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Ordinanza — n. 5139/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to late filing after statutory deadline expired.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5139/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because it was filed late, missing the statutory deadline for cassation. The appellants argued for the right to appeal, but the court found the appeal was submitted on October 14, 2021, well after the September 23 deadline. Consequently, the court ruled the procedural defect rendered the appeal invalid and ordered the appellants to pay the opposing party's costs.

Regesto Legislator

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Art. 325, comma 2; Art. 326, comma 1 c.p.c.; Art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c.: An appeal is inadmissible if filed after the expiration of the statutory time limit, even if the judgment was properly notified to the lawyers.

Parole chiave

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late appeal filing statutory time limit inadmissible cassation procedural defect c.p.c. appeal rules motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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Art. 325, comma 2 c.p.c.
Art. 326, comma 1 c.p.c.
Art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c.
A norma dell’art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c., insieme col ricorso deve essere depositata, a pena di improcedibilità, copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta.
Art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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SSUU n. 10648/2017
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26606-2021 proposto da: VALENTI EUGENIO, FONTANA MARIA, domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati GIORGIO NICASTRO DEL LAGO e SABRINA FRAZZETTO; -ricorrenti - contro BARBAGALLO LUCIA, GAMUZZA GIUSEPPE, domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato GIUSEPPE SALAFIA; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 1271/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 10/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE Eugenio Valenti e Maria Fontana ricorrono per cassazione avverso la sentenza 10 giugno 2021, n. 1271 della Corte d’appello di Catania. Resistono con controricorso Giuseppe Gamuzza e Lucia Barbagallo. Memoria è stata depositata dai controricorrenti. CONSIDERATO CHE 1. Il ricorrente, a p. 1 del ricorso, afferma che la sentenza impugnata gli è stata notificata in data 16 luglio 2021. A norma dell’art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c., insieme col ricorso deve essere depositata, a pena di improcedibilità, copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta.

Il ricorrente ha omesso di depositare la relazione di notificazione della sentenza, ma l’improcedibilità è evitata perché la sentenza munita di relata è stata comunque depositata dal controricorrente (cfr. tra le varie, SSUU. n.10648/2017). Ebbene, da tale produzione risulta che la sentenza è stata notificata, a mezzo posta elettronica certificata, ai difensori costituiti nel grado di appello, il giorno 24 giugno 2021. Il termine breve di impugnazione, a norma degli artt. 325, comma 2 e 326, comma 1, c.p.c., è scaduto, quindi, il 23 settembre 2021 (considerando la sospensione nel periodo feriale)31.

2. Il ricorso, che dagli atti risulta esser stato notificato il 14 ottobre 2021, è pertanto tardivo e di conseguenza inammissibile. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio in favore dei controricorrenti, che liquida in euro 2.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115/200 2, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella c