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Ordinanza — n. 5503/2023 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses jurisdiction objection, affirming Velletri's competence based on employer's failure to prove alternative connection.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5503/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal by the Velletri Labor Court, which had declined jurisdiction in favor of Nocera Inferiore. The employer failed to specifically contest the factual criteria establishing the workplace in Velletri, merely denying the existence of a corporate dependency there. Consequently, the court ruled that the burden of proof lies with the defendant to demonstrate why the plaintiff's stated connection is invalid, thereby confirming Velletri's territorial competence.

Regesto Legislator

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Art. 413, second comma c.p.c.; The burden of proving the inapplicability of the plaintiff's stated jurisdictional criteria rests on the defendant, and failure to specifically contest the facts results in the affirmation of the plaintiff's chosen forum.

Parole chiave

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territorial jurisdiction labor law competence burden of proof employer dependency workplace location conflitto di competenza lavoristica trasmissione per incompetenza categorie di competenza

Disposizioni normative citate

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Art. 413, second comma c.p.c.
il ricorrente deduce inoltre violazione dell’art. 413, secondo comma, 38 c.p.c., in riferimento ai principi del luogo di instaurazione del rapporto di lavoro, in relazione all’art.
Art. 42 c.p.c.
con atto notificato telematicamente il 15 febbraio 2022 Fanica Dramba ha proposto regolamento necessario di competenza, ai sensi dell’art. 42 c.p.c., con due motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art.
Art. 50 c.p.c.
30451) in quella dell’adito Tribunale di Velletri, davanti al quale il giudizio deve proseguire entro il termine (di tre mesi) previsto dall’art. 50 c.p.c. dalla comunicazione della presente ordinanza e le spese processuali essere regolate alla sua definizione.
art. 42 c.p
con atto notificato telematicamente il 15 febbraio 2022 Fanica Dramba ha proposto regolamento necessario di competenza, ai sensi dell’art. 42 c.p.c., con due motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art.
art. 413 c.p
il ricorrente deduce inoltre violazione dell’art. 413, secondo comma, 38 c.p.c., in riferimento ai principi del luogo di instaurazione del rapporto di lavoro, in relazione all’art.
art. 50 c.p
30451) in quella dell’adito Tribunale di Velletri, davanti al quale il giudizio deve proseguire entro il termine (di tre mesi) previsto dall’art. 50 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 2 febbraio 2016, n. 2003
premessa l’irrilevanza, ai fini delladeterminazione della competenza, del titolo giuridico in base al quale il datore di lavoro abbia utilizzato una eventuale dipendenza (Cass. 2 febbraio 2016, n. 2003), questa Corte ha applicato la nozione di “«dipendenza alla quale è addetto il lavoratore», di cui all'art.
Cass. 8 febbraio 2018, n. 3154
Cass. 8 febbraio 2018, n. 3154); 4.1.
Cass. 17 gennaio 2022, n. 1285
Cass. 9 ottobre 2020, n. 21762
In mancanza, l'eccezione deve essere rigettata, restando, per l'effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore, con la correlata competenza del giudice adito (Cass. 9 ottobre 2020, n. 21762; Cass.
Cass. 6 ottobre 2022, n. 29105
21762; Cass. 6 ottobre 2022, n. 29105): in conformità al più generale principio operante in tema di competenza territoriale per la quale sussistano più criteri concorrenti (Cass.
Cass. 3 luglio 2018, n. 17311
29105): in conformità al più generale principio operante in tema di competenza territoriale per la quale sussistano più criteri concorrenti (Cass. 3 luglio 2018, n. 17311; Cass.
Cass. 30 luglio 2021, n. 21989
17311; Cass. 30 luglio 2021, n. 21989);
Cass. 17 ottobre 2022, n. 30499
pertanto il ricorso deve essere accolto, con la determinazione della competenza territoriale (come in altri recenti casi analoghi: Cass. 17 ottobre 2022, n. 30499 e n.
Cass. 17 ottobre 2022, n. 30451
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5137-2022 proposto da: DRAMBA FANICA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BAIAMONTI, presso lo studio dell'avvocato MARIASERENA CONTE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCO CASALINI; -ricorrente - contro SDM SOCIETA' DISTRIBUTRICE MERCI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIEMONTE 39, presso lo studio dell'avvocato GIULIA PERIN, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIANLUCA SPOLVERATO, FRANCESCA MARCHESAN; -resistente - contro BRT SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIEMONTE 39, presso lo studio dell'avvocato GIULIA PERIN, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIANLUCA SPOLVERATO, FRANCESCA MARCHESAN; -resistente - contro MM AUTOTRASPORTI DI MELINA MIRANDA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONIO IANNONE; -resistente - contro ACCA SRL, XST LOGISTICA SRL IN LIQUIDAZIONE, CMT DI ZHENG YAN SAS; -intimate - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di VELLETRI, depositata il 18/01/2022; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

STEFANO VISONA' che chiede che la Corte di Cassazione dichiari la competenza territoriale del Tribunale di Velletri Sezione -Lavoro; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.RILEVATOCHE 1. con ordinanza 18 gennaio 2022, il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del lavoro, nel giudizio promosso da Fanica Dramba di accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intrattenuto dal 23 gennaio 2018 al 30 giugno 2019 con M.M.

Trasporti di Miranda Melina e di condanna al pagamento, in proprio favore di € 14.417,13 per differenze retributive e di € 4.134,51 per T.f.r., nei confronti della predetta e delle società committenti, vettori e sub-vettori corresponsabili (B.R.T. s.p.a., S.D.M. s.r.l., C.M. T. s.a.s. di Zhen Yan, Acca s.r.l. e X.S.T. Logistica s.r.l. in liquidazione), ha declinato la propria competenza territoriale, in favore di quella del Tribunale di Nocera Inferiore;

2. esso ha, infatti, ritenuto detto Tribunale competente a conoscere il merito della controversia, per essere nel suo circondario (in Castel San Giorgio, in provincia di Salerno) ubicati la sede della datrice di lavoro e il luogo di insorgenza (e di verosimile cessazione ) del rapporto di lavoro, in assenza invece di alcun criterio di collegamento (tra quelli alternativi previsti dall’art. 413, secondo comma c.p.c.) con il Tribunale adito;

3. con atto notificato telematicamente il 15 febbraio 2022 Fanica Dramba ha proposto regolamento necessario di competenza, ai sensi dell’art. 42 c.p.c., con due motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 380bisc.p.c., cui hanno resistito con distinte memorie S.D.M. Società Distributrice Merci s.r.l., M.M. Trasporti di Miranda Melina e B.R.T. s.p.a.;

4. il P.G. ha rassegnato, a norma dell’art. 380terc.p.c., conclusioni scritte per la fondatezza del regolamento con dichiarazione della competenza territoriale del Tribunale di Velletri.CONSIDERATO CHE 1. il ricorrente deduce violazione dell’art. 413, secondo comma, 38, quarto comma, 115, 416, terzo comma c.p.c., per avere il giudice del lavoro adito: a ) erroneamente individuato su base meramente documentale, il foro territorialmente competente nella sede legale della ditta individuale datrice, anziché nel luogo di insorgenza del rapporto di lavoro e pertanto di conclusione del contratto, all’atto della conoscenza, da parte della datrice proponente, dell’accettazione del lavoratore sottoscrittore, avvenuta presso il parcheggio-deposito degli automezzi di trasporto di Tekno Pallets s.r.l., sito in Pomezia, via della Solfarata 77/SP101, come non contestato dalla datrice e costituente sua dipendenza, a norma dell’art. 413, secondo comma c.p.c.;

b) omesso di considerare, in tutti i fatti dedotti dal lavoratore e non contestati, la situazione decisiva per il giudizio dal medesimo prospettata, relativa al parcheggio-deposito, all’angolo con la filiale B.R.T. s.p.a. di Pomezia, presso il quale tutti i dipendenti della ditta M.M. Autotrasporti si recavano a ritirare e a riportare il camion ogni volta utilizzato per la tratta assegnata, oggetto di specifica capitolazione probatoria orale e documentazione, senza applicare i principi di non contestazione e di difetto di prova contraria. Eglidenuncia l’erronea prevalenza attribuita al dato formale del luogo indicato nel contratto di lavoro, quale sede assegnata, sul dato sostanziale dei circostanziati fatti storici allegati dal lavoratore, non contestati dal datore costituito in giudizio: dovendo il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa coincidere con quello di ubicazione degli automezzi del predetto, autotrasportatore, integrante dipendenza aziendale ad esso direttamente collegata (primo motivo);

