Italian Court dismisses appeal for inadmissible appeal regarding non-gravity of breach of contract.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible without examining the merits of the case. The appellant argued the lower court erred in deeming the breach of contract minor, but the Court held that assessing the gravity of a breach is a factual matter reserved for the trial judge. Since the lower court provided sufficient reasoning based on the seller's availability to replace items and other discrepancies, the decision was not subject to review in this instance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 111 Cost.: The assessment of the gravity of a breach of contract constitutes a matter of fact, subject to the prudent appreciation of the trial judge and insusceptible to review in proceedings on legality where the decision is motivated.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1243-2022 proposto da: MANCINI MARIACRISTINA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TAZIO NUVOLARI 173, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO BIZZARRO, che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro ARTE' DESIGN SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO 22, presso lo studio dell'avvocato PIETRO RINALDI, che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la sentenza n. 9916/2021 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 7/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE Mancini Mariacristina ricorre per cassazione avverso la sentenza n. 9916/2021 del Tribunale di Roma, con cui è stata confermata la decisione di primo grado che aveva condannato la ricorrente al pagamento della somma di euro 1.175,00 quale corrispettivo dovuto in virtù di un contratto di compravendita di un armadio. Resiste con controricorso Artè Design s.r.l. La ricorrente e la controricorrente hanno depositato memoria. CONSIDERATO CHE Il ricorso – che denuncia “violazione di legge o falsa applicazione delle norme di diritto e dei contratti” senza ulteriori specificazioni – contesta al Tribunale di avere qualificato l’inadempimento della controricorrente quale inadempimento di scarsa importanza, eccedendo “i propri poteri discrezionali”.
Il ricorso è inammissibile. A parte il fatto che non è indicata la norma che si assume violata, dal contenuto della censura si desume che la critica investe il giudizio di non gravità dell’inadempimento. Ebbene, come costantemente affermato da questa Corte, la valutazione della gravità dell'inadempimento costituisce questione di fatto, rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità ove motivata (cfr. Cass. n. 6401/2015; v. anche cass. n. 14974/2006 e Sez. 6-2 ord. n. 12182/2020). Nel caso in esame, il Tribunale ha motivato in relazione alla non gravità dell’inadempimento (v. p. 6, sub 4 della sentenza impugnata), con argomenti che rispettano il canone costituzionale della motivazione di cui all’art. 111 della Costituzione, così che la sentenza non è,sotto questo profilo, censurabile in questa sede – a fronte del mutato parametro di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. che non prevede più il vizio di insufficienza della motivazione – davanti a questa Corte.
Le osservazioni svolte con la memoria non apportano elementi per opinare diversamente perché –lo si ripete – la motivazione, seppur succinta, esiste e rispetta “il minimo costituzionale” (cfr. al riguardo SSUU n. 8053/2014), laddove il giudice di appello ha richiamato il comportamento della venditrice (disponibile alla sostituzione dei bastoni appendiabiti), la mancata pattuizione di un termine essenziale per la consegna del bene e le ulteriori difformità riscontrate. Ragionare diversamente significa ripercorrere in se de di legittimità le valutazioni riservate esclusivamente al giudice di merito.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente, che liquida in euro 1.100,00 di cui euro 200 ,00 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Co