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Ordinanza — n. 5143/2023 — snciv Generato dall'IA

Court corrects Cassation order to allocate litigation costs to the defense lawyer instead of the client.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5143/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation accepted a request to correct a previous order regarding the allocation of litigation expenses. The original ruling awarded costs to the client but omitted a specific instruction to deduct these funds from the state's account in favor of the defense lawyer. The court ruled that since the correction procedure does not permit rulings on procedural expenses, the order was modified to explicitly include the deduction for the lawyer.

Regesto Legislator

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Art. 287, 391-bis c.p.c.; In proceedings for the correction of material errors, no ruling on procedural expenses is admissible, and the order must be corrected to reflect the intended allocation of costs to the defense counsel.

Parole chiave

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correction of material errors allocation of litigation costs defense lawyer expenses Cassation procedure deduction from state account correzione di errore materiale impugnazione di decisioni amministrative notificazione viziata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 287 c.p.c.
Art. 391-bis c.p.c.
Art. 380-bis c.p.c.
36202, che ha condannato il ricorrente Ministero dell’interno al rimborso delle spese del giudizio di cassazione in favore del suo assistito, ma ha omesso di pronunciare la distrazione in proprio favore delle spese, richiesta con la memoria di cui all’art. 380-bisc.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 21213/2013
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29309-2021 proposto da: BEGHIN GIAMPIETRO, difensore di ADAM VIRGIL, controricorrente nel giudizio definito con l’ordinanza 36202/2021 che ha avuto quale ricorrente il MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, 12; avverso l'ordinanza n. 36202/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 23 novembre 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'1/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE 1. L’avvocato Giampietro Beghin, difensore di Adam Virgil, ha chiesto la correzione dell’ordinanza di questa Corte 23 novembre 2021, n. 36202, che ha condannato il ricorrente Ministero dell’interno al rimborso delle spese del giudizio di cassazione in favore del suo assistito, ma ha omesso di pronunciare la distrazione in proprio favore delle spese, richiesta con la memoria di cui all’art. 380-bisc.p.c.

2. Con provvedimento pubblicato il 30 settembre 2022 questa Corte ha rilevato che la richiesta di distrazione era presente nella memoria depositata in prossimità dell’adunanza, ma che l’istanza di correzione non era stata notificata ad Adam Virgil e al Ministero dell’Internoe ha quindi disposto l’integrazione del contraddittorio.

3. L’integrazione del contraddittorio è stata tempestivamente posta in essere dall’avvocato Beghin. CONSIDERATO CHE L’istanza di correzione va pertanto accolta e l’ordinanza di questa Corte n. 36202/2021 deve essere corretta, nel suo dispositivo, nel senso che le spese liquidate in favore del controricorrente Adam Virgil devono essere distratte in favore dell'avvocato Beghin. Nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391-bis c.p.c. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali (tra le tante, v. Cass. n. 21213/2013).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e dispone che l’ordinanza della Corte di cassazione n. 36202/2021 venga corretta, nel dispositivo, con l'aggiunta, prima del punto, di quanto segue: “con distrazione all'avvocato Giampietro Beghin”. Manda alla Cancelleria pe gli adempimenti di com