2. il ricorrente deduce inoltre violazione dell’art. 413, secondo comma, 38 c.p.c., in riferimento ai principi del luogo di instaurazione del rapporto di lavoro, in relazione all’art. 1321 (e 1326) c.c. e di ubicazione della dipendenza aziendale (secondo motivo);

3. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono fondati; 4.in ordine alla generale previsione di alternatività dei fori, ai sensi dell’art. 413, secondo comma c.p.c. (secondo cui competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto ovvero si trova l’azienda o una sua dipendenzaalla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto), occorre preliminarmente ribadire che per dipendenza aziendale deve essere inteso il luogo in cui il datore abbia dislocato un nucleo, seppur modesto, di beni organizzati per l’esercizio dell’impresa (Cass. 27 maggio 2019, n. 14449, in motivazione sub p.to 3;

Cass. 8 febbraio 2018, n. 3154); 4.1. premessa l’irrilevanza, ai fini delladeterminazione della competenza, del titolo giuridico in base al quale il datore di lavoro abbia utilizzato una eventuale dipendenza (Cass. 2 febbraio 2016, n. 2003), questa Corte ha applicato la nozione di “«dipendenza alla quale è addetto il lavoratore», di cui all'art. 413 c.p.c.”, anche al “«parcheggio di proprietà di terzi» in cui siano collocati i beni strumentali alla prestazione lavorativa (nella specie, si trattava del carico delle merci, del trasporto e successivo ritorno per il ricovero dei furgoni), ove hanno inizio e fine le mansioni quotidianamente svolte dal lavoratore (Cass. nr. 2003 del 2016, cui hanno dato continuità Cass. nr. 29344 del 2017 e Cass. nr. 25613 del 2019, ponendosi sulla scia di Cass. nr. 11320 del 2014 che aveva identificato la dipendenza in un «cantiere stradale della società datrice di lavoro, in cui siano addetti lavoratori e nel quale esistano beni destinati a rendere possibile l'espletamento dell'attività appaltata e quindi il conseguimento dei fini imprenditoriali»”(Cass. 17 gennaio 2022, n. 1285, in motivazione, p.to 14);4.2. essa ha inoltre affermato il principio secondo cui, in ordine alla competenza territoriale regolata dall’art. 413, secondo comma c.p.c., grava sul convenuto che eccepisca l'incompetenza del giudice adito (trattandosi di eccezione in senso proprio) l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione.

In mancanza, l'eccezione deve essere rigettata, restando, per l'effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore, con la correlata competenza del giudice adito (Cass. 9 ottobre 2020, n. 21762; Cass. 6 ottobre 2022, n. 29105): in conformità al più generale principio operante in tema di competenza territoriale per la quale sussistano più criteri concorrenti (Cass. 3 luglio 2018, n. 17311; Cass. 30 luglio 2021, n. 21989);

5. nel caso di specie, la ditta individuale M.M. Autotrasporti datrice non ha specificamente contestato le puntuali circostanze di fatto, oggetto di capitolazione probatoria, dedotte dal lavoratore in ordine alla disponibilità della predetta di un parcheggio deposito in Pomezia dei propri automezzi di trasporto, presso il quale gli autisti dipendenti della ditta si recavano a ritirare e a riportare il camion ogni volta utilizzato per la tratta assegnata, avendo essa genericamente contestato l’esistenza ivi di una propria dipendenza aziendale;

6. pertanto il ricorso deve essere accolto, con la determinazione della competenza territoriale (come in altri recenti casi analoghi: Cass. 17 ottobre 2022, n. 30499 e n. 30451) in quella dell’adito Tribunale di Velletri, davanti al quale il giudizio deve proseguire entro il termine (di tre mesi) previsto dall’art. 50 c.p.c. dalla comunicazione della presente ordinanza e le spese processuali essere regolate alla sua definizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Velletri, davanti al quale fissa il termine di riassunzione del giudizio entro tre mesi dalla comunicazio