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Ordinanza — n. 5158/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses consumer code claim where plaintiff failed to prove consumer status and contract was not standard form.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5158/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation rejected Bruno Agresta's appeal against a lower court ruling that halved damages for a defective agricultural machine. Agresta argued he was a consumer entitled to stricter protection under the Consumer Code, but the court found he was an agricultural business operator. Furthermore, the court determined the contract was not a standard form, negating the need for special written consent rules.

Regesto Legislator

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Art. 3, comma 1, lett. a) d.lgs. 206/2005; Art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.: The consumer code applies only if the party qualifies as a consumer and the contract is a standard form; failure to prove these conditions or to raise specific defenses results in dismissal.

Parole chiave

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Consumer Code applicability Agricultural business status Standard form contract Burden of proof consumer Cassation appeal dismissal competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori responsabilità limitata culpa in contrahendo

Disposizioni normative citate

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Art. 3, comma 1, lett. a) del d.lgs. 206/2005
Il primo motivo contesta “violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 1, lettera a) del d.lgs.
Art. 116, comma 1 c.p.c.
206/2005 e dell’art. 116, comma 1 c.p.c., mancata applicazione del Codice del consumo, nonché violazione dell’art.
Art. 342, comma 1 c.p.c.
116, comma 1 c.p.c., mancata applicazione del Codice del consumo, nonché violazione dell’art. 342, comma 1 c.p.c. e, comunque, dell’art.
Art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.
e, comunque, dell’art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.”: il Tribunale di Pescara ha –erroneamente – ritenuto che il ricorrente non possa qualificarsi consumatore, quando l’inapplicabilità del C odice del consumo non era stata dedotta da controparte quale motivo specifico di impugnazione.
Artt. 33 e 36 del codice del consumo
Il rigetto del primo motivo comporta l’assorbimento della prima parte del secondo, che lamenta “violazione e falsa applicazione degli artt. 33 e 36 del codice del consumo”.
Art. 1341 c.c.
L’ulteriore parte del motivo, che fa valere violazione e falsa applicazione dell’art. 1341 c.c., è anch’essa infondata, avendo il giudice di merito, con accertamento in fatto, escluso che si trattasse di contratto predisposto secondo modelli o formulari.
Art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002
e, comunque, dell’art. 132, comma 1, n.
art. 116, comma 1 c.p
206/2005 e dell’art. 116, comma 1 c.p.c., mancata applicazione del Codice del consumo, nonché violazione dell’art.
art. 342, comma 1 c.p
116, comma 1 c.p.c., mancata applicazione del Codice del consumo, nonché violazione dell’art. 342, comma 1 c.p.c.
art. 1341 c.c
L’ulteriore parte del motivo, che fa valere violazione e falsa applicazione dell’art. 1341 c.c., è anch’essa infondata, avendo il giudice di merito, con accertamento in fatto, escluso che si trattasse di contratto predisposto secondo modelli o formulari.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26276-2021 proposto da: AGRESTA BRUNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAVOIA 72, presso lo studio dell'avvocato PAOLO CACCIAGRANO, che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro FINI MACCHINE AGRICOLE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato DI RISIO CARMINE; -controricorrente- avverso la sentenza n. 338/2021 del TRIBUNALE di PESCARA, depositata il 23/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE Bruno Agresta ricorre p er cassazione avverso la sentenza n. 338/2021 del Tribunale di Pescara che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto inapplicabile la disciplina del codice del consumo e, in applicazione delle norme comuni, ha dimezzato il risarcimento del danno per vizi della cosa venduta in ossequio a una limitazione di responsabilità contenuta in una clausola contrattuale. Resiste con controricorso Fini Macchine Agricole s.r.l. Memoria è stata presentata dal ricorrente e dalla controricorrente.

CONSIDERATO CHE I. Il ricorso si fonda su due motivi.

1. Il primo motivo contesta “violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 1, lettera a) del d.lgs. 206/2005 e dell’art. 116, comma 1 c.p.c., mancata applicazione del Codice del consumo, nonché violazione dell’art. 342, comma 1 c.p.c. e, comunque, dell’art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.”: il Tribunale di Pescara ha –erroneamente – ritenuto che il ricorrente non possa qualificarsi consumatore, quando l’inapplicabilità del C odice del consumo non era stata dedotta da controparte quale motivo specifico di impugnazione. Il motivo non può essere accolto. Era stato infatti il ricorrente a d eccepire, nella sua comparsa di costituzione in appello (v. pag. 5 dell’atto), la applicabilità della disciplina consumeristica, che però il Tribunale ha escluso, affermando – con accertamento in fatto – che il ricorrente esercita attività di impresa agricola (v. pag. 3 della sentenza impugnata), senza contare che la qualità di consumatore avrebbe dovuto essere provata dal ricorrente, che l’aveva appunto fatta valere.

2. Il rigetto del primo motivo comporta l’assorbimento della prima parte del secondo, che lamenta “violazione e falsa applicazione degli artt. 33 e 36 del codice del consumo”. L’ulteriore parte del motivo, che fa valere violazione e falsa applicazione dell’art. 1341 c.c., è anch’essa infondata, avendo il giudice di merito, con accertamento in fatto, escluso che si trattasse di contratto predisposto secondo modelli o formulari. II. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello s tesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente, che liquida in euro 1.200,00 di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, ne