Italian Court dismisses appeal claiming late Article 184 civil code objection was not new due to prior procedural history.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the Article 184 objection regarding co-owner Erminia Carleo was a new ground for cassation. The court found the objection was tardy because it was raised only in the second instance, lacking the required indication of when Carleo became aware of the preliminary contract. Furthermore, the appellate court correctly determined that the merger of two proceedings ensured full adversarial proceedings, rendering the argument that Carleo was a necessary party irrelevant to the violation claim.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 184 c.c.; Art. 102 c.p.c.; An objection under Article 184 of the Civil Code is considered new only if it was not raised in the first instance and lacks a clear connection to the ratio decidendi of the contested judgment, particularly when the opposing party's knowledge of the relevant facts was not timely indicated.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 160-2022 proposto da: DI IORIO PASQUALE, CARLEO ERMINIA, domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato GIUSEPPE D'AMBROSIO; -ricorrenti - contro TANZOLA SEBASTIANO, DI MARE MARIA PIA, domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato ALFONSO AMATO; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 1231/2020 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 23/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'1/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
CHIARA ESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE Pasquale Di Iorio ed Erminia Carleo ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno n. 1231/2020, che ha rigettato l’appello e confermato la sentenza di primo grado (il Tribunale di Salerno, respinte le domande dei ricorrenti, aveva accolto le domande riconvenzionali dei controricorrenti e aveva trasferito in loro favore la proprietà della porzione di un fondo). Resistono con controricorso Sebastiano Tanzola e Maria Pia Di Mare. Memoria è stata depositata dai ricorrenti. CONSIDERATO CHE 1.
Il ricorso denuncia “violazione e falsa applicazione degli artt. 184 c.c. e 102 c.p.c., in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.”: i ricorrenti contestano la declaratoria di inammissibilità del terzo motivo di gravame con il quale denunciavano la violazione dell’art.184, comma 1 c.c., per avere il giudice di primo grado pronunciato il trasferimento dell’immobile nonostante Carleo (comproprietaria del cespite avendo Di Iorio acquistato il bene in regime di comunione legale dei beni) non avesse sottoscritto il contratto preliminare e non fosse stata destinataria della domanda riconvenzionale exart. 2932 c.c. La censura dei ricorrenti è inammissibile.
A loro avviso l’eccezione di cui all’art. 184 c.c. non può considerarsi nuova perché in primo grado la domanda non è stata proposta nei confronti di Carleo, così non confrontandosi con la ratio decidendi della sentenza impugnata. La Corte d’appello ha infatti ritenuto che l’eccezione di cui all’art. 184 c.c. fosse anzitutto tardiva perché proposta solo in appello e comunque fosse priva della indicazione da parte di Carleo del momento in cui era venuta a conoscenza del contratto preliminare. Quanto alla violazione dell’art. 102 c.p.c., il giudice d’appello (sentenza pagg. 9 e 10) ha osservato come, a seguito della riunione del processo n. 186/1998 a quello n. 2359/2009 (in cui fu proposta la stessa domanda riconvenzionale ex 2932 cc), il contraddittorio fosse risultato pienamente garantito, profilo rispetto al quale i ricorrenti –anche nella memoria depositata in prossimità dell’adunanza – si limitano a sostenere che Carleo era parte necessaria del giudizio.
2. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d ̀ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio in favore dei controricorrenti, che liquida in euro 900,00 di cui euro 200 ,00 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Ro