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Ordinanza — n. 5524/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against execution order due to plaintiff's withdrawal of the case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5524/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the proceedings extinguished after the plaintiff, Alessandra Molendi, formally withdrew her appeal against an execution order. Although the plaintiff initially argued the order was null due to a violation of Article 39 of the Code of Civil Procedure, she subsequently renounced her claim in the court registry. Consequently, the court found no need to rule on the merits or procedural costs as the dispute was voluntarily abandoned by the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 380 ter c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: When a party withdraws their appeal or request before the court's final decision, the proceedings are declared extinguished without any ruling on the merits or costs.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings execution order nullity claim Code of Civil Procedure court of cassation procedural abandonment condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 380 ter c.p.c.
ANNA MARIA SOLDI che visto l'art. 380 ter cpc chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, accolga il presente regolamento.
Art. 391, comma 4, c.p.c.
― Nulla è da statuire in punto di spese processuali (art. 391, comma 4, c.p.c.).
art. 39 c.p
L’istante ha dedotto, con unico motivo di impugnazione, la nullità del provvedimento per violazione dell’art. 39 c.p.c..
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 29230-2021 proposto da: MOLENDI ALESSANDRA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato PAOLO COPPARI; -ricorrente - contro BANCA DI FILOTTRANO CREDITO COOPERATIVO DI FILOTTRANO E DI CAMERANO SOC.COOP., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato LUCA FORTE; Sez. VI–RG 29230/2021 camera di consiglio14.12.2022 -resistente - per regolamento di competenza avverso il provvedimento del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 13/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MASSIMO FALABELLA; lette le conclusioni scritte del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. ANNA MARIA SOLDI che visto l'art. 380 ter cpc chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, accolga il presente regolamento. LA CORTE RILEVA1. ― E’ impugnata con regolamento di competenza , da parte di Alessandra Molendi, un’ ordinanza pronunciata dal Giudice dell’esecuzione presso il Tribunale di Ancona. L’istante ha dedotto, con unico motivo di impugnazione, la nullità del provvedimento per violazione dell’art. 39 c.p.c.. Resiste al ricorso Banca di Filottrano Credito Cooperativo di Filottrano e di Camerano soc. coop..

Il Pubblico Ministero ha presentato memoria instando per l’accoglimento del proposto ricorso. 2. ― In prossimità dell’adunanza came rale è pervenuta in cancelleria atto di rinuncia dell’istante, corredata di accettazione. 3. ―Il procedimento va quindi dichiarato estinto. 4. ― Nulla è da statuire in punto di spese processuali (art. 391, comma 4, c.p.c.). Sez. VI–RG 29230/2021 camera di consiglio14.12.2022

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il procedimento. Così deciso in Roma, nella camera