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Ordinanza — n. 5453/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming administrative inspection report lacks privileged evidentiary value. The court rejects the argument that the report proves unpaid wages. The decision upholds the lower court's finding on evidence admissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5453/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giuseppe Spartà's appeal against the Palermo Court of Appeal inadmissible. Spartà argued that an administrative inspection report should have privileged evidentiary value to prove unpaid wages, while the opposing company contended the report was merely a communication of administrative findings. The court ruled that the document lacked privileged evidentiary status and could only serve as an investigative lead, thereby validating the lower court's reliance on other evidence.

Regesto Legislator

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Art. 116 c.p.c.; Art. 2700 c.c.: An administrative inspection report constitutes only a lead for investigation and lacks privileged evidentiary value to prove the factual occurrence of alleged irregularities without corroborating testimony.

Parole chiave

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privileged evidentiary value administrative inspection report labor dispute evidence omission of decisive fact inadmissible appeal giorni d'indennizzo senza controllo ispettorato del lavoro compensazione delle ore straordinarie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 116 c.p.c.
Art. 2700 c.c.
Art. 380-bis, c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.
artt. 116 c.p
CONSIDERATO - che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 25371/2018
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 3614-2021 proposto da: SPARTA' GIUSEPPE, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO VINCENZO ARCERITO; - ricorrente - Contro MILITELLO COSTRUZIONI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GABRIELE CAMOZZI, 1, presso lo studio dell'avvocato ALBINO ANGELILLO, rappresentata e difesa dall'avvocato ELISABETTA FRAGAPANE; - controricorre.nte - avverso la sentenza n. 730/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 29/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

NICOLA DE MARINIS. Ric. 2021 n. 03614 sez. ML - ud. 14-12-2022 -2- RILEVATO - che, con sentenza del 29 ottobre 2020 la Corte d'Appello di Palermo confermava la decisione resa dal Tribunale di Agrigento e accoglieva l'opposizione proposta dalla Militello Costruzioni S.r.l. avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da Giuseppe Spartà in relazione a crediti retributivi da questi vantati in base al verbale ispettivo della Direzione Territoriale del Lavoro di Catania recante l'accertamento di 8 giornate di lavoro irregolare e 17 giornate prestate di sabato in regime di lavoro straordinario; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto il verbale ispettivo inidoneo ad attestare lei veridicità intrinseca delle dichiarazioni raccolte, in riscontro peraltro di una denuncia proveniente dallo stesso Spartà e perciò tali da degradare al rango di indizio o di mero spunto di indagine e di non aver l'indagine svolta e, in particolare, le testimonianze a tal fine escusse offerto elementi sufficienti a provare la pretesa retributiva vantata dallo Spartà; - che per la cassazione di tale decisione ricorre lo Spartà, affidando l'impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, la Militello Costruzioni S.r.l.; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis, c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; - che la Società controricorrente ha poi presentato memoria;

CONSIDERATO - che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c. e 2700 c.c., imputa alla Corte territoriale il travisamento della documentazione prodotta in atti concernente la comunicazione al ricorrente stesso da parte del direttore del Servizio XXI della Direzione Territoriale del Lavoro di Catania dell'esito finale degli accertamenti compiuti su richiesta del ricorrente a carico della Militello Costruzioni S.r.l. e della valenza probatoria della medesima a suo dire idonea a far fede privilegiata delle denunciate irregolarità in quanto attestante l'accertamento delle stesse con conseguente irrogazione delle relative sanzioni; che, con il secondo motivo, denunciando il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, il ricorrente imputa alla Corte territoriale la mancata considerazione del contenuto del documento effettivamente depositato in atti, a suo dire, idoneo ad offrire la prova di circostanze di portata tale da invalidare con un giudizio di certezza l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice del merito ed a privare così di fondamento la ratio decidendi; che entrambi i motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono esser qui trattati congiuntamente si rivelano inammissibili, stante l'inidoneità della documentazione prodotta, che si conferma non essere il verbale ispettivo ma la mera comunicazione al ricorrente dell'esito dell'attività amministrativa svolta, documentazione comunque priva di fede privilegiata, ad attestare l'effettività delle allegate irregolarità per quanto sanzionate e ad invalidare sulla base di un giudizio di certezza e non di mera probabilità (cfr.

Cass. n. 25371/2018) le ulteriori risultanze istruttorie in relazione alle quali la Corte territoriale ha formato il proprio libero convincimento che, conservando così il proprio fondamento, risulta in questa sede insindacabile; che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 1.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dov