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Ordinanza — n. 5056/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against tax authority for late filing due to statutory suspension of time limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5056/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax authority's appeal against the Regional Tax Court's dismissal of their appeal as untimely. The authority argued that a specific nine-month suspension of appeal deadlines applied to their case, overriding standard semester limits. The court agreed, ruling that this statutory suspension was cumulative with other suspensions, thereby extending the deadline to April 2020 and validating the timely filing.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 11, D.L. n. 119/2018; Art. 1, L. n. 742/1969: The extraordinary suspension of appeal deadlines provided by the 2018 decree is cumulative with the statutory suspension of procedural terms during non-working periods, preventing the expiration of the appeal period when both suspensions overlap.

Parole chiave

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tax appeal deadline statutory suspension cumulative time limits Regional Tax Court Cassation procedure ripresa dell'imposta sul valore aggiunto sospensione della riscossione fiscale differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 11, D.L. n. 119/2018
e dell'art. 6, comma 11, del D.L.
Art. 1, L. n. 742/1969
136 del 2018, non è cumulabile con quella dei termini processuali nel periodo feriale, prevista dall'art. 1 della legge n.
Art. 327 cod. proc. civ.
della motivazione), il termine semestrale di impugnazione ex art. 327 cod. proc. civ. scadeva il successivo 8.7.2019, con successiva proroga, per effetto della sospensione di nove mesi disposta dal richiamato art.
art. 380-bis cod. proc. civ
è rimasto intimato RICCARDOBOERETTO ; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con l'unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art.
art. 2909 c.c
civ.) della "violazione dell'art. 2909 c.c.
art. 327 cod. proc. civ
della motivazione), il termine semestrale di impugnazione ex art. 327 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6-5, 15.10.2021, n. 28398
6 cit.; che il motivo è manifestamente fondato; che la materia è, infatti, retta dal principio affermato da Cass., Sez. 6-5, 15.10.2021, n. 28398, Rv.
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Testo completo

re - Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 29462-2021, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -ricorrente - contro RICCARDO BOERETTO, elett.te dom.to in DOLO, alla VIA MAZZINI, n. 48, presso lo studio dell'AVV. FEDERICO VENERI; -intimato - avverso la sentenza n. 1067/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE delVENETO, depositata il 06/09/2021 e notificata il 23/09/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2022 dal Consigliererelatore GIAN ANDREA CHIESI;

Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò a RICCARDO BOERETTO un avviso di accertamentocon cui l’Ufficio aveva provveduto a riprese per I.V.A. relativamente all’anno di imposta 2012; che il contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Venezia che, con sentenza n. 59/2019, accolse il ricorso; