Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 5462/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows Inps claim by ruling interruption of prescription valid despite administrative delay in notice delivery.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5462/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court allowed the Inps's appeal against a lower court ruling that had dismissed the claim based on prescription. The Inps argued that a notice of debt was timely sent in 2016, interrupting the five-year prescription period for contributions due in 2010, despite the notice arriving late due to administrative delays. The court held that such interruption is a matter of public order and can be raised ex officio, finding the notice validly interrupted the prescription period. Consequently, the lower judgment was quashed and the case remitted for a new trial.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 2935 c.c.; Art. 2943 c.c.: The interruption of the prescription period for social security contributions is a matter of public order that the court must examine ex officio, regardless of whether the opposing party raises the exception, provided the interrupting act was legally performed.

Parole chiave

Generato dall'IA
interruption of prescription social security contributions public order exception ex officio duty administrative delay notice tempestività tributaria calcolo del periodo di contribuzione tardivo pagamento delle spese

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2935 c.c.
Art. 2943 c.c.
10634); e la nota dell’avviso di addebito tempestivamente comunicata dall’Inps, idonea all’interruzione della prescrizione ai sensi dell’art. 2943 c.c., è stata ritualmente allegata in giudizio;
Art. 18, fourth comma d.lgs. 241/1997
Art. 2, comma 26 legge n. 335/1995
Liberia Anna Maria Randes con l’avviso di addebito notificatole, sul presupposto della sua iscrizione d’ufficio, per l’anno 2010, nella Gestione Separata prevista dall’art. 2, comma 26 legge n. 335/1995, comunicatale con nota ricevuta il 4 luglio 2016;
Art. 1, primo comma D.P.C.M. 12 maggio 2011
421, secondo comma c.p.c., legittimamente esercitabili dal giudice (Cass. 14 luglio 2010, n.
art. 2, comma 26 legge n. 335/1995
Liberia Anna Maria Randes con l’avviso di addebito notificatole, sul presupposto della sua iscrizione d’ufficio, per l’anno 2010, nella Gestione Separata prevista dall’art. 2, comma 26 legge n. 335/1995, comunicatale con nota ricevuta il 4 luglio 2016;
art. 2, comma 30 legge n. 335/1995
la Corte territoriale ha individuato la decorrenza del termine di prescrizione nella data del 16 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione per il versamento del saldo dell’imposta, a norma dell’art. 2, comma 30 legge n. 335/1995, di rinvio al d.m.
art. 17 d.p.r. 435/2001
24 novembre 1995, in riferimento all’art. 17 d.p.r. 435/2001, modificato dal d.l.
artt. 2935 c.c
il ricorrente deduce violazione degli artt. 2935 c.c., 421 c.p.c., in relazione agli artt.
art. 2943 c.c
10634); e la nota dell’avviso di addebito tempestivamente comunicata dall’Inps, idonea all’interruzione della prescrizione ai sensi dell’art. 2943 c.c., è stata ritualmente allegata in giudizio;

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 14 luglio 2010, n. 16542
421, secondo comma c.p.c., legittimamente esercitabili dal giudice (Cass. 14 luglio 2010, n. 16542; Cass.
Cass. 7 giugno 2018, n. 14755
16542; Cass. 7 giugno 2018, n. 14755; Cass.
Cass. 20 settembre 2019, n. 23518
14755; Cass. 20 settembre 2019, n. 23518; Cass.
Cass. 22 aprile 2021, n. 10634
23518; Cass. 22 aprile 2021, n. 10634); e la nota dell’avviso di addebito tempestivamente comunicata dall’Inps, idonea all’interruzione della prescrizione ai sensi dell’art.
Cass. 23 febbraio 2021, n. 4899
del 12 maggio 2011, in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2010 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite (Cass. 23 febbraio 2021, n. 4899);4.1.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15785-2021 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLE PREVIDENZA SOCIALE 80078750587, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, ANTONIETTA CORETTI, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO; -ricorrente - contro RANDES LIBERIA ANNA MARIA; -intimata - avverso la sentenza n. 1026/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 01/12/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI. RILEVATOCHE 1. con sentenza 1 dicembre 2020, la Corte d’appello di Palermo ha rigettato l’appello dell’Inps avverso la sentenza di primo grado, di estinzione per prescrizione (dalla data di insorgenza del debito, coincidente con la scadenza del termine di versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi ai sensi dell’art. 18, quarto comma d.lgs. 241/1997) dei crediti contributivi pretesi dall’Istituto nei confronti dell’avv. Liberia Anna Maria Randes con l’avviso di addebito notificatole, sul presupposto della sua iscrizione d’ufficio, per l’anno 2010, nella Gestione Separata prevista dall’art. 2, comma 26 legge n. 335/1995, comunicatale con nota ricevuta il 4 luglio 2016;

2. la Corte territoriale ha individuato la decorrenza del termine di prescrizione nella data del 16 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione per il versamento del saldo dell’imposta, a norma dell’art. 2, comma 30 legge n. 335/1995, di rinvio al d.m. 24 novembre 1995, in riferimento all’art. 17 d.p.r. 435/2001, modificato dal d.l. 223/2006 conv. dalla legge n. 248/2006;

3. con atto notificato in data 1 (9) giugno 2021 l’Inps ha proposto ricorso per cassazionecon unico motivo, mentre la professionista intimata non ha svolto attività difensiva. CONSIDERATO CHE 1. il ricorrente deduce violazione degli artt. 2935 c.c., 421 c.p.c., in relazione agli artt. 1, primo comma D.P.C.M. 12 maggio 2011 (pubblicato sulla G.U. n. 111 del 14 maggio 2011, 2, comma 26 ss. legge n. 335/1995, 18, comma 12 d.lgs. 98/2011, conv. con mod. dalla legge n. 111/2011, per la mancata considerazione, in riferimento alla contribuzione dovuta per la gestione separata Inps riferita all’anno 2010, della proroga al 6 luglio 2010 e l’interruzione del termine di prescrizione quinquennale dell’Istituto con la nota notificata alla libera professionista (ricevuta il 4 luglio 2016), ben rilevabile d’ufficio dal giudice (unico motivo);

2. esso è manifestamente fondato; 3.l'eccezione di interruzione della prescrizione, diversamente da quella di prescrizione, si configura come eccezione in senso lato, sicché può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, purché sulla base di allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo e quindi, nelle controversie soggette al rito del lavoro, anche all'esito dell'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio di cui all'art. 421, secondo comma c.p.c., legittimamente esercitabili dal giudice (Cass. 14 luglio 2010, n. 16542; Cass. 7 giugno 2018, n. 14755; Cass. 20 settembre 2019, n. 23518; Cass. 22 aprile 2021, n. 10634); e la nota dell’avviso di addebito tempestivamente comunicata dall’Inps, idonea all’interruzione della prescrizione ai sensi dell’art. 2943 c.c., è stata ritualmente allegata in giudizio;

4. in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, sicché assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, primo comma D.P.C.M. del 12 maggio 2011, in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2010 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite (Cass. 23 febbraio 2021, n. 4899);4.1. nel caso di specie, il termine quinquennale di prescrizione, scadente il 6 luglio 2010, è stato tempestivamente interrotto dall’Istituto con la nota notificata alla libera professionista (ricevuta il 4 luglio 2016);

5. pertanto il ricorso deve essere accolto, con la cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Pale