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Ordinanza — n. 5454/2023 — snciv Generato dall'IA

Court allows appeal against territorial jurisdiction decline due to untimely office-raised incompetence objection.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5454/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation accepted the appeal regarding the territorial jurisdiction of the Palermo Tribunal. The appellant argued that the Tribunal's refusal of jurisdiction was erroneous, while the respondent maintained that the objection was timely. The court ruled that the objection of territorial incompetence raised by the judge ex officio was untimely because it occurred after the hearing prescribed by law for such matters, violating procedural deadlines.

Regesto Legislator

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Art. 428, comma 1 c.p.c.; Art. 420 c.p.c.: The objection of territorial incompetence raised ex officio must be made no later than the hearing specified in Article 420 of the Code of Civil Procedure.

Parole chiave

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territorial jurisdiction ex officio objection procedural timeliness labor dispute competence regulation licenziamento o risoluzione del contratto contratti di lavoro abbandono del posto di lavoro

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 428, comma 1 c.p.c.
Art. 420 c.p.c.
428, primo comma, c.p.c., secondo il quale l'incompetenza territoriale può essere rilevata d'ufficio non oltre l'udienza di cui all'art. 420 c.p.c.; - occorre ribadire i principi già enunciati da Cass.
art. 378 c.p
art. 420 c.p
428, primo comma, c.p.c., secondo il quale l'incompetenza territoriale può essere rilevata d'ufficio non oltre l'udienza di cui all'art. 420 c.p.c.; - occorre ribadire i principi già enunciati da Cass.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 30473 del 2019
420 c.p.c.; - occorre ribadire i principi già enunciati da Cass. n. 30473 del 2019 secondo cui nel rito disciplinato dalla legge n.
Cass. ord. 10516/2019
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 4836-2022 proposto da: MARCHESE SALVATORE, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati GAETANO SORBELLO, AGOSTINO EQUIZZI; - ricorrente - contro A2A GENCOGAS SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell'avvocato TRIFIRO' & PARTNERS, rappresentato e difeso dagli avvocati GIACINTO FAVALLI, MARINA MARIA TONA, PAOLO ZUCCHINALI; - resistente - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di PALERMO, depositata il 24/01/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

NICOLA DE MARINIS;lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. ROBERTO MUCCI che chiede che alla Corte di Cassazione di accogliere l'istanza di regolamento di competenza dichiarando la competenza territoriale del Tribunale di Palermo, in funzione di giudice del lavoro, nella causa R.G. N. 7969/2021 tra Salvatore Marchese e A2A Gencogas spa; conseguenze di legge. Ric. 2022 n. 04836 sez. ML - ud. 14-12-2022 -2- RILEVATO che, con ordinanza del 20 gennaio 2022, il Tribunale di Palermo ha declinato la propria competenza territoriale a conoscere della domanda proposta con ricorso ex art. 1, comma 47, I. n. 92/2012 da Salvatore Marchese nei confronti di A2A GENCOGAS S.p.A., avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento da quest'ultima intimato al primo, dichiarando sussistere la competenza del tribunale di Milano; che la decisione del Tribunale discende dall'avere questo ritenuto: tempestivo il rilievo d'ufficio, operato alla prima udienza di "effettiva" trattazione della fase cautelare priva di preclusioni processuali; nuovo il rapporto di lavoro, sorto a seguito di passaggio del lavoratore, senza soluzione di continuità, da una società all'altra del gruppo A2A; concluso in Milano il contratto di lavoro; che avverso detta ordinanza propone istanza di regolamento di competenza Salvatore Marchese, domandando la cassazione della sentenza e la dichiarazione di competenza territoriale del Tribunale di Palermo sulla base di due motivi, ai quali ha resistito, con memoria la A2A GENCOGAS S.p.A.; che la Procura Generale ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo, con assorbimento del primo; che entrambe le parti hanno poi presentato memoria ex art. 378 c.p.c..

CONSIDERATO che, con il primo motivo, il ricorrente, deduce l'erroneità della pronunzia del Tribunale di Palermo e rileva che deve essere esclusa l'asserita novità del rapporto lavoro perché si era verificata solo la cessione dell'unico originario contratto da una società all'altra dello stesso gruppo di imprese; che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la non conformità a diritto del rilievo d'ufficio dell'incompetenza territoriale, non o potendo essere questa sollevata dal giudice a scioglimento della riserva presa all'udienza del 16 dicembre 2021, cui si era pervenuti a seguito del differimento d'ufficio al 16 novembre dell'udienza originariamente fissata al 9 novembre 2021 e dell'ulteriore rinvio, su richiesta delle parti per tentare la conciliazione, al 16 dicembre 2021 in cui si era proceduto alla trattazione scritta della causa; - è logicamente preliminare l'esame del secondo motivo, in relazione al quale è infondata l'eccezione di inammissibilità in quanto dall'ordinanza impugnata risulta l'esatta sequenza processuale alla cui stregua valutare la censurata tardività del rilievo d'ufficio dell'incompetenza territoriale del giudice adito; il motivo merita accoglimento, ricorrendo nella specie la violazione dell'art. 428, primo comma, c.p.c., secondo il quale l'incompetenza territoriale può essere rilevata d'ufficio non oltre l'udienza di cui all'art. 420 c.p.c.; - occorre ribadire i principi già enunciati da Cass. n. 30473 del 2019 secondo cui nel rito disciplinato dalla legge n. 92/2012 esistono le stesse esigenze di celerità e di certezza valevoli in generale per il rito ordinario (Cass. ord. 10516/2019), le quali inducono ad accelerare al massimo la risoluzione delle questioni di competenza, il cui rilievo quindi, anche d'ufficio, va operato in limine litis; il rito del lavoro è informato ai principi di oralità, immediatezza e concentrazione e, pertanto, il rilievo della questione di competenza, da sottoporre alle parti, doveva avvenire nel corso dell'udienza di trattazione e non poteva essere ulteriormente differito; - è, quindi, tardivo il rilievo avvenuto solo a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16 dicembre 2021, corrispondente all'udienza di cui all'art. 420 c.p.c.; il secondo motivo va, dunque, accolto, restando assorbito il primo e dichiarata, pertanto, la competenza territoriale del Tribunale di Palermo innanzi al quale vanno rimesse le parti anche per il regolamento delle spese del presente giudizio;

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Palermo innanzi al quale rimette le parti anche per il reg