. 150/2011
in tema di opposizione a sanzioni amministrative, il verbale di accertamento ispettivo, diversamente dalla disciplina speciale e tipica prevista dal codice della strada che ne prevede l'opponibilità in sede giudiziale (art. 7 d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Cass. 19 dicembre 2018, n. 32886
Cass. 12 giugno 2020, n. 11369
32886; Cass. 12 giugno 2020, n. 11369);
Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso29676-2021 proposto da: MOLLO PIO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCO MODENA; -ricorrente - contro ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI ROVIGO- FERRARA 97900660586, in persona del legale rappresentante pro tempore, MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 80237250586, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis; -controricorrente - contro LA RINASCITA SRL; -intimata - avverso la sentenza n. 24/2021 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 12/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI. RILEVATOCHE 1. con sentenza 12 aprile 2021, la Corte d’appello di Venezia ha rigettato l’appello di La Rinascita s.r.l. e Pio Mollo avverso la sentenza di primo grado, che ne aveva dichiarato inammissibile l’opposizione in via diretta al verbale unico di accertamento 27 marzo 2012 dell’I.T.L. delle province di Ferrara e Rovigo (all’esito della visita ispettiva presso il supermercato “La Rinascita”, nel corso della quale erano riscontrate irregolarità relative all’impiego di alcuni lavoratori e alla prestazione, da parte di altri, di un monte orario superiore alle previsioni dei rispettivi contratti), essendo questa possibile esclusivamente per le violazioni amministrative di inosservanza di norme sulla circolazione stradale;

2. essa ha ribadito l’esclusione dell’impugnazione diretta di ogni altro atto di accertamento, riguardante violazioni amministrative non incidenti sulla situazione giuridica soggettiva del presunto contravventore, come quello di specie, prima della determinazione ed irrogazione della sanzione definitiva con ordinanza ingiunzione, impugnabile ai sensi dell’art. 22 legge n. 689/1981 e procedimento regolato dall’art. 6 d.lgs. 151/2011;

3. con atto notificato il 10 (17) novembre 2021, Pio Molloha proposto ricorso per cassazionecon unico motivo, illustrato da memoria ai sensi dell’art. 380bisc.p.c., cui hanno resistito il Ministero del Lavoro e I.T.L. Rovigo e Ferrara con unico controricorso ; Rinascita s.r.l., pure ritualmente intimata, non ha svolto attività difensiva. CONSIDERATO CHE 1. il ricorrente deduce violazione degli artt. 16, 17 d.lgs. 124/2004 e 34 d.lgs. 150/2011, per avere la Corte d’appello erroneamente negato l’impugnabilità del verbale di accertamento dell’I.T.L. delle province di Ferrara e Rovigo, pur dopo la reiezione del ricorso in sede amministrativa avverso di esso, anche alla luce della sentenza n. 119/2013 della Corte costituzionale, ritenuta irrilevante dalla Corte veneziana, considerata l’indicazione delle sanzioni irrogate già nel verbale impugnato, avente così caratteri di ingiunzione, ben ricorribile in via giurisdizionale, ai sensi dell’art. 6 d.lgs. 150/2011 (unico motivo);

2. esso è manifestamente infondato; 3.in via di premessa occorre ribadire l’irrilevanza, ai fini in esame, della sentenza della Corte costituzionale 5 giugno 2013, n. 119, di illegittimità costituzionale dell'articolo 17, terzo comma d.lgs. 124/2004, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, per contrasto con l'art. 3 Cost. (per irragionevolezza con la disciplina prevista dall’art. 16, terzo comma d.lgs. cit.) e con l'art. 113, secondo comma Cost. (per riduzione, al punto da scomparire, del termine di opposizione dell'art. 22 legge n. 689/1981, con una corrispondente limitazione di effettività della tutela giurisdizionale, non giustificabile con il carattere facoltativo del ricorso amministrativo al Comitato regionale per i rapporti di lavoro), nella parte in cui dispone che esso sospenda, anziché interrompere, il termine stabilito dall'art. 22 cit.(di opposizione all’ordinanza ingiunzione), in quanto comportante la ripresa della sua decorrenza dopo la cessazione dell'effetto sospensivo, con detrazione così della parte già decorsa prima della presentazione del ricorso: sicché appare evidente che essa non affronti il tema della diretta impugnabilità in via giurisdizionale del verbale di accertamento;

4. in tema di opposizione a sanzioni amministrative, il verbale di accertamento ispettivo, diversamente dalla disciplina speciale e tipica prevista dal codice della strada che ne prevede l'opponibilità in sede giudiziale (art. 7 d.lgs. 150/2011), non è suscettibile di autonoma impugnabilità in sede giurisdizionale, trattandosi di atto procedimentale inidoneo a produrre alcun effetto sulla situazione soggettiva del datore di lavoro, la quale viene invece incisa soltanto quando l'amministrazione, sentite eventualmente le contrarie ragioni dell'interessato, determina l'entità della sanzione e, a conclusione del procedimento amministrativo, la infligge con l'ordinanza ingiunzione, dovendosi ritenere che solo da tale momento sorga l'interesse del privato a rivolgersi all'autorità giudiziaria (Cass. 19 dicembre 2018, n. 32886; Cass. 12 giugno 2020, n. 11369);

5. pertanto il ricorso deve essere rigettato, con la regolazione delle spese secondo il regime di soccombenza e il raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20settembre 2019, n. 23535).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 2.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge; nulla spese nei confronti di La Rinascita s.r.l. Ai sensi dell’art. 13 comma 1quaterdel d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norm