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Ordinanza — n. 5455/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses INPS appeal as lower court's decision on contribution obligation is barred by res judicata from prescription ruling.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5455/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the INPS's appeal inadmissible because the lower court had already ruled on the prescription of the claim, creating a binding judgment. While INPS argued the lower court erred in finding the lawyer's activity occasional based on low income, the court noted that the prescription issue was already settled. Consequently, the appeal challenging only the contribution obligation could not succeed as the prescription ruling remained in force.

Regesto Legislator

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Art. 2, commi 26-31, legge n. 335/1995; Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: When a lower court decision rests on multiple grounds, including one that has become res judicata (such as prescription), an appeal challenging only the remaining grounds is inadmissible.

Parole chiave

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res judicata prescription period inadmissible appeal dual ratio decidendi social security contribution free profession binding judgment contributi di previdenza professionale

Disposizioni normative citate

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Art. 2, commi 26-31, della legge n. 335/1995
RILEVATO CHE 1.La Corte d'appello di L'Aquila con la sentenza n.26/2020 ha dichiarato insussistente l'obbligo, di Sbaraglia Francesca di iscrizione alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, 1.
Art. 18, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011
335/1995, dell'art. 18, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011, conv.
Art. 21, comma 8, della legge n. 247/2012
111/2011, dell'art. 21, comma 8, della legge n. 247/2012, dell'art.
Art. 44, comma 2, dl. 269/2003
247/2012, dell'art. 44, comma 2, dl. 269/2003, conv.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
326/2003, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
art. 380 bis c.p
La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c..

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 22035 del 17/10/2014
228 (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame (Cass. n. 22035 del 17/10/2014;
Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014
Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014 e numerose successive conformi).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 270-2021 proposto da: INPS -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, ANTONIETTA CORETTI, EMANUELE DE ROSE; - ricorrenti - Contro SBARAGLIA FRANCESCA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI 14, presso lo studio dell'avvocato FEDERICO HERNANDEZ, rappresentata e difesa dall'avvocato DOMENICO RUSSI; - controricorrend - avverso la sentenza n. 267/2020 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 18/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/12/2022 dal Presidente Relatore Dott.

M_ARGHERITA MARIA LEONE. RILEVATO CHE 1.La Corte d'appello di L'Aquila con la sentenza n.26/2020 ha dichiarato insussistente l'obbligo, di Sbaraglia Francesca di iscrizione alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, 1. n. 335/1995, in relazione all'attività libero professionale dalla medesima svolta negli anni 2010 quale avvocato iscritto all'Albo Forense ma non alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense 2. La Corte territoriale, oltre a ritenere comunque prescritto il credito, accogliendo il ricorso incidentale proposto dalla Sbaraglia, ha ritenuto che il dato contabile della percezione, negli anni oggetto di causa, di redditi di importo inferiore ai 5.000,00 euro costituisse un chiaro indice della natura occasionale (rectius, non abituale) dell'attività, anche in assenza di prova, gravante sull'Inps, circa l'abitualità dell'attività.

3. Avverso tale sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione; cui ha resistito con controricorso l'avv. Sbaraglia 4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.. Considerato che:

5. Con unico motivo di ricorso l'INPS ha dedotto violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, commi 26 -31, della legge n. 335/1995, dell'art. 18, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011, conv. con mod. dalla legge Ric. 2021 n. 00270 sez. ML - ud. 22-12-2022 -2- n. 111/2011, dell'art. 21, comma 8, della legge n. 247/2012, dell'art. 44, comma 2, dl. 269/2003, conv. con mod. dalla I. 326/2003, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.. L'Istituto ricorrente deduce l'erronea statuizione circa la ritenuta insussistenza dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata, pur in presenza di presenza di un reddito inferiore a quello previsto dall'art. 44 richiamato.

Il ricorso è inammissibile. La corte territoriale ha fondato la decisione sulla ritenuta insussistenza dell'obbligo contributivo, rilevando la produzione di un reddito inferiore ai 5.000,00 euro quale indice di occasionalità della prestazione. La stessa Corte ha peraltro ritenuto prescritto il credito in questione trattandosi di credito relativo all'anno 2010, per il quale il pagamento avrebbe dovuto effettuarsi entro il 6.7.2011, e la cui richiesta di pagamento era intervenuta il 11.7.2016, oltre il termine di prescrizione quinquennale. La decisione assunta dalla corte di merito è evidentemente fondata su una doppia ratio decidendi, l'una relativa alla insussistenza dell'obbligo contributivo in questione e l'altra sulla intervenuta prescrizione del credito.

Con l'attuale ricorso è stata impugnata soltanto la prima di tali ragioni decisorie, restando ferma quella relativa alla prescrizione, sulla quale si è formato il giudicato. L'attuale ricorso risulta pertanto inammissibile. Le spese seguono il principio di soccombenza e sono liquidate in favore della controricorrente nella misura di cui al dispositivo. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame (Cass. n. 22035 del 17/10/2014;

Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014 e numerose successive conformi).

P.Q.M.

Ric. 2021 n. 00270 sez. ML - ud. 22-12-2022 -3- La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 1.400,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto. Cosi' deciso in Roma in data 22 dicembre 2