Cassation court dismisses defamation appeal, upholding appellate court's assessment of truth and damages.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's claim challenging the appellate court's decision on a defamation lawsuit. The appellant argued that the lower court failed to examine a crucial fact regarding the putative truth of the statements and incorrectly assessed damages. The court held that the appellate court's evaluation of evidence and the equitable determination of damages were matters reserved for the court of first instance and not subject to review on appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; The Court of Cassation cannot review the court of first instance's choice of evidence or the equitable assessment of non-patrimonial damages in defamation cases, reserving such evaluation to the judge of merit.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2658/2022 R.G. proposto da Fabrizio GANDELLINI PARISI DIGANGI, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe BARRECA e Fabio PICCINELLI, come da procura in calce al ricorso, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Fabio Pisani in Roma, via Circonvallazione Clodia n. 36/A; - ricorrente - contro Enzo CARTAPATI, rappresentato e difeso dagli avv.ti Sandro SOMENZI, Bruno COSSU e Savina BOMBOI, elettivamente domiciliato presso gli Avv.ti B.Cossu e S.Bomboi, nel loro studio a Roma, Via Crescenzio n.58, giusta procura in calce C.C. 6 dicembre 2022 r.g.n. 2658/2022 Pres.
A. Scrinna Est. I. Ambrosi al controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia n. 1431 del 2021 pubblicata 1'11/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6/12/2022 dalla consigliera relatrice dr.ssa Irene Ambrosi; Fatti di causa 1. Il Tribunale di Mantova rigettò la domanda con cui Fabrizio Gandellini Parisi Digangi aveva chiesto la condanna di Enzo Cartapati al risarcimento dei danni in relazione ad espressioni diffamatorie da questi utilizzate in diverse occasioni; rigettò anche la domanda riconvenzionale con la quale il convenuto Cartapati aveva chiesto di essere risarcito in relazione al contenuto diffamatorio di uno scritto pubblicato il 13 gennaio 2016 su "La Voce di Mantova" a firma Gandellini Parisi Digangi.
Dichiarò compensate tra le parti le spese del giudizio in ragione della reciproca parziale soccombenza.
2. Avverso la sentenza di prime cure, ha proposto appello Enzo Cartapati e in parziale riforma della sentenza di prime cure, la Corte di appello di Brescia ha condannato Gandellini Parisi Digangi al pagamento in favore di Cartapati della somma di Euro 51000,00, con interessi, con condanna alle spese del grado.
3. Avverso la sentenza di appello, ha proposto ricorso per cassazione Fabrizio Gandellini Parisi Digangi sulla base di due motivi; ha resistito con controricorso Enzo Cartapati. Ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la relatrice designata ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia "Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione"; in primo luogo lamenta che la Corte d'appello con la sentenza impugnata ha ritenuto che «la notizia della presentazione di una denuncia per reati procedibili 2 C.C. 6 dicembre 2022 r.g.n. 2658/2022 Pres.
A. Scrima Est. I. Ambrosi d'ufficio e delle relative indagini in corso» non fosse vera, senza considerare che il comportamento del Gandellini doveva ritenersi legittimo in virtù del principio della "verità putativa"; in secondo luogo, lamenta che la Corte abbia ritenuto oggettivamente diffamatoria la frase «In un'azienda privata sarebbe stato già licenziato vediamo cosa succede in una pubblica e se può contare ancora sui suoi storici appoggi pubblici per mantenere il posto», senza tener conto del fatto che "tra le parti era in corso da tempo un confronto diretto e pubblico sulle pagine del quotidiano locale" e che il "Cartapati rivestiva ruoli pubblici", circostanza, quest'ultima, che comportava un "abbassamento della soglia di rilievo penale delle condotte dirette a formulare una critica di matrice politica".
2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la "Violazione di legge per carenza di motivazione quanto alla condanna al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese di giudizio per entrambi i gradi del processo"; in particolare, censura la sentenza impugnata per aver condannato il Gandellini al risarcimento del danno nella misura di C.5.000,00 oltre accessori e al pagamento delle spese legali relative ad entrambi i gradi del giudizio.
3. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Sebbene denunci omesso esame di un fatto decisivo attiene a profili di fatto e tendono a suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dalla Corte di appello; censura l'apprezzamento delle risultanze istruttorie contenute nell'impugnata decisione; apprezzamento non sindacabile in sede di legittimità perché riservato al giudice di merito cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta di quelle più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 4 luglio 2017, n. 16467; Cass. 23 maggio 2014, n. 11511; Cass. 13 giungo 2014, 13485; Cass. 15 luglio 2009, n.16499). Peraltro la Corte di merito ha tenuto conto delle polemiche certamente aspre tra le parti (v. sentenza p.
11) e del ruolo istituzionale e politico rivestito dal Cartapati (v. sentenza p. 10).
4. Il secondo motivo va disatteso. 3 C.C. 6 dicembre 2022 r.g.n. 2658/2022 Pres. A. Scrima Est. I. Annbrosi La Corte di appello con la sentenza impugnata ha adeguatamente motivato in merito al fatto che il danno doveva essere liquidato in via equitativa, stante la natura non patrimoniale dei diritti lesi (dignità, reputazione, integrità morale) e quanto alla misura di Euro 5.000,00, oltre accessori, tenuto conto «della diffusione» dello scritto «a mezzo stampa locale, della rilevanza dell'offesa e del ruolo ricoperto dal Cartapati» quale dipendente comunale del Comune di Mantova e consigliere comunale del Comune di Goito (punti 1.5 e 1.6. della sentenza impugnata).
In ordine alla liquidazione delle spese di giustizia, il Gandellini, lungi dal non poter "essere considerato soccombente" in relazione all'esito finale del giudizio, è al contrario risultato tale sia per quanto riguarda la sua domanda (che è stata integralmente rigettata) sia per quanto riguarda quella proposta dal Cartapati, sicché del tutto correttamente la Corte d'Appello ha posto le spese a carico dello stesso. Sono quindi infondate le doglianze proposte con riferimento alle questioni sopra esaminate. Il motivo è inammissibile, infine, sia nella parte in cui lamenta la mancata compensazione delle spese, trattandosi, come è noto, di un potere discrezionale rimesso al Giudice del merito e non censurabile in cassazione sia nella parte in cui denuncia assertivamente che le medesime spese sarebbero state liquidate sulla base di uno scaglione non corretto.
5. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). Per questi motivi La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte controricorrente, che si liquidano in 4 C.C. 6 dicembre 2022 r.g.n. 2658/2022 Pres.
A. Scrima Est. I. Ambrosi complessivi Euro 1.800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civ