Italian court dismisses appeal as inadmissible for requesting precluded evidence re-evaluation and improper party standing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's request to re-evaluate evidence regarding a mediation agreement. The court held that re-examining testimonial statements and electronic messages was a precluded function reserved for the trial judge. Furthermore, the court found the appellant lacked active standing because the lower court's rejection of the counterclaim was based on the very evidence the appellant now seeks to overturn.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 360, n. 4 c.p.c.; Art. 360, n. 5 c.p.c.: The Court of Cassation cannot re-evaluate evidence or substitute its own assessment of facts, and a party lacks standing to appeal a decision rejecting a counterclaim when that decision relies on the contested evidence.
Parole chiave
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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26032-2021 proposto da: DINI MARZIA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato CARMELO LAGANÀ; -ricorrente - contro VERTICE IMMOBILIARE S.A.S. DI PARDINI ELENA E C.in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ROSITA CARLONI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 649/2021 del TRIBUNALE di LUCCA, depositata il30/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE Marzia Dini ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Lucca n.649/2021, con cui veniva accolto l’appello dell’ Agenzia Immobiliare Vertice Immobiliare s.a.s. di Pardini Elena e C., in totale riforma della sentenza del Giudice di pace di Lucca, e veniva rigettata l’opposizione a decreto ingiuntivo della ricorrente. Resiste con controricorso Agenzia Immobiliare Vertice Immobiliare s.a.s. di Pardini Elena e C. Memoria è stata depositata dalla controricorrente. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso si fonda su tre motivi così articolati: 1.
“violazione e falsa applicazione di norme so stanziali in tema di fatti concludenti ex artt. 1321, 1322 e 1326 c.c. e in tema di buona fede exartt. 1175, 1375 e 1754 c.c. in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.; violazione dell’art. 116 c.p.c. per errata valutazione delle prove secondo il prudente apprezzamento con errata deduzione di argomenti di prova dal contegno delle parti ex art. 360, n. 4c.p.c.”; 2. “violazione e falsa applicazione di norma sostanziale in tema di rispetto del principio dell’onere probatorio ex art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza in relazione all’art. 360, n. 5 c.p.c.”; 3.
“violazione e falsa applicazione di norma sostanziale ex art.2697 c.c. in tema di onere probatorio in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.; violazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 4 c.p.c.; violazione dell’art. 81 c.p.c. e carenza di legittimazione attiva exart. 360, n. 3 c.p.c. I tre motivi sono inammissibili. Quanto al primo e al secondo motivo, questi si risolvono in una richiesta di rivalutazione – preclusa al giudice di legittimità – degli elementi di prova (dichiarazioni testimoniali e messaggi di posta elettronica) che hanno portato il Tribunale a ritenere provati l’accettazione e l’utilizzo dell’opera di mediazione svolta dall’agente della controricorrente.
Il terzo motivo è parimenti inammissibile poiché il rigetto della richiesta di integrazione del contraddittorio si fonda sulla ricostruzione che il giudice fornisce dei rapporti tra creditore e debitori, a sua volta fondata sugli elementi di prova che il ricorrente chiede a questa Corte di rivalutare, attività preclusa a questa Corte (v. in particolare le pp. 4 e 5 della sentenza impugnata). II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d ̀ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente, che liquida in euro 1.200,00 di cui euro 200 ,00 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così decis