Italian court dismisses appeal for inadmissibility regarding late submission of urban planning documents in property transfer cases.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court correctly terminated the dispute regarding urban planning compliance. The appellant argued that the appellate court failed to examine a decisive fact under Article 360(5) of the Code of Civil Procedure, claiming the sellers had cured their omissions only in the second instance. The court held that such declarations are not a prerequisite for filing the action but a condition of the claim, allowing their production even during the appeal phase.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2932 c.c.; Art. 360, n. 5 c.p.c.: The production of urban planning conformity declarations is a condition of the action rather than a prerequisite, permitting submission at any stage of the proceedings and precluding the claim of omitted examination of a decisive fact.
Parole chiave
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Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24113-2021 proposto da: PERTOSO MICHELE, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati MASSIMILIANO MATERA e ANTONIO GAUDIO; -ricorrente - contro CICCONE FRANCESCO, CICCONE PIETRO, FALCONE RAFFAELE, FALCONE LUIGI, FALCONE MICHELE, CICCONE RAFFAELLA, CICCONE CONCETTA, domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato ANTONIO COTA; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 266/2021 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 17/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE Michele Pertoso ricorre per cassazi one avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 266/2021, nella parte in cui ha considerato cessata la materia del contendere rispetto al primo motivo di gravame da egli fatto valere, motivo che denunciava la mancata produzione o comunque la mancata menzione nel provvedimento di trasferimento dei beni ex art. 2932 c.c. della regolarità urbanistica e catastale di uno dei fabbricati e dei terreni oggetto di trasferimento. Resistono con controricorso Francesco Ciccone, Pietro Ciccone, Raffaele Falcone, Luigi Falcone, Michele Falcone, Raffaella Ciccone e Concetta Ciccone.
Il ricorrente ha depositato memoria in cui si riporta al ricorso introduttivo. CONSIDERATO CHE 1. L’unico motivo di ricorso denuncia “omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.”: la Corte d’appello avrebbe omesso di considerare una circostanza fondamentale, ossia che nel momento in cui il giudizio è stato introdotto, e anche quando la sentenza di primo grado è stata pronunciata, la domanda non poteva essere accolta, a nulla rilevando che i venditori abbiano sanato le proprie “omissioni” nel giudizio di secondo grado.
Il motivo è inammissibile. Anzitutto, la circostanza di cui si denuncia il mancato esame non è un fatto storico, così che è erroneo il richiamo al parametro di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. Inoltre, questa Corte ha chiarito che la presenza delle dichiarazioni sugli estremi della conformità edilizia e urbanistica integra una condizione dell'azione ex art. 2932 c.c. e non un presupposto della domanda, cosicché la produzione di tale dichiarazione può intervenire anche in corso di causa e altresì nel corso del giudizio d'appello, giacché essa è sottratta alle preclusioni che regolano la normale attività di deduzione e produzione delle parti (in termini, cfr.
Cass. 12654/2020, menzionata dal ricorrente, nonchè Cass. 6684/2019). L’affermazione della Corte dell’avvenuta cessazionedella materia del contendere in relazione alla questione è pertanto corretta, alla luce del deposito della documentazione quanto meno in appello (come dichiara lo stesso ricorrente a p. 22 del ricorso).
2. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d ̀ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dei controricorrenti, che liquida in euro 5.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così decis