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Ordinanza — n. 5443/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on lack of reasoning but allows second ground regarding temporary contract abuse.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5443/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the first appeal ground alleging insufficient reasoning because the appellate court merely adopted the first-instance judge's arguments without explaining why the Ministry's claims were rejected. However, the court allowed the second ground, finding the lower court violated established case law by treating the mere repetition of temporary contracts as abuse without examining specific factual conditions. Consequently, the judgment was quashed and remanded to the Court of Appeal of Naples for a new decision.

Regesto Legislator

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Art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.; Art. 111 Cost.: A cassation judgment must provide independent reasoning for rejecting an appeal; mere adherence to the first-instance decision without explaining the rejection of the appellant's arguments constitutes a violation of the duty to motivate. Furthermore, the repetition of fixed-term contracts for temporary cover does not automatically constitute abuse under the Framework Agreement; the worker must prove specific factual circumstances indicating improper use.

Parole chiave

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duty to motivate relationem reasoning temporary contracts abuse Framework Agreement supplenze su organico di fatto contratti a tempo determinato successivi contratto d'insegnamento restituzione delle indennità di disoccupazione

Disposizioni normative citate

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Art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Art. 111 Cost.
Art. 4 I. n. 124/1999
clausola 5 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
art. 380 bis c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 14786/2016
Cass. nn. 15187/2018
Cass. nn. 14401/2018
Cass. n. 13594/2018
Cass. n. 8684/2018
Cass. n. 8012/2018
Cass. n. 22552/2016
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 1779-2021 proposto da: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA (I 80185250588, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro DE ROSA GIUSEPPINA; - intimata - avverso la sentenza n. 3285/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 16/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

NICOLA DE MARINIS. Ric. 2021 n. 01779 sez. ML - ud. 15-11-2022 -2- RILEVATO - che, con sentenza del 16 dicembre 2020, la Corte d'Appello di Napoli confermava la decisione resa dal Tribunale di Napoli, che aveva accolto la domanda proposta da Giuseppina De Rosa nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, e, previa declaratoria di illegittimità dei contratti a termine conclusi con il MIUR in maniera continuativa dal 2005 al 2011, aveva condannato il Ministero al risarcimento del danno, commisurato a venti mensilità dell'ultima retribuzione percepita, ed aveva riconosciuto il diritto alla progressione retributiva, prevista per gli assunti a tempo indeterminato, con valorizzazione dell'anzianità di servizio maturata sulla base dei rapporti a termine; - che la decisione della Corte territoriale discende, per quel che rileva in questa sede, dall'avere questa ritenuto, in relazione alla reiterazione dei contratti a termine in virtù dei quali la De Rosa aveva prestato servizio presso il MIUR, sussistente l'abuso dei medesimi e dovuto, in quanto non dedol:ta e provata l'intervenuta stabilizzazione, il risarcimento del danno, secondo il parametro individuato dal primo giudice dato dall'art. 18 I. n. 300/1970 in quanto non fatto oggetto di impugnazione; - che per la cassazione di tale decisione ricorre il MIUR, affidando l'impugnazione a due motivi, in relazione alla quale la De Rosa non ha svolto difesa alcuna; - che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c..

CONSIDERATO CHE - con il primo motivo, il Ministero ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per apparenza della motivazione in violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 111 Cost, avendo la Corte territoriale fatto applicazione di un principio di diritto riferibile alla diversa ipotesi delle supplenze su organico di diritto ponendo per di più a sostegno del proprio assunto la circostanza, del tutto inconferente„ che l'Amministrazione non avrebbe dedotto e provato che la De Rosa fosse stata stabilizzata; con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 4 I. n. 124/1999 nonché della clausola 5 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il Ministero ricorrente lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale circa la spettanza del risarcimento del danno anche in ipotesi di supplenze su organico di fatto alla luce delle disposizioni invocate come interpretate da questa Corte e dalla Corte di Giustizia Europea; il primo motivo di ricorso merita accoglimento; la sentenza impugnata, dopo avere lungamente argomentato, sulla giuridica impossibilità della conversione, sul risarcimento del danno cosiddetto comunitario, sull'efficacia satisfattiva della stabilizzazione, quanto all'illegittimità della reiterazione delle supplenze conferite alla De Rosa si limita ad affermare che «correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto che i contratti in questione sono illegittimi»;

è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l'orientamento secondo cui « la sentenza pronunziata in sede di gravame è legittimamente motivata per relationem ove il giudice d'appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, sì da consentire, attraverso la parte motiva di entrambe le sentenze, di ricavare un percorso argomentativo adeguato e corretto, ovvero purché il rinvio sia operato sì da rendere possibile ed agevole il controllo, dando conto delle argomentazioni delle parti e della loro identità con quelle esaminate nella pronuncia impugnata, mentre va cassata la decisione con cui il giudice si sia limitato ad aderire alla decisione di primo grado senza che emerga, in alcun modo, che a tale risultato sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravarne» ( Cass. n. 14786/2016 e negli stessi termini, fra le tante, Cass. nn. 15187/2018, 14401/2018, 13594/2018, 8684/2018, 8012/2018); - quest'ultima evenienza ricorre nella fattispecie poiché il giudice d'appello non ha dato conto né delle ragioni per le quali l'illegittimità era stata ritenuta dal Tribunale né del contenuto delle censure formulate dal Ministero sicché non è dato comprendere per quali ragioni l'appello di quest'ultimo sia stato rigettato; alle considerazioni che precedono, che d.0.1..sole giustificano la cassazione della sentenza impugnata, si deve aggiungere che nello svolgimento del fatto si dà atto del conferimento di supplenze «dal mese di settembre al 30 giugno dell'anno successivo» sicché è fondato anche il secondo motivo di ricorso; la Corte territoriale, infatti, si è discostata dal principio di diritto, affermato a partire da Cass. n. 22552/2016 secondo cui «nelle ipotesi di reiterazione dì contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su "organico di fatto" e per le supplenze temporanee non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima» il ricorso va, dunque, accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà in conformità disponendo altresì per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Napoli, in dive