Cassation Court allows appeal against suspension order due to insufficient reasoning on preclusive authority.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed Rosa Gismondi's appeal against the Benevento Tribunal's order suspending a lease termination lawsuit. The Tribunal had suspended the case based on a pending appeal in Naples regarding the same contract, but failed to provide specific reasons for why the Naples judgment lacked preclusive authority. The Court ruled that the suspension order was invalid because the lower court did not sufficiently justify why it would not recognize the authority of the final judgment in the Naples proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 comma 2 c.p.c.; Art. 42 c.p.c.: The suspension of proceedings based on the authority of a non-final judgment is reviewable, and the suspending judge must provide substantive reasons for not recognizing that authority, not merely a generic reference to preclusion.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11696/2022 R.G. proposto da Rosa GISMONDI, rappresentata e difesa, come da procura su foglio allegato in calce al ricorso, dall'avv. Antonio Barbieri, con domicilio eletto in Roma presso il suo studio, Via Gino Capponi n 116, - ricorrente - nei confronti LA FIORITA DEL TITERNO s.r.I., -intimata- avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Benevento in data 25 marzo 2022 nella causa NRG 4342/2020; C.C. 6 dicembre 2022 r.g.n. 11696/2022 Pres. A. Scrinna Est. I. Ambrosi udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6/12/2022 dalla CONSIGLIERA RELATRICE dr.ssa Irene Ambrosi; lette le conclusioni scritte del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALEdr.ssa Rosa Maria Dell'Erba, che ha concluso chiedendo questa Corte "accolga il ricorso con annullamento della ordinanza impugnata e restituzione degli atti al Tribunale di Benevento e, previo rilievo d'ufficio, dichiari, ai sensi dell'art. 39, primo comma, cod. proc. civ., la litispendenza, nel giudizio davanti al Tribunale di Benevento, relativamente alla causa di risoluzione del contratto di affitto di ramo di azienda per inadempimento de La Fiorita del Titerno srl rispetto alla domanda di risoluzione del medesimo contratto formulata da Borzaro Andrea nel giudizio -anteriormente proposto- pendente davanti alla Corte di Appello di Napoli e, visto l'art. 49 cod. proc. civ., disponga che si provveda alla conseguente cancellazione dal ruolo del giudizio, pendente davanti al detto Tribunale, relativo alla causa di risoluzione del contratto".
Ritenuto che:
1. Rosa Gismondi, costituitasi nel giudizio de quo nella qualità di erede del defunto coniuge Andrea Borzaro, ha proposto regolamento necessario di competenza ai sensi dell'art. 42 c.p.c. fondato su un unico motivo avverso l'ordinanza con cui il Tribunale di Benevento in data 25 marzo 2022 ha sospeso, ai sensi dell'art. 337 comma 2 c.p.c., il giudizio RG n. 4342/20, con cui il de cuius aveva avanzato domanda di risoluzione del contratto di affitto di ramo d'azienda sottoscritto con La Fiorita del Titerno S.r.l. per grave inadempimento di quest'ultima; per quanto ancora qui rileva il Tribunale ha rilevato che:
«tra le parti della presente controversia pende giudizio innanzi la Corte d'Appello di Napoli relativo al medesimo contratto di affitto di ramo di azienda per cui è qui causa; considerato che nel ricorso d'appello il Borzaro ha domandato, al pari di quanto fatto nell'odierno ricorso, la risoluzione per grave inadempimento del suddetto contratto e, pertanto, la definizione del gravame appare pregiudiziale rispetto a quella della presente controversia». 2 C.C. 6 dicembre 2022 r.g.n. 11696/2022 Pres. A. Scrima Est. I. Ambrosi Sebbene intimata La Fiorita del Titerno Srl non ha ritenuto di svolgere difese nel presente giudizio di legittimità.
Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell'art. 380- bis c.p.c., nel testo modificato dal d.l. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla I. n. n. 197 del 2016, è stata fissata la camera di consiglio; il Sostituto Procuratore Generale nelle conclusioni scritte ha chiesto l'accoglimento del regolamento del regolamento; parte ricorrente ha depositato memoria. Considerato che 1. Rosa Gismondi con l'unico motivo di ricorso ha lamentato l'insussistenza del presupposto di pregiudizialità tra i due giudizi previsto dall'articolo 337 comma 2 c.p.c., considerato che la domanda di risoluzione del contratto, avanzata nel giudizio sospeso, aveva ad oggetto profili di inadempimento diversi rispetto a quelli fatti valere con la domanda di risoluzione avanzata nel giudizio pregiudicante, pendente presso la Corte d'Appello di Napoli.
In particolare, la ricorrente ha rilevato altresì che l'art.337 comma 2 c.p.c. consente la sospensione quando viene invocata l'autorità della sentenza impugnata mentre, nel caso di specie, la sentenza oggetto di gravame aveva rigettato tutte le domande sia quelle di Borzaro sia quelle ex adverso proposte dall'affittuaria La Fiorita del Titerno s.r.I.;
2. il motivo di ricorso è fondato nei limiti di seguito illustrati. Questa Corte ha già ripetutamente affermato che «in tema di sospensione facoltativa del processo, disposta quando in esso si invochi l'autorità di una sentenza pronunciata all'esito di un diverso giudizio e tuttora impugnata, la relativa ordinanza, resa ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., è impugnabile col regolamento di competenza di cui all'art. 42 c.p.c. e il sindacato esercitabile al riguardo dalla Corte di cassazione è limitato alla verifica dell'esistenza dei presupposti giuridici in base ai quali il giudice di merito si è avvalso del potere discrezionale di sospensione nonché della presenza di una motivazione non meramente apparente in ordine al suo 3 C.C. 6 dicembre 2022 r.g.n. 11696/2022 Pres.
A. Scrinna Est. I. Ambrosi esercizio» (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16142 del 30/07/2015, Rv. 636387 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14146 del 08/07/2020, Rv. 658381 - 02); è stato efficacemente precisato, in proposito, che ai fini del legittimo esercizio del potere discrezionale del giudice di sospendere il processo nel quale sia invocata l'autorità di una sentenza non ancora passata in giudicato, ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., richiede una motivazione sulle ragioni di opportunità della sospensione del processo pregiudicato, e quindi l'indicazione di circostanze, di fatto o di diritto, sostanziali o processuali, che inducano a ritenere concretamente sussistente la possibilità di una riforma della decisione invocata in tale processo, ma non anche la compiuta e analitica indicazione delle concrete ragioni della probabile fondatezza dell'impugnazione proposta nel processo pregiudicante (Cass.
Sez. 6 - 3, 18/05/2022 n. 16051; Cass. Sez. 6 - 3, 29/05/2019 n. 14738); nella fattispecie, sospendendo il procedimento ex art. 337 c.p.c., il Tribunale non ha sufficientemente motivato in applicazione del richiamato principio, limitandosi ad operare un generico riferimento al rapporto di pregiudizialità tra le due cause perché fondate sul medesimo contratto di affitto di ramo di azienda, del quale in entrambe era stata chiesta la risoluzione per grave inadempimento, ritenendo pregiudicante la causa dinanzi la Corte di appello di Napoli, senza considerare la diversità dei presupposti fondanti i due giudizi di risoluzione per grave inadempimento proposti dalla parte attrice e, soprattutto, senza indicare esplicitamente le ragioni per le quali non ha inteso riconoscere l'autorità della prima sentenza, già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, chiarendo perché non ne condivide il merito o le ragioni giustificatrici (Cass.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14738 del 29/05/2019; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24046 del 12/11/2014)) 3. in conclusione, il ricorso va accolto e va, altresì, disposta la prosecuzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Benevento, con la precisazione che il giudizio dovrà essere riassunto nel termine di legge;
4. non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo l'intimata svolto attività difensiva. 4 C.C. 6 dicembre 2022 r.g.n. 11696/2022 Pres. A. Scrima Est. I. Ambrosi Per questi motivi Ordina la prosecuzione del giudizio dinanzi al tribunale di Benevento. Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, Sot