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Ordinanza — n. 5336/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against civil court judgment regarding financial intermediary liability and damages.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5336/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by investors against a lower court ruling that dismissed their claims for damages against a financial intermediary and a financial promoter. The investors argued that the appellate court failed to examine specific evidence and omitted crucial pronouncements on contractual liability, but the court found these complaints unfounded. The decision upheld the principle that cassation courts cannot re-evaluate factual evidence or substitute their own judgment for that of the court of first instance.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis 2 c.c.; Art. 332 c.p.c.: The cassation court cannot substitute its own judgment for that of the court of first instance and cannot re-evaluate the evidence; a violation of omission of pronouncement requires the total pretermission of a necessary provision, not merely the absence of an explicit ruling on a contested point.

Parole chiave

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omessa pronuncia giudice di merito responsabilità contrattuale intermediazione finanziaria risarcimento danni litisconsorti facoltativi contributo unificato istituzioni finanziarie

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis 2 c.c.
Ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell'art. 380-bis 2 C.C. 6 dicembre 2022 r.g.n.
Art. 332 c.p.c.
Tuttavia, trattandosi di litisconsorti facoltativi ed essendo applicabile, in conseguenza, l'art. 332 cod.
Art. 1218 c.c.
Della responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. e della responsabilità extracontrattuale ex art.
Art. 1337 c.c.
Art. 2043 c.c.
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art.
art. 332 cod. proc. civ
Tuttavia, trattandosi di litisconsorti facoltativi ed essendo applicabile, in conseguenza, l'art. 332 cod. proc. civ., non occorre far luogo all'ordine di notificazione dell'impugnazione ai sensi di tale norma, essendo ormai l'impugnazione per essi preclusa.
art. 1218 c.c
Della responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c.
art. 2043 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 2, 14/10/2021 n. 28072
Cass. Sez. 2, 14/10/2021 n. 28072); apprezzamento non sindacabile in sede di legittimità perché riservato al giudice di merito cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta di quelle più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass.
Cass. 4 luglio 2017, n. 16467
28072); apprezzamento non sindacabile in sede di legittimità perché riservato al giudice di merito cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta di quelle più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 4 luglio 2017, n. 16467;
Cass. 23 maggio 2014, n. 11511
Cass. 23 maggio 2014, n. 11511; Cass.
Cass. 13 giugno 2014, n. 13485
Cass. Sez. 3, 29/01/2021, n. 2151
Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315
13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32204/2021 R.G. proposto da Antonio Edis MAZZUCCO, MABI s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, e DUETTO s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Giorgio Pompei, come da procure allegate in calce al ricorso, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Ezio Bonanni in Roma, via Crescenzio n. 2; - ricorrenti - contro SANPAOLO INVEST, società di Intermediazione Mobiliare s.p.a., in persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa dagli avv.

Giancarlo C.C. 6 dicembre 2022 r.g.n. 32204/2021 Pres. A. Scrima Est. I. Ambrosi Falleti e Aniello Abbate come da procura allegata al controricorso ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, via Tommaso Salvini 2/A; -controricorrente - nonché nei confronti Angelo AMBROSINO - intimato - avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 5601 del 2020 pubblicata 1'11/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6/12/2022 dalla consigliera relatrice dr.ssa Irene Ambrosi; Fatti di causa 1.

Nel 2015 Antonio Edis Mazzucco, MABI s.r.1., Duetto s.r.1., Euro pro s.r.I., Liseuro s.r.I., Metalfer s.r.l. convennero in giudizio Angelo Ambrosino, in qualità di promotore finanziario, e San Paolo Invest, quale società di intermediazione mobiliare s.p.a., dinanzi al Tribunale di Roma per sentirli condannare al risarcimento dei danni all'immagine, al decoro, all'onore e patrimoniali patiti in conseguenza della revoca dei benefici di cui alla legge n. 488 del 1992 da parte del Ministero delle attività produttive in conseguenza delle dichiarazioni scritte rese dall'Istituto bancario.

Il Tribunale di Roma rigettò la domanda, condannando i ricorrenti alla refusione delle spese in favore di entrambi i convenuti.

2. Avverso la sentenza di prime cure i soccombenti proposero appello e Ambrosino e Invest San Paolo resistettero. La Corte di appello di Roma ha rigettato l'appello e confermato la sentenza di prime cure, con condanna degli appellanti alle spese.

