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Ordinanza — n. 5266/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding notification nullity due to corporate name change and correct legal representation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5266/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Silvana Petracca's appeal against the Lecce Court of Appeal's dismissal of her contract resolution claim. Petracca argued that the notification of the assumption act was null because the company name changed during the process, yet the representative remained the same. The court ruled that the notification was valid because the legal representative did not change and the recipient was clearly identified, thereby curing any potential defect.

Regesto Legislator

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Art. 145 c.p.c.; Art. 2314 c.c.: The erroneous indication of the legal representative of a legal entity does not render a notification null if the entity itself is clearly identifiable, and any such defect is cured if the same representative receives the act.

Parole chiave

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notification nullity corporate name change legal representative continuity of entity curing defects contract resolution assumption act adempimento dell'obbligazione

Disposizioni normative citate

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Art. 145 c.p.c.
160 c.p.c., tranne che non vi sia incertezza sull'individuazione dell'ente destinatario dell'atto da notificare, non prevedendo l'art. 145 c.p.c. la necessaria indicazione della persona fisica del rappresentante dell'ente”.
Art. 2314 c.c.
Art. 160 c.p.c.
Art. 156 comma 3 cpc
Art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R.
artt. 145 c.p
in relazione all’errata applicazione del combinato disposto degli artt. 145 c.p.c.
art. 160 c.p
art. 145 c.p
160 c.p.c., tranne che non vi sia incertezza sull'individuazione dell'ente destinatario dell'atto da notificare, non prevedendo l'art. 145 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 12039/2009
Si veda al riguardo Cass. n. 12039/2009, secondo cui “ai fini della notificazione alle persone giuridiche e alle società non aventi personalità giuridica, l'erronea indicazione della persona fisica del rappresentante legale non dà luogo a nullità della notificazione, ai sensi dell'art.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29895-2021 proposto da: PETRACCA SILVANA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI BETTOLO 6, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO CHIARI, rappresentata e difesa dall'avvocato ANGELO PETRACCA; -ricorrente - contro MANCO ANTONELLA; -intimata- avverso la sentenza n. 480/2021 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 22/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE Silvana Petracca, nella sua qualità di liquidatore e socio della cancellata società Green di Petracca Silvana C. s.a.s. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 480/2021, che ha rigettato l’appello da lei proposto contro la sentenza sfavorevole di primo grado in un giudizio di risoluzione di un preliminare per inadempimento del promittente venditore promosso dalla promissaria acquirente Antonella Manco.

L’intimata Manco non ha proposto difese. La ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE L’unico motivo di ricorso denuncia “violazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all’errata applicazione del combinato disposto degli artt. 145 c.p.c. e 2314 c.c.” per avere la Corte d’appello rigettato l’eccezione di nullità della notificazione dell’atto di riassunzione, essendosi la società Parcofim Costruzioni e Gestioni di Francesco Spennato C. s.a.s. trasformata nella società Parcofim Costruzioni e Gestioni di Petracca Silvana C. s.a.s. per poi divenire –al momento de lla riassunzione – Green s.a.s. di Petracca Silvana.

La censura è infondata. Il giudice d’appello ha correttamente applicato il combinato disposto degli artt. 145 c.p.c. e 2314 c.c.; il giudice ha infatti ritenuto sussistente un rapporto di continuazione storica delle due società in accomandita semplice, pur diversamente denominate e rappresentate, così l’indicazione della persona fisica che rappresentava l’ente prima della modificazione societaria non ha determinato la nullità della notificazione, stante la certezza dell’ente destinatario. Si veda al riguardo Cass. n. 12039/2009, secondo cui “ai fini della notificazione alle persone giuridiche e alle società non aventi personalità giuridica, l'erronea indicazione della persona fisica del rappresentante legale non dà luogo a nullità della notificazione, ai sensi dell'art. 160 c.p.c., tranne che non vi sia incertezza sull'individuazione dell'ente destinatario dell'atto da notificare, non prevedendo l'art. 145 c.p.c. la necessaria indicazione della persona fisica del rappresentante dell'ente”.

In ogni caso – ed il rilievo è tranciante - quand’anche si volesse ravvisare una nullità della notificazione, questa sarebbe stata senz’altro sanata in base al principio generale (art. 156 comma 3 cpc) del raggiungimento d ello scopo dell’atto processuale di riassunzione, in quanto l’atto venne notificato al difensore avvocato Angelo Petracca, rimasto sempre il medesimo, il quale si costituì e depositò anche una memoria (v. le pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata e la pag. 3del ricorso per cassazione). II. Il ricorso va pertanto rigettato.

Non vi è pronuncia sulle spese, non avendo l’intimatasvolto difese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Sussistono, ex art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Ro