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Ordinanza — n. 5519/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against social security notices, ruling generic disclaimers invalid and simplified notification regular.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5519/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Eleonora Caso's appeal against INPS and the Revenue Agency regarding unpaid social security notices. The lower courts found that generic disclaimers were ineffective and that the simplified notification procedure under D.L. 78/2010 was validly executed. The court upheld this decision, stating that the recipient's failure to provide specific, reasoned objections prevented the loss of the documents' evidentiary value.

Regesto Legislator

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Art. 30 d.l. 78/2010; Art. 1335 c.c.: A generic disclaimer of receipt of simplified social security notices does not invalidate their notification, as the recipient is presumed to have knowledge of the documents unless they prove lack of fault in failing to receive them.

Parole chiave

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simplified notification procedure generic disclaimer of receipt evidentiary value of documents presumption of knowledge social security notices Cassation admissibility doubly conforming defect contributi di previdenza impagati

Disposizioni normative citate

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Art. 30 d.l. 78/2010
A questo riguardo, la ricorrente non ha considerato lo speciale procedimento notificatorio, ai sensi dell’art. 30 d.l.
Art. 1335 c.c.
Art. 149 c.p.c.
Art. 370 c.p.c.
Art. 348ter c.p.c.
Art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002
17526; Cass. 13 maggio 2021, n.
artt. 2719 c.c
la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2719 c.c., 214, 215 c.p.c., 26, quarto comma d.p.r.
art. 8 legge n. 890/1992
602/1973, di tutta la documentazione prodotta in copia da Inps e Ader, con specifica istanza di produzione degli originali, non disposta dal giudice (secondo motivo); violazione e falsa applicazione dell’art. 8 legge n.
art. 149 c.p
art. 1335 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass. 18 luglio 2018, n. 19079
370, primo comma c.p.c., non applicandosi la sospensione feriale alla materia previdenziale (Cass. 18 luglio 2018, n. 19079);
Cass. 11 gennaio 2016, n. 195
Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155
Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340
24155; Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340); 3.1.
Cass. 17 febbraio 2015, n. 3122
ciò tanto in riferimento al negat o rituale né tempestivo disconoscimento di copie degli avvisi di addebito (non in modo chiaro, circostanziato ed esplicito, idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici: Cass. 17 febbraio 2015, n. 3122; Cass.
Cass. 2 settembre 2016, n. 17526
3122; Cass. 2 settembre 2016, n. 17526; Cass.
Cass. 13 maggio 2021, n. 12794
17526; Cass. 13 maggio 2021, n. 12794), tanto alla regolarità del loro procedimento di notificazione.
Cass. 4 luglio 2014, n. 15315
1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza propria colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. 4 luglio 2014, n. 15315;
Cass. 14 novembre 2019, n. 29642
Cass. 14 novembre 2019, n. 29642, in specifico riferimento alla notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario);
Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053
20994), peraltro neppure avente ad oggetto un “fatto storico” (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053), ma un procedimento (disconoscimento di conformità di copie di documenti agli originali) implicante una valutazione giuridica;
Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535
pertanto il ricorso deve essere rigettato, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e il raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21868-2020 proposto da: CASO ELEONORA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato,GIORGIO TEDESCO; -ricorrente - contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 80078750587, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, ANTONIETTA CORETTI, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO; -controricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1757/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 05/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI. RILEVATOCHE 1. con sentenza 5 dicembre 2019, la Corte d’appello di Milano ha rigettato l’appello di Eleonora Caso avverso la sentenza di primo grado, che ne aveva respinto in particolare l’impugnazione degli avvisi di addebito di Inps e Agenzia delle Entrate, per contestato mancato ricevimento della loro notificazione;

2. come il primo giudice, la Corte territoriale ha ritenuto l’immediata ed agevole corrispondenza degli avvisi di ricevimento e di addebito, nella conformità delle copie prodotte agli originali, per inefficacia del loro disconoscimento generico e in via preventiva da parte della ricorrente, con la conseguenza della loro regolare notificazione in esito al procedimento semplificato utilizzato dall’Inps, a norma dell’art. 30 d.l. 78/2010;

