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Ordinanza — n. 5153/2023 — snciv Generato dall'IA

Court allows appeal against jurisdiction ruling, establishing Rome as proper forum for lawyer's fee dispute.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5153/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the appeal regarding jurisdiction, declaring the Rome Tribunal competent over the case. The lower court had incorrectly assumed the defendant lawyer's domicile was his professional studio in Velletri, ignoring evidence of his actual residence in Rome. The court ruled that for lawyers, the professional studio constitutes the primary seat of interests unless proven otherwise, and rejected the consumer forum defense as the parties were professional peers.

Regesto Legislator

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Art. 18 c.p.c.; Art. 43 c.c.: The domicile of a lawyer is presumed to be their professional studio where they conduct business, unless proven otherwise, and this presumption applies to professional fee disputes between lawyers rather than consumer protection rules.

Parole chiave

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jurisdiction by domicile lawyer professional studio forum selection consumer protection exclusion competence ruling appeal risoluzione del conflitto giurisdizionale inosservanza delle norme sulla competenza trasmissione per incompetenza

Disposizioni normative citate

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Art. 18 c.p.c.
L’art. 18 c.p.c. individua, quale foro generale delle persone fisiche, il luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio, domicilio che l’art.
Art. 20 c.p.c.
Il convenuto, nella sua comparsa di costituzione in giudizio, ha dedotto che “non potrebbe farsi riferimento all’art. 20 c.p.c.
Art. 38 c.p.c.
Art. 2727 c.c.
Art. 2729 c.c.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360, n.
Art. 43 c.c.
individua, quale foro generale delle persone fisiche, il luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio, domicilio che l’art. 43 c.c. definisce come il luogo in cui la persona “ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi”.
art. 20 c.p
Il convenuto, nella sua comparsa di costituzione in giudizio, ha dedotto che “non potrebbe farsi riferimento all’art. 20 c.p.c.
art. 18 c.p
art. 43 c.c
individua, quale foro generale delle persone fisiche, il luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio, domicilio che l’art. 43 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 5006/2005
Cass. n. 31733/2021
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. RG 6383-2022 proposto da: MICIONI GIULIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LIMA 41, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO AMERIGO CIRRI SEPE QUARTA, che lo rappresenta e difende unitamente a se' stesso; -ricorrente- contro BUCCI FEDERICO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SANTA MARIA MEDIATRICE 1, presso lo studio dell'avvocato MARIO ARPINO, che lo rappresenta e difende; -controricorrente - per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 1213/2022 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 26/01/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

CHIARA BESSO MARCHEIS; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT.SSA PAOLA FILIPPI, la quale chiede che la Corte di Cassazione rigetti il ricorso. PREMESSO CHE L’avvocato Giulio Micioni ricorre per regolamento di competenza avverso la sentenza 26 gennaio 2022, n. 1213 del Tribunale di Roma, che ha accolto l’eccezione di incompetenza sollevata dal convenuto, l’avvocato Federico Bucci (che aveva indicato come competente il Tribunale di Tivoli) e si è dichiarato incompetente in favore del Tribunale di Velletri.

Federico Bucci ha depositato memoria ex art. 47, ultimo comma c.p.c. Il ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è articolato in tre motivi.

1. Con il primo motivo il convenuto, nel contestare la competenza del Tribunale di Roma davanti al quale era stato adito dal ricorrente, ha proposto una eccezione inammissibile perché incompleta, avendo contestato il criterio del luogo dell’insorgenza dell’obbligazione in modo non specifico. Il motivo, quindi,non può essere accolto. Il convenuto, nella sua comparsa di costituzione in giudizio, ha dedotto che “non potrebbe farsi riferimento all’art. 20 c.p.c. perché il luogo in cui sarebbe sorta l’obbligazione, in mancanza di un qualsiasi accordo scritto fra le parti, non è assolutamente identificabile con certezza e quindi ben che meno è inequivocabile che sia Roma” (v. p. 9 dell’atto), deduzione specifica sotto il profilo della ammissibilità della eccezione, facendo infatti il ricorrente riferimento a profili (la sussistenza di “elementi certi, precisi e concordanti che indicavano in Roma il luogo di conclusione nel 2014 del contratto”) che attengono non alla specificità, ma piuttosto alla fondatezza della eccezione (v. anche la memoria del ricorrente alle pp. 2 e 3).

2. Il secondo motivo denuncia “violazione e falsa applicazione degli artt. 18, 20 e 38 c.p.c. e degli artt. 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.”: il Tribunale di Roma ha dichiarato la competenza del Tribunale di Velletri quando invece è incontestato che in Velletri, né in alcun altro luogo ricadente nel circondario di tale ufficio giudiziario, l’avvocato Bucci non abbia la residenza, né il domicilio, né abbia d’altro canto indicato Velletri quale foro alternativo ai sensi dell’art. 20 c.p.c. o dell’art. 33 del d.lgs. n. 206/2005.

