Cassation court remits case to lower court due to new Constitutional Court ruling on lawyer social security sanctions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the interlocutory order to dismiss the appeal, noting that the lower court's decision on social security obligations for lawyers was not immediately resolved by prior precedent. The court highlighted a recent Constitutional Court ruling declaring specific provisions regarding civil sanctions for non-paying lawyers unconstitutional. Consequently, the case was remitted for further examination in light of this new constitutional interpretation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAL. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26; D.L. n. 98 del 2011, art. 18: The Constitutional Court declared unconstitutional the exemption from civil sanctions for lawyers not enrolled in the forensic pension fund due to insufficient income, requiring lower courts to re-evaluate cases involving these sanctions under the new constitutional framework.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 1167-2022 proposto da: GAMMACURTA CALOGERA, domiciliata ope legis in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato EMANUELE MICELI; -ricorrente - contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, CARLA D'ALOISIO, ANTONIETTA CORETTI, ANTONINO SGROI;
Ric. 2022 n. 01167 sez. ML -ud. 15-11-2022 -2- -resistente con mandato - avverso la sentenza n. 778/2021 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 06/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ELENA BOGHETICH RILEVATO CHE La Corte d'appello di Palermo, con la sentenza depositata il 6.7.2021, accogliendo l'appello dell'INPS e riformando la pronuncia di primo grado, ha dichiarato dovuti i contributi richiesti all'avv. Calogera Gammacurta a titolodi Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, in relazione all'attività libero professionale svolta nell’anno 2010, quale avvocato iscritto all'Albo Forense ma non anche alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense (inragione del mancato conseguimento del reddito nella misura utile per l'insorgenza del relativo obbligo e di quello contributivo conseguente); in particolare, la Corte d'appello ha affermato la sussistenza dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS (e di quello contributivo conseguenziale, senza fasce di esenzione) della ricorrente che ha versato, in relazione all'anno 2010, alla Cassa Forense solo il contributo integrativo, in ragione di un reddito inferiore al limite stabilito dalla Cassa per la relativa iscrizione ed ha, inoltre,giudicato tempestiva, e quindi idonea ad interrompere il termine prescrizionale, la richiesta di pagamento dell'Istituto (ritenendo che il termine per il pagamento dei contributi relativi all’anno 2010 scadesse il 6.7.2011, ad opera del differimento disposto dal d.P.C.M. 12.5.2011, ed a fronte dell’intimazione inoltrata dall’Inps con nota ricevuta dalla Gammacurta l’1.7.2016); avverso tale sentenza la professionista ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, e l’INPS ha depositato procura ad litem;
Ric. 2022 n. 01167 sez. ML -ud. 15-11-2022 -3- la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.; CONSIDERATO CHE 1. con il primo motivo di ricorso, in relazione all'art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3 è dedotta la violazione e la falsa applicazione del combinato disposto della L. n. 335 del 1995, art. 2, e del D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, per avere la Corte di appello ritenuto sussistente l'obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS del professionista avvocato che, iscritto all'Albo forense, non versa i contributi alla Cassa corrispondente per difetto dei relativi presupposti;
2. con il secondo motivo, in relazione all'art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3, è dedotta la violazione dell’art. 416 c.p.c., avendo, la Corte territoriale, ammesso la produzione del documento interruttivo della prescrizione (la nota dell’INPS dell’1.7.2016), utilizzando i poteri d’ufficio al di fuori dei limiti legali e supplendo ad una lacuna probatoria; né poteva ritenersi sospeso il termine di prescrizione, ex art. 2941 c.c., non integrando, la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi, comportamento doloso;
3. la questione concernentel'obbligo di iscrizione presso la Gestione separata dei professionisti avvocati è stata affrontata in plurime ordinanze di questa Corte, pronunciate in fattispecie analoghe a quella oggetto di causa (da ultimo, v. Cass. n. 28565 del 2022 e Cass. n. 22309 del 2022; in precedenza Cass. n. 10273 del 2021; Cass. n. 32467 del 2021), per cui è stata proposta la fissazione di adunanza in camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c. per manifesta infondatezza del ricorso;
4. tuttavia, laddove sidovesse confermare la sussistenza dell’obbligo contributivo a carico del professionista, deve valutarsi la sopravvenuta decisione della Corte Costituzionale (sentenza n. 104 del 2022),che - pur ritenendo costituzionalmente legittimo l’assetto interpretativo della legge n. 335 del 1995, art. 2, comma 26 nella formulazione successiva al D.L. n. 98 del 2011, conv. in legge n. 111 del 2011- ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’art. 18 del citato D.L. n. 98, Ric. 2022 n. 01167 sez. ML -ud. 15-11-2022 -4- nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cui alla legge n. 576 del 1980, art. 22, e tenuti all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l'Inps, siano esonerati dal pagamento, in favore dell'ente previdenziale, delle sanzioni civili per l'omessa contribuzione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore;
4. il Collegio non ravvisa, dunque,i presupposti per la decisione in camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c., atteso che il presente ricorso non appare immediatamente sovrapponibile all’ipotesi affrontata da Cass. n. 17970 del 2022, in cui viene accolta una specifica censura proposta dall’avvocato ricorrente “relativa alla disciplina della misura delle sanzioni applicate”, né a quella esaminata da Cass. n. 20446 del 2022, in cui il ricorso dell’avvocato in via incidentale è stato dichiarato processualmente inefficace in seguito alla declaratoria di inammissibilità del ricorso principale dell’INPS.
P.Q.M.
La Corte ritenuto che non sussistono i presupposti per la trattazione in adunanza camerale ex art. 380 bis c.p.c. rimette