3. con atto notificato il 10 agosto 2020, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, cui l’Inps ha resistito con controricorso; pure AdER ha depositato controricorso, tuttavia notificato il 23 settembre 2020 e pertanto inammissibile per tardività, in quanto oltre il termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso, ai sensi dell’art. 370, primo comma c.p.c., non applicandosi la sospensione feriale alla materia previdenziale (Cass. 18 luglio 2018, n. 19079);

4. la ricorrente ha richiesto un primo rinvio dell’adunanza fissata per la data dell’11 gennaio 2022, per poter depositare la ricevuta di pagamento dell’intera somma, avendo aderito, nel mese di ottobre 2021, alla definizione dell’odierna controversia, per “saldo estralcio” a termini del d.l. 145/2018, così da richiedere la cessazione della materia del contendere;

5. con ordinanza interlocutoria di questa Corte del 25 luglio 2022, la causa è stata nuovamente rinviata a nuovo ruolo;

6. all’odierna adunanza, fissata ancora per l’incombente, dato atto della mancata allegazione di ulteriori pagamenti, la causa, non ulteriormente differibile, è stata finalmente decisa. CONSIDERATO CHE 1. la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2719 c.c., 214, 215 c.p.c., 26, quarto comma d.p.r. 602/1973, per avere la Corte erroneamente ritenuto infondata l’eccezione di disconoscimento delle fotocopie prodotte dagli Enti appellati, invece tempestivamente formulata, come risultante dalle difese trascritte (primo motivo);omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, quale il tempestivo disconoscimento, ai sensi degli artt. 2719 c.c., 214, 215 c.p.c., 26, quarto comma d.p.r. 602/1973, di tutta la documentazione prodotta in copia da Inps e Ader, con specifica istanza di produzione degli originali, non disposta dal giudice (secondo motivo); violazione e falsa applicazione dell’art. 8 legge n. 890/1992, per nullità della notificazione dell’avviso di addebito a mezzo del servizio postale in assenza del destinatario, invece ritenuta valida, nonostante la mancanza di prova di invio e ricevimento della raccomandata informativa (terzomotivo);

2. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono infondati;

3. non si configurano le violazioni di legge denunciate, integrate dalla deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge, implicante un problema interpretativo; posto che, nel caso di specie, si tratta piuttosto dell'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerente alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Cass. 11 gennaio 2016, n. 195;

Cass.13 ottobre 2017, n. 24155; Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340); 3.1. ciò tanto in riferimento al negat o rituale né tempestivo disconoscimento di copie degli avvisi di addebito (non in modo chiaro, circostanziato ed esplicito, idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici: Cass. 17 febbraio 2015, n. 3122; Cass. 2 settembre 2016, n. 17526; Cass. 13 maggio 2021, n. 12794), tanto alla regolarità del loro procedimento di notificazione. A questo riguardo, la ricorrente non ha considerato lo speciale procedimento notificatorio, ai sensi dell’art. 30 d.l. 78/2010, utilizzabile dall’Inps, per gli atti stragiudiziali, quali gli avvisi di addebito in questione: avendo l’Istituto la possibilità di notificare l'avviso di addebito, non in via prioritaria, anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, in applicazione delle norme concernenti la consegna dei plichi raccomandati, concernendo le disposizioni della legge n. 890/1982 esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell’art. 149 c.p.c.; e pertanto, senza la necessità di redazione della relata di notifica o di annotazione specifica sull'avviso di ricevimento della persona cui consegnato il plico; sicché, l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza propria colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. 4 luglio 2014, n. 15315;

Cass. 14 novembre 2019, n. 29642, in specifico riferimento alla notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario);

4. il denunciato vizio di omesso esame è inammissibile, a norma dell’art 348ter, ultimo comma c.p.c., per la ricorrenza di una cd. “doppia conforme” (in assenza di indicazione delleragioni di fatto a base delle decisioni di primo e di secondo grado, con dimostrazione della loro diversità: Cass. 22 dicembre 2016, n. 26774; Cass. 6 agosto 2019, n. 20994), peraltro neppure avente ad oggetto un “fatto storico” (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053), ma un procedimento (disconoscimento di conformità di copie di documenti agli originali) implicante una valutazione giuridica;

5. pertanto il ricorso deve essere rigettato, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e il raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore del controricorrenteInps, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 2.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge; nulla spese nei confronti di AdER. Ai sensi dell’art. 13 comma 1quaterdel d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello