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Ordinanza — n. 5444/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding tax collection opposition, ruling preclusion bars prescription arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5444/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Antonio D'Angelo's appeal against the Naples Court of Appeal's decision to dismiss his opposition to a payment order. D'Angelo argued that the lower court erred by failing to address the statute of limitations on contributions from 1994, claiming prescription extinguishes the debt automatically. The court held that the lower court's finding of inadmissibility due to lack of timely opposition implicitly covered the prescription issue, as the principle of preclusion bars any challenge to the tax debt once the collection notice becomes irrevocable.

Regesto Legislator

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Art. 112 c.p.c.; Art. 3, commi 9 e 10, I. n. 335/1995; If the failure to oppose the tax assessment notice precludes the debtor from challenging the debt, the court cannot rule on the statute of limitations as a separate ground, as the preclusive effect of the irrevocable notice bars all merit-based objections.

Parole chiave

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statute of limitations tax collection preclusion principle opposition inadmissibility social security contributions contributi di previdenza impagati retroattività della rendita d'invalidità opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 112 c.p.c.
Art. 3, commi 9 e 10, I. n. 335/1995
Art. 24, d.lgs. n. 46/1999
art. 112 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 33464/2021
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 1994-2021 proposto da: D'ANGELO ANTONIO, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato RODRIGO AMOROSO; - ricorrente - contro ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controficorrente - contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente dcmiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato LELIO MARITATO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CARLA D'ALOISIO, ANTONIETTA CORETTI, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE; - resistente- avverso la sentenza n. 1688/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 01/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

NICOLA DE MARINIS. Ric. 2021 n. 0P94 sez. ML - ud. 14-12-2022 -2- RILEVATO - che, con sentenza del 1° luglio 2020, la Corte d'Appello di Napoli corìfermava la decisione resa dal Tribunale di Napoli Nord che, relativamente all'opposizione ad intimazione cli pagamento proposta da Antonio D'Angelo nei confronti dell'INPS, della Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS (S.C.C.I.) S.p.A. e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione (già Equitalia Sud S.p.A.), aveva dichiarato inammissibile l'opposizione medesima quanto ai vizi di merito e agli atti esecutivi della cartella esattoriale a base dell'intimazione e rigettato la stessa quanto all'eccepita prescrizione del credito; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto, in difetto di prova del mancato ricevimento della notifica della cartella di pagamento, preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti e non decorso il termine di prescrizione quinquennale tra la notifica della cartella esattoriale e quella dell'intimazione di pagamento da parte dell'ente incaricato della riscossione; - che per la cassazione di tale decisione ricorre il D'Antonio, affidando l'impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, la sola Agenzia delle Entrate - Riscossione per essersi l'INPS limitato a rilasciare procura per la difesa nell'eventuale udienza di discussione; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis, c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;

CONSIDERATO - che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., imputa alla Corte territoriale l'inosservanza del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, per aver pretermesso ogni statuizione sull'eccepita prescrizione del credito già alla data della notifica della cartella esattoriale, essendo l'azione di recupero relativa a contributi maturati nel 1994 e perciò risalenti a ben sedici anni prima della notifica della cartella effettuata nel dicembre 2010; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 3, commi 9 e 10, I. n. 335/1995, il ricorrente lamenta la non conformità a diritto della pronunzia di rigetto dell'eccezione di prescrizione relativa al periodo antecedente alla notifica della cartella esattoriale, affermando che la prescrizione contributiva opera di diritto di modo che, una volta decorsa, riveste efficacia estintiva del credito e l'ente previdenziale, che alla stessa non può rinunciare, non può neppure accettare pagamenti relativi a contributi prescritti, conseguendone la non assoggettabilità della prescrizione contributiva a termini di decadenza e la sua rilevabilità d'ufficio anche nei casi in cui la cartella sia divenuta irretrattabile; - che entrambi i motivi, che, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, si rivelano infondati atteso che la pronunzia di rigetto dell'eccezione di prescrizione del credito già alla data della notifica della cartella esattoriale deve ritenersi implicita nella statuizione dichiarativa dell'inammissibilità dell'opposizione all'intimazione di pagamento, fondata sul principio per cui la mancata opposizione alla cartella esattoriale preclude ogni doglianza in merito alla pretesa esattoriale, principio accolto da questa Corte (cfr., Cass. n. 33464/2021) secondo cuii se è vero che la prescrizione opera di diritto ed estingue il credito) è altrettanto vero che l'eccezione relativa al merito della pretesa resta preclusa in caso di irretrattabilità del credito, essendo ciò ínsuscettibile di confliggere con il divieto per gli enti previdenziali di riscuotere contributi prescritti, dal momento che la rilevazione della prescrizione non potrebbe aver luogo che in un giudizio e l'effetto preclusivo che discende dall'art. 24, d.lgs. n. 46/1999, cit., consiste precisamente nell'estinguere l'azione volta all'instaurazione di un qualsiasi giudizio di cognizione volto all'accertamento dell'infondatezza della pretesa dell'ente previdenziale

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma de