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Ordinanza — n. 5374/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses INPS appeal, ruling occasional low income exempts lawyers from mandatory separate management contributions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5374/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the INPS's appeal against a lower court ruling that exempted a lawyer from mandatory social security contributions due to low income. The INPS argued that bar membership implied habitual professional activity, but the court held that mere registration is insufficient proof without concrete evidence of regular practice. Consequently, the court affirmed that the lawyer's modest earnings demonstrated an occasional rather than habitual exercise of the profession, thereby negating the obligation to join the separate management scheme.

Regesto Legislator

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Art. 2, commi 25 e 26 della l. n. 335 del 1995; Art. 18 della l. n. 111 del 2011: The requirement of habitual activity for mandatory social security contributions must be ascertained as a matter of fact, where low income serves as an indicator of occasional rather than regular professional practice.

Parole chiave

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separate management contributions habitual activity requirement lawyer social security occasional professional practice income threshold exemption Cassation dismissal INPS obligations contributo minimo

Disposizioni normative citate

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Art. 2, commi 25 e 26 della l. n. 335 del 1995
3 è dedotta la violazione e la falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 2, commi 25 e 26, della l.
Art. 18 della l. n. 111 del 2011
2, commi 25 e 26, dell’art. 18 della l. n. 111 del 2011, dell’art.
Art. 21 della l.n. 247 del 2010
111 del 2011, dell’art. 21 della l.n. 247 del 2010, dell’art.
Art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003
247 del 2010, dell’art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003 (conv.
Art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3
con l’unico motivo di ricorso, in relazione all'art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3 è dedotta la violazione e la falsa applicazione del combinato disposto dell’art.
Art. 91 cod.proc.civ.
30579 del 2022); in conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 cod.proc.civ. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
4315 del 2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
art. 360 c.p
con l’unico motivo di ricorso, in relazione all'art. 360 c.p.c., primo comma, n.
art. 118 disp. att. cod. proc. civ
7231 e 28117 del 2021, pronunciate in fattispecie analoghe a quella oggetto di causa, ed alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.;
art. 91 cod.proc.civ
30579 del 2022); in conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 cod.proc.civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 24062 del 2017
Cass. n. 30579 del 2022
Cass. Sez. U.n. 4315 del 2020
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14322-2021 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 80078750587, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, ANTONIETTA CORETTI, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO; -ricorrente - contro ATRIPALDI MICHELE, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZINE, rappresentato e difeso da se medesimo;

Ric. 2021 n. 14322 sez. ML -ud. 20-12-2022 -2- -controricorrente - avverso la sentenza n. 3477/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 16/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ELENA BOGHETICH. RILEVATO CHE La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza in epigrafe, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non dovuti i contributi richiesti dall’INPS all'avv. Michele Atripaldi a titolo di Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art.2, comma 26, in relazione all'attività libero professionale svolta negli anni 2009 e 2010, quale avvocato iscritto all'Albo Forense ma non anche alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense (in ragione del mancato conseguimento del reddito nella misura utile per l'insorgenza del relativo obbligo e di quello contributivo conseguente); in particolare, la Corte d'appello ha affermato la insussistenza dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS (e di quello contributivo conseguenziale, senza fasce di esenzione) del lavoratore autonomo che ha versato, in relazione agli anni 2009 e 2010 alla Cassa Forense solo il contributo integrativo, in ragione di un reddito inferiore al limite stabilito dalla Cassa per la relativa iscrizione (pari a euro 5.000,00); avverso tale sentenza l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo, cui ha opposto difese, con controricorso il professionista, che ha altresì depositato memoria; la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art.380 bis c.p.c.;

