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Ordinanza — n. 5286/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against partial revocation of injunction due to lack of decisive facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5286/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation rejected the appeal filed by Salvatore Mulè against the Palermo Court of Appeal's decision to partially revoke an injunction. Mulè argued that the lower court failed to examine a specific defense regarding a pre-agreed payment and omitted crucial evidence, while also complaining about the distribution of litigation costs. The court determined that the contested circumstances were not decisive because the lower court had already established the non-proven nature of the works' execution based on the trial record, and the cost allocation did not violate the principle against penalizing the partially victorious party.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: The Court of Cassation dismisses an appeal alleging omitted examination of a historical fact if the contested circumstances lack decisive value for the judgment or if the lower court's cost allocation does not violate the principle prohibiting the imposition of costs on the partially victorious party.

Parole chiave

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omitted examination of facts partial revocation of injunction litigation costs allocation decisive circumstances partial victory principle ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori legittimazione attiva degli eredi legittimazione per agire in via esecutiva

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Con il primo motivo il ricorrente lamenta: «errore di fatto – difetto di motivazione in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. – omesso esame di un fatto storico principale, ossia della linea difensiva del sig.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.».
Art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R.
Art. 13, comma 1-bis dello stesso art. 13
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R.
art. 360 c.p
A prescindere dal rilievo per cui la nuova previsione dell’art. 360 c.p.c., n.

Giurisprudenza citata

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Sezioni Unite 7 aprile 2014, nn. 8053, 8054
la pronuncia delle sezioni unite 7 aprile 2014, nn. 8053, 8054; Cass.
Cass. n. 9097/2017
8053, 8054; Cass. n. 9097/2017, n.
Cass. n. 24555/2016
Cass. n. 27197/2011
24555/2016 e Cass. n. 27197/2011), va precisato la non decisività delle circostanze oggetto di ammissione.
Cass. 24502/2017
3 c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa (v., per tutte, Cass. 24502/2017), principio che non è stato certo violato nel caso in esame.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorson. 27807 - 2021 proposto da: MULE' SALVATORE, nella qualità di titolare dell’omonima ditta individuale, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI MERCADANTE; -ricorrente - contro SCIORTINO GIAN LUCA, SCIORTINO LILLO, nella qualità di eredi di Sciortino Paolo, domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato LA VENUTA BIAGIO MAURIZIO; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 1534/2021 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 22/09/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE Salvatore Mulè ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Palermo n. 1534/2021, che ha accolto parzialmente l’appello proposto da Paolo Sciortino e revocato il decreto ingiuntivo emesso per crediti derivanti dall’esecuzione di lavori edili eseguiti su un terreno di proprietà dell’appellante. Resistono con controricorso Gian Luca e Lillo Sciortino, quali eredi di Paolo Sciortino. Il ricorrente ha presentato memoria. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso si fonda su duemotivi.

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta: «errore di fatto – difetto di motivazione in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. – omesso esame di un fatto storico principale, ossia della linea difensiva del sig. Sciortino Paolo quale fatto decisivo e discusso – omesso esame delle risultanze istruttorie aventi carattere decisivo ai fini della decisione – violazione e/o falsa applicazione dell’art.111 Cost. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.».

2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole della statuizione sulle spese, per non avere la Corte d’appello disposto la compensazione, nonostante l’accoglimento solo parziale dell’appello. I motivi sono infondati. Il primo motivo contesta alla Corte d’appello di non avere considerato le ammissioni di Paolo Sciortino, il quale avrebbe affermato che per la realizzazione delle opere per cui è causa era stato concordato dal figlio Gianluca il corrispettivo di euro 10.000,00e che il figlio avrebbe versato ad Angelo Marsalisi euro 8.000,00.

A prescindere dal rilievo per cui la nuova previsione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, applicabile ratione temporis, richiede la denuncia dell’omesso esame circa un fatto storico (v. la pronuncia delle sezioni unite 7 aprile 2014, nn. 8053, 8054; Cass. n. 9097/2017, n. 24555/2016 e Cass. n. 27197/2011), va precisato la non decisività delle circostanze oggetto di ammissione. La Corte d’appello ha infatti accolto l’opposizione perché ha anzitutto ritenuto – sulla base dell’istruzione probatoria – non provata l’esecuzione dei lavori. Al riguardo il ricorrente (cfr. la memoria alle pp. 8 e 9) sostiene che il giudice d’appello avrebbe invece ritenuto provata l’esecuzione e non provata la loro entità, così che avrebbero rilievo decisivo le circostanze sopra menzionate.

In realtà, la Corte d’appello, pur facendo riferimento alla conseguente mancata prova dell’entità del corrispettivo dovuto, esclude in sostanza la prova dell’effettività della realizzazione de i lavori (v. p. 3 della sentenza impugnata ove appunto è fatto un chiaro riferimento alla mancata specificazione di quantità , materiali , manodopera, tempooccorso). Quanto al secondo motivo, va osservato che la Corte d’appello ha sì ritenuto non fondato il primo motivo di gravame, che lamentava l a mancanza di legittimazione passiva in capo a Paolo Sciortino, ma ha comunque accolto l’opposizione da lui proposta e ha revocato il decreto ingiuntivo; in ogni caso, in tema di spese processuali il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa (v., per tutte, Cass. 24502/2017), principio che non è stato certo violato nel caso in esame.

II. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello s tesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dei controricorrenti, che liquida in euro 2.000,00 di cui euro 200 ,00 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge, con distrazione in favore dell’avvocato Biagio Maurizio La Venuta, dichiaratosi antistatario. Sussistono, ex art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il r