3. Avverso la sentenza di appello, hanno proposto ricorso per cassazione soltanto Antonio Edis MAZZUCCO, MABI s.r.l. e DUETTO s.r.l. sulla base di tre motivi; ha resistito con controricorso SanPaolo INVEST s.p.a.. Sebbene intimato, Angelo Ambrosino non ha ritenuto di svolgere difese. Ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell'art. 380-bis 2 C.C. 6 dicembre 2022 r.g.n. 32204/2021 Pres. A. Scrima Est. I. Ambrosi cod. proc. civ., la relatrice designata ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. Ha depositato memoria parte controricorrente. Ragioni della decisione Preliminarmente si rileva che la sentenza impugnata è stata resa anche nei confronti di altre società nei cui confronti il ricorso non è stato notificato. Tuttavia, trattandosi di litisconsorti facoltativi ed essendo applicabile, in conseguenza, l'art. 332 cod. proc. civ., non occorre far luogo all'ordine di notificazione dell'impugnazione ai sensi di tale norma, essendo ormai l'impugnazione per essi preclusa.

1. Col primo motivo i ricorrenti denunciano "Omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c." e censurano la sentenza nella parte in cui non ha ritenuto irrituale il disconoscimento della lettera di referenze bancarie dell'11/10/2021 da parte del Sanpaolo Invest, con conseguente possibilità di utilizzazione del documento nel processo e necessità per l'istituto di proporre querela di falso.

2. Con il secondo motivo denunciano "Omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c." e censurano la sentenza impugnata per aver respinto la domanda affermando che gli attori o appellanti non hanno assolto il relativo onere probatorio.

3. Con il terzo motivo denunciano "Omessa pronuncia. Della responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. e della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c." e contestano come non vera la circostanza, desunta dalla Corte di appello dalle emergenze probatorie, secondo cui il finanziamento ministeriale era stato revocato sia perché Mazzucco non disponeva di risorse patrimoniali sufficienti a sostenere il programma di investimenti che intendeva realizzare sia perché le società beneficiarie non avevano ottemperato alla realizzazione del terzo degli investimenti entro le scadenze stabilite.

4. I primi due motivi sono inammissibili in quanto prospettati in violazione del dettato di cui all'art. 348 ter ultimo comma c.p.c. recante la 3 C.C. 6 dicembre 2022 r.g.n. 32204/2021 Pres. A. Scrima Est. I. Ambrosi regola della c.d. doppia conforme e per mancata dimostrazione della diversità delle ragioni inerenti alle questioni di fatto su cui le decisioni sono fondate; peraltro, parte ricorrente non indica neppure quale sia il fatto decisivo di cui sarebbe stato omesso l'esame e (nel primo motivo in particolare) mostra di condividere la ricostruzione operata dalla Corte di appello in ordine alla ritenuta assenza dell'istanza di verificazione, lamentando (nel secondo motivo) l'esame del solo disconoscimento della lettera di referenze bancarie in data 11 ottobre 2021 e l'omesso esame dei numerosi documenti depositati a sostegno della domanda.

5. Del tutto infondato il terzo motivo, con cui i ricorrenti lamentano l'omessa pronuncia in tema di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale; esso attiene a profili di fatto e tende a suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dalla Corte di appello e mira a censurare l'apprezzamento delle risultanze istruttorie contenute nell'impugnata decisione e del resto, in modo generico (cfr. in ordine alla necessità della puntuale indicazione di ciò che si pretende omesso: cfr. Cass. Sez. 2, 14/10/2021 n. 28072); apprezzamento non sindacabile in sede di legittimità perché riservato al giudice di merito cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta di quelle più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 4 luglio 2017, n. 16467;

Cass. 23 maggio 2014, n. 11511; Cass. 13 giugno 2014, 13485; Cass. Questa Corte ha già affermato il principio, che va ribadito quanto alla fattispecie in esame, secondo cui ai fini della censura del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione (Cass.

Sez. 3, 29/01/2021, n. 2151). 4 C.C. 6 dicembre 2022 r.g.n. 32204/2021 Pres. A. Scrima Est. I. Ambrosi Neppure argomentate risultano le pretese violazioni degli artt. 1218, 1337 e 2043 c.c..

6. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). Per questi motivi La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali in favore della parte controricorrente, che si liquidano in complessivi Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio della Se