Il motivo non può essere accolto. L’indicazione quale giudice competente del Tribunale di Velletri è un mero errore materiale. Il Tribunale di Roma ha infatti accolto l’eccezione di incompetenza formulata dal convenuto sulla base della competenza del Tribunale di Tivoli, concludendo “che il foro competente è necessariamente legato alla residenza del convenuto”, residenza che lo stesso Tribunale ha rilevato (p. 2 del provvedimento) essere Formello. L’errore materiale – va precisato – che affligga la pronuncia del giudice di merito va emendat o dal medesimo:

“la speciale disciplina, dettata dagli artt. 287 e seguenti c.p.c., per la correzione deglierrori materiali incidenti sulla sentenza, la quale attribuisce la competenza all'emanazione del provvedimento correttivo allo stesso giudice che ha emesso la decisione da correggere, [..] è da osservarsi rispetto alle decisioni impugnate con ricorso percassazione, atteso che il giudizio relativo a tale ultima impugnazione è di mera legittimità e la Corte di cassazione non può correggere errori materiali contenuti nella sentenza del giudice di merito, al quale va, pertanto, rivolta l'istanza di correzione, anche dopo la presentazione del ricorso percassazione” (così Cass. 13692/2021).

3. Il terzo motivo, infine, fa valere “violazione e falsa applicazione degli artt. 143, 44 e 2697 c.c., 18, 38 e 163 c.p.c., 7 e 25 legge n. 247/2012, in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.”: anche a volere qualificare l’indicazione del Tribunale di Velletri quale mero errore grafico, dovendo ritenersi che il giudice volesse in realtà riferirsi a Tivoli, l’indicazione del Tribunale di Tivoli quale giudice competente è errata; secondo il Tribunale di Roma l’attore ha davanti ad esso incardinato il processo, presumendo “impropriamente che il domicilio fosse quello dove il convenuto svolgeva attività lavorativa, cioè presso il suo studio professionale, senza comprovare in alcun modo l’effettività di tale affermazione”; il ricorrente ha invece provato che all’epoca della notificazione dell’atto di citazione il domicilio dell’avvocato Bucci era a Roma.

Il motivo è fondato. L’art. 18 c.p.c. individua, quale foro generale delle persone fisiche, il luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio, domicilio che l’art. 43 c.c. definisce come il luogo in cui la persona “ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi”. Nel caso in esame l’attore, avvocato, ha instaurato una causa con la quale chiede il compenso per le prestazioni stragiudiziali che deduce di avere svolto a favore di un collega in relazione al recupero dei compensi relativi all’attività difensiva da quest’ultimo svolta in favore di un ente (l’EIPLI) in un processo incardinato davanti al Tribunale di Roma.

La causa è stata proposta davanti al Tribunale di Roma, luogo ove il convenuto, avvocato, ha il suo domicilio professionale (lo studio di cui è titolare, e presso il quale la notificazione dell’atto di citazione è stata consegnata a persona che si è qualificata quale suo “collega”, si trova infatti a Roma) e alcui ordine degli avvocati (di cui è anche stato il presidente) risulta iscritto. L’affermazione del Tribunale di Roma secondo cui l’attore avrebbe “presunto impropriamente che il domicilio fosse quello dove il convenuto svolgeva attività lavorativa, cioè presso il suo studio professionale” è affermazione non condivisibile, dovendosi infatti presumere che la sede principale degli interessi e affari lavorativi di un avvocato coincida con il suo studio professionale, senza che ciò possa essere escluso in baseal solo fatto che la sua residenza anagrafica si trova in un altro luogo.

In senso contrario non si pone il precedente di questa Corte invocato dall’avvocato Bucci e richiamato dal pubblico ministero nelle sue conclusioni scritte. Nel caso deciso da Cass. n. 5006/2005 si è sì stabilita la competenza del Tribunale (di Cefalù) considerando il luogo ove un avvocato aveva trasferito la propria residenza, si trattava però non di una causa professionale come nel caso in esame, ma di una causa volta a ottenere il pagamento di lavori edilizi eseguiti a Cefalù, in base a un contratto di appalto stipulato a Cefalù, e dove – a differenza del caso in esame - era mancata la prova che l’avvocato fosse ancora iscritto all’albo degli avvocati presso il Tribunale di Palermo.

Va infine precisato che non può trovare applicazione (come aveva invece sostenuto il convenuto nella comparsa di risposta) il foro inderogabile del consumatore, trattandosi di processo volto a ottenere il pagamento delle prestazioni svolte da un avvocato a favore di un altro avvocato in relazione alle prestazioni professionali di quest’ultimo, che non può pertanto essere qualificato quale consumatore (v. al riguardo Cass.31733/2021). II. Il ricorso va pertanto accolto e va dichiarata la competenza del Tribunale di Roma, davanti al quale dovrà essere riassunta la causa e che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, dic