Italian court dismisses appeal against construction contract judgment regarding damages and delay claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by Mara Nistri against the Florence Court of Appeal's decision to revoke an injunction against Edilfantastica SRL. The court found the appellant's arguments regarding post-inspection defects and delay damages inadmissible or unsupported by evidence. Consequently, the lower court's ruling in favor of the contractor was upheld, and the appellant was ordered to pay legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 112 c.p.c.; Art. 1667 c.c.; Art. 1227 c.c.: The Court of Cassation holds that appellate courts may rule on damages for defects discovered after the preliminary technical inspection if they were recognizable at that time, and that appeals alleging violation of law cannot serve as a vehicle for re-evaluating factual merit or proposing alternative fact reconstructions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 31811-2021 proposto da: NISTRI MARA, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato PAOLO FARCI; -ricorrente - contro EDILFANTASTICA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 30, presso lo studio dell'avvocato GIAMMARIA CAMICI, rappresentata e difesa dall'avvocato NUNZIO GENTILESCHI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1843/2021 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 4/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE Mara Nistri ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 1843/2021, con cui, in parziale accoglimento sia dell’appello principale sia di quello incidentale, la Corte territoriale ha revocato il decreto ingiuntivo emesso su ric hiesta dell’appaltatore Edilfantastica srl, nei confronti della ricorrente e l’ha condannata al pagamento di euro 10.650,00 quale saldo dei lavori di ristrutturazione eseguiti sull’immobile di sua proprietà. Resiste con controricorso la società appaltatrice.
CONSIDERATO CHE La ricorrente fonda il ricorso su due motivi.
1. Con il primo motivo lamenta la violazione degli artt. 112 c.p.c. e 1667 c.c., non essendosi la Corte territoriale pronunciata sul riconoscimento di voci di danno relative a vizi e/o difetti asseritamente emersi dopo il procedimento di accertamento tecnico preventivo. Il motivo è infondato. La Corte d’appello si è infatti pronunciata “sulle ulteriori voci di danno, relative a vizi e/o difetti asseritamente emersi dopo il procedimento di accertamento tecnico preventivo”. Il giudice d’appello ha infatti preso in esame gli ulteriori vizi e difetti riscontrati dal consulente tecnico d’ufficio e ha ritenuto, con accertamento in fatto non censurabile da questa Corte, che alcuni di essi (l’errato montaggio delle due architravi delle aperture dei locali studio e camera al piano superiore e le imperfezioni nell’intonaco di due porzioni delle pareti dei locali cucina e bagno) fossero già riconoscibili all’epoca dell’accertamento tecnico, così che la loro sussistenza avrebbe dovuto essere allegata dalla ricorrente, nel rispetto delle preclusioni, nel giudizio di primo grado e per i restanti vizi (infiltrazioni di acqua dalla murature e infiltrazioni causate dal mancato rifacimento della guaina) che non vi fossero elementi sufficienti per addebitarli all’appaltatrice (v. pp. 9 e 10 della sentenza impugnata).
Il vizio denunciato, quindi, non ricorre.
2. Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 1227 c.c. per non avere la Corte d’appello riconosciuto alla ricorrente il danno da ritardo per il mancato completamento dei lavori nel termine contrattualmente stabilito. Il motivo è inammissibile in quanto, pur invocando in rubrica una violazione di legge, prospetta in realtà a questa Corte una ricostruzione alternativa del fatto, peraltro in termini generici (v. la p. 9 del ricorso in ordine alla liberazione del cantiere e alle cause della ripresa dei lavori), e comunque chiedendo una rivalutazione del merito che è preclusa al giudice di legittimità. II. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente, che liquida in euro 2.200,00 di cui euro 200 ,00 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così de