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Ordinanza — n. 5085/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming equitable judgment and lack of res judicata effect regarding third parties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5085/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Maria Rosa Calandro's appeal against the Avellino Tribunal's decision denying damages for an electrical pole intrusion. Calandro argued the first-instance judgment was equitable and non-appealable, claimed a lack of res judicata regarding prior cases involving third parties, and alleged a violation of Article 2043 of the Civil Code. The court dismissed these claims, ruling that equitable judgments are fully appealable, res judicata does not apply to unrelated third-party claims, and the final ground for cassation lacked the required specificity.

Regesto Legislator

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Art. 339 c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c.; Art. 2043 c.c.: An equitable judgment is fully appealable; res judicata does not bind third parties in unrelated proceedings; cassation grounds must be specific and demonstrate a conflict between the law and the contested decision.

Parole chiave

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equitable judgment appealability res judicata third parties cassation specificity requirement Article 2043 Civil Code Article 339 Civil Procedure Code distribuzione dell'elettricità danneggiamento d'impianti elettrici disturbo elettromagnetico

Disposizioni normative citate

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Art. 339 cod. proc. civ.
Art. 112 cod. proc. civ.
Art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ.
civ., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n.
Art. 2043 cod. civ.
13-12-2022 -2- - che il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 cod. civ.; - che è rimasta solo intimata la società F-Distribuzione; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
661805-01); - che nulla va disposto in relazione alle spese del presente giudizio di legittimità, essendo rimasta solo intimata la società E-Distribuzione; - che in ragione del rigetto del ricorso va dato atto — ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art.
Art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228
115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 — della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass.
art. 339 cod. proc. civ
art. 2043 cod. civ
13-12-2022 -2- - che il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 cod. civ.; - che è rimasta solo intimata la società F-Distribuzione; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art.
art. 380-bis cod. proc. civ
civ.; - che è rimasta solo intimata la società F-Distribuzione; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata alla ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per il 13 dicembre 2022.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 3, sent. 4 luglio 2019, n. 17931
13-12-2022 -3- estraneo al rapporto processuale, purché questi sia titolare di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo, o comunque a questa subordinato" (tra le altre, Cass. Sez. 3, sent. 4 luglio 2019, n. 17931, Rv.
Cass. Sez. Un., sent. 28 ottobre 2020, n. 23745
Cass. Sez. 5, ord. 6 luglio 2021, n. 18998
659448-01; in senso conforme Cass. Sez. 5, ord. 6 luglio 2021, n. 18998, Rv.
Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 8846-2022 proposto da: CALANDRO MARIA ROSA, elettivamente domiciliata in ROMA, via Quintino SELLA 33, presso lo studio dell'Avvocato Giovanna BARBA, rappresentata e difesa dall'Avvocato Antonio IULIUCCI; - ricorrente - contro SOC. E -DISTRIBUZIONE SPA; - intimata - avverso la sentenza n. 331/2022 del TRIBUNALE di AVELLINO, depositata il 17/02/2092; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott. Stefano Giaime GUIZZI. Ritenuto in fatto - che Maria Rosa Calandro ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 331/22, del 17 febbraio 2022, del Tribunale di Avellino, che — accogliendo il gravame esperito dalla società Fnel distribuzione S.p.a. (oggi, E-Distribuzione S.p.a.) avverso la sentenza n. 539/20, del 31 agosto 2020, del Giudice di pace di Cervinara — ne ha rigettato la domanda di risarcimento danni; - che, in punto di fatto, l'odierna ricorrente riferisce di aver convenuto in giudizio la società Enel distribuzione, per conseguire il ristoro dei danni derivanti dall'infissione di un palo, su un terreno di sua proprietà, a sostegno di una sovrastante conduttura di elettricità; - che accolta la domanda dal primo giudice, la decisione veniva riformata in appello, su gravame della convenuta soccombente; - che avverso la sentenza del Tribunale avellinese ricorre per cassazione la Calandro sulla base — come detto — di tre motivi; - che il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 339 cod. proc. civ., assumendo che la sentenza resa dal primo giudice doveva intendersi pronunciata secondo equità e quindi, come tale, non appellabile; - che il secondo motivo denuncia, in relazione agli artt. 112 e 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., omessa pronuncia, lamentando, in particolare, che il Tribunale di Avellino avrebbe omesso di pronunciarsi su di un'eccezione di giudicato; - che esso, in particolare, sarebbe costituito da talune pronunce con cui vennero accolte, in favore di terzi, domande risarcitone per danni cagionati da Kriel Distribuzione con condotte analoghe a quella oggetto del presente giudizio;

Ric. 2022 n. 08846 sez. M3 - ud. 13-12-2022 -2- - che il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 cod. civ.; - che è rimasta solo intimata la società F-Distribuzione; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata alla ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per il 13 dicembre 2022. Considerato in diritto - che il ricorso va rigettato; - che ritiene, infatti, questo Collegio di condividere le conclusioni in tal senso rassegnate nella proposta del Consigliere relatore; - che il primo motivo è manifestamente infondato; - che esso è formulato sull'errato rilievo che la natura equitativa della sentenza deriverebbe dal fatto che il danno riconosciuto all'attrice venne liquidato, in primo grado, equitativamente, così confondendo la pronuncia secondo equità (di cui all'art. 113, comma 2, cod. proc. civ.) con il potere del giudice di liquidare il danno — nel caso di specie, richiesto con domanda formulata per l'importo di C 5.000,00 — in via equitativa, ex artt. 1226 e 2056 cod. civ.; - che pure il secondo motivo è manifestamente infondato, giacché nessuna violazione di giudicato è ipotizzabile nel caso di specie, atteso che le pronunce (ancora in questa sede) invocate dalla Calandro riguardano non la propria posizione, bensì quella di terzi, i quali hanno fatto valere autonome pretese risarcitone, in relazione a condotte di [nel Distribuzione distinte da quella oggetto del presente giudizio; - che, infatti, il "giudicato formatosi in un determinato giudizio può spiegare efficacia riflessa nei confronti di un soggetto rimasto Ric. 2022 n. 08846 sez.

M3 - ud. 13-12-2022 -3- estraneo al rapporto processuale, purché questi sia titolare di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo, o comunque a questa subordinato" (tra le altre, Cass. Sez. 3, sent. 4 luglio 2019, n. 17931, Rv. 654562-02), nessuna di tali evenienze ricorrendo nel caso che occupa; - che il terzo motivo, infine, è inammissibile, perché difetta di specificità; - che esso, infatti, non chiarisce in che punto e in che modo la sentenza impugnata violi l'art. 2043 cod. civ., donde la necessità di dare seguito al principi() secondo cui "l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., a pena d'inammissibilità della censura", non solo "di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione", ma anche "di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo" (cfr.

Cass. Sez. Un. , sent. 28 ottobre 2020, n. 23745, Rv. 659448-01; in senso conforme Cass. Sez. 5, ord. 6 luglio 2021, n. 18998, Rv. 661805-01); - che nulla va disposto in relazione alle spese del presente giudizio di legittimità, essendo rimasta solo intimata la società E-Distribuzione; - che in ragione del rigetto del ricorso va dato atto — ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 — della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass.

Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), dell'ulteriore importo a titolo di contributo Ric. 2022 n. 08846 sez. M3 - ud. 13-12-2022 -4- unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.

13. PQM i Al Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma i -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.

13. Così deciso in Roma, all'esito di adunanza camerale della Sezione Se