Ric. 2021 n. 14322 sez. ML -ud. 20-12-2022 -3- CONSIDERATO CHE 1. con l’unico motivo di ricorso, in relazione all'art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3 è dedotta la violazione e la falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 2, commi 25 e 26, della l. n. 335 del 1995, art. 2, commi 25 e 26, dell’art. 18 della l. n. 111 del 2011, dell’art. 21 della l.n. 247 del 2010, dell’art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003 (conv. Con l. n. 326 del 2003) per avere la Corte di appello ritenuto insussistente l'obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS del professionista avvocato che, iscritto all'Albo forense, non versa i contributi alla Cassa corrispondente per difetto dei relativi presupposti sulla base dell’unico accertamento relativo al mancato superamento della soglia reddituale di euro 5.000,00, senza effettuare, altresì, in base ad indici presuntivi, l’accertamento circa l’abitualità dell’attività;

2. il motivo è infondato per le medesime ragioni evidenziate con le ordinanze Cass. nn. 7231 e 28117 del 2021, pronunciate in fattispecie analoghe a quella oggetto di causa, ed alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.;

3. in particolare, come già osservato da Cass. n. 7231 del 2021, cit., nell'intento del legislatore, reso palese dalla lettura del combinato disposto degli artt. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, per come autenticamente interpretato dall'art. 18, comma 12, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. con modif. in legge 15 luglio 2011, n. 111, e dell'art. 44, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, conv. con modif. in legge 24 novembre 2003, n. 326, l'obbligatorietà dell'iscrizione presso la Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da Ric. 2021 n. 14322 sez.

ML -ud. 20-12-2022 -4- parte della cassa di riferimento. La produzione di un reddito superiore alla soglia di euro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all'iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un'attività lavorativa svolta con i caratteri dell'abitualità; ne consegue che è dirimente il modo in cui è svolta l'attività libero-professionale, se in forma abituale o meno, con accertamento in punto di fatto, all'uopo avvalendosi delle presunzioni semplici ricavabili, ad esempio, dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, mentre la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore a curo 5.000,00 può semmai rilevare quale indizio — da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo — per escludere che, in concreto, l'attività sia stata svolta con carattere di abitualità; in definitiva, il requisito dell'abitualità deve costituire oggetto di accertamento di fatto del giudice del merito, con esclusione di qualsivoglia automatismo;

4. nella specie, la Corte territoriale, ha accertato che l'attività svolta dal professionista era occasionale in ragione dell'esiguità del reddito prodotto (euro 3.045,00 per l’anno 2009, euro 3.486,00 per l’anno 2010) ed in difetto di prova da parte dell'INPS del carattere abituale dell'attività; tale motivazione non risulta adeguatamente contraddetta dall'Istituto ricorrente, considerato che la mera deduzione dell'iscrizione all'albo o la titolarità di partita IVA non sono elementi sufficienti a dimostrare l'abitualità (ovvero la non occasionalità) dell'esercizio dell'attività professionale, trattandosi per converso — come accertato dal giudice di merito — di modesta attività non Ric. 2021 n. 14322 sez.

ML -ud. 20-12-2022 -5- esorbitante dall'occasionalità, infondate ed irrilevanti, per quanto sopra osservato, le ulteriori argomentazioni in diritto, ed inammissibile la censura relativa all'asserita non contestazione del requisito in questione da parte del professionista, sviluppata nel ricorso senza specificare ove fosse stata dedotta nei gradi di merito e, in particolare, nel giudizio di appello (Cass. n. 24062 del 2017: «Ove con il ricorso per cassazione si ascriva al giudice di merito di non avere tenuto conto di una circostanza di fatto che si assume essere stata "pacifica" tra le parti, il principio di autosufficienza del ricorso impone al ricorrente di indicare in quale atto sia stata allegata la suddetta circostanza, ed in quale sede e modo essa sia stata provata o ritenuta pacifica»; in senso conforme, Cass. n. 30579 del 2022); in conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 cod.proc.civ. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass.

Sez. U.n. 4315 del 2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna l’INPS al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida euro 200,00 per esborsi e in euro 1.800,00 per compensi professionali,oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma