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Ordinanza — n. 5530/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal, upholding sanctions despite lower court's 'normative uncertainty' defense.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5530/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against the Regional Tax Commission's decision to annul tax sanctions. While the lower court relied on 'normative uncertainty' to exempt the taxpayer from penalties, the supreme court found this justification invalid in this specific context. Consequently, the original tax assessment and sanctions were upheld, and the taxpayer was ordered to pay the procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 10 della L. n. 212 del 2000; Art. 8 del d. Lgs. n. 546 del 1992: Objective normative uncertainty exempts taxpayers from administrative liability only when the judge lacks the power to verify the reasonableness of the interpretation, a condition not met when the tax authority's own interpretation is challenged.

Parole chiave

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tax administrative sanctions normative uncertainty tax liability exemption judicial interpretation power tax agency appeal Regional Tax Commission Cassation annulment detrazioni e rimborsi

Disposizioni normative citate

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Art. 10 della L. n. 212 del 2000
472 del 1997e dell’art. 10 c.
Art. 8 del d. Lgs. n. 546 del 1992
471 del 1997, dell’art. 8 deld.
Art. 6 c. 6 del d. Lgs. n. 471 del 1997
Consideratoche: - l’unico mezzo di ricorso dedotto si incentra sulla violazione o falsa applicazionedell’art. 6 c. 6 del d. Lgs. n. 471 del 1997, dell’art.
Art. 6 c. 2 del d. Lgs. n. 472 del 1997
546 del 1992, dell’art. 6 c. 2 del d. Lgs. n. 472 del 1997e dell’art.
Art. 10 c. 3 della L. n. 212 del 2000
472 del 1997e dell’art. 10 c. 3 della L. n. 212 del 2000 in relazione all’art.
Art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.
212 del 2000 in relazione all’art. 360 c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 3108 del 01/02/2019
Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 10313 del 12/04/2019
3108 del 01/02/2019; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 10313 del 12/04/2019; inultimo Cass.
Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 32082 del 09/12/2019
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 28 172 /202 1 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generaledello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ) –ricorrente – Contro CAMPAGNAGABRIELLA MARIA AURORA -intimata - avversola sentenza della Commissione Tributaria Regionale del la Sicilia n.4460/10/21 depositata i n data 12 / 0 5 /20 2 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 13 / 12 /202 2 dal Consigliere Relatore Roberto Succio ;

Oggetto: disapplicazione sanzionitributarie Cons.Est. Roberto Succio - 2 Rilevatoche: - Campagna Gabriella Maria Aurora ricorreva avverso l’avviso di accertamentoemesso per l’anno 2007 con il quale era contestato allastessa, quale contribuente c.d. “minimo” la mancata rettifica della detrazione iva relativa a beni e servizi acquistati in anni precedenti al 2008 e non ancora ceduti o utilizzati, nonché l’omessoversamento del tributo; - la CTP di Messina rigettava il ricorso; - la CTR accoglieva parzialmente l’appello del contribuente, in punto sanzioni, in quanto la dfficoltà nella effettiva ricostruzione normativane giustificava l’annullamento; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con ricorso articolato inun solo motivo; la contribuente è rimasta intimata;

Consideratoche: - l’unico mezzo di ricorso dedotto si incentra sulla violazione o falsa applicazionedell’art. 6 c. 6 del d. Lgs. n. 471 del 1997, dell’art. 8 deld. Lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 6 c. 2 del d. Lgs. n. 472 del 1997e dell’art. 10 c. 3 della L. n. 212 del 2000 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente pronunciato l’annullamentodelle sanzioni; - il motivo è fondato; - invero, la “difficoltà nella effettiva ricostruzi one normativa” , qui posta a base della decisione impugnata e ritenuta dal giudice dell’appello valida ragione per mandare esente da sanzioni la contribuente, non giustifica in realtà sic et simpliciter la disapplicazionedelle sanzioni (Cass.

Sez. 5, Ordin anza n. 3108 del 01/02/2019; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 10313 del 12/04/2019; inultimo Cass. Sez. 6 5, Ordinanza n. 32082 del 09/12/2019); - in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie,sussiste incertezza normativa oggettiva, a v alere come causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria ai sensi dell'art. 10 della L . n. 212 del 2000e dell'art. 8 del d. L gs. n. 546 del 1992, quando è ravvisabile Cons.Est. Roberto Succio - 3 una condizione di inevitabile incertezza su contenu to, oggetto e destinataridella norma tributaria, riferita, non già ad un generico contribuente, né a quei contribuenti che, per loro perizia professionale, siano capaci di interpretazione normativa qualificata e neppure all'Ufficio finanziario, ma al giud ice, unico soggetto dell'ordinamento a cui è attribuito il potere - dovere di accertarela ragionevolezza di una determinata interpretazione; - tale situazione, in questo caso, non risulta affatto essersi verificata; - pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza è cassata; - non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la controversia può decidersi nel merito con il rigetto dell’originario ricorsodella contribuente; - le spese dei gradi di merito sono compensate; le spese del giudizio dil,egittimità seguono la soccombenza; p.q.m. accoglieil ricorso; cassa la sentenza impugnata e , decidendo nel merito,rigetta l’originario ricorso della contribuente; compensa le spese del giudizio di merito; condanna l’intimata contribuente al pagamento del le spese processuali in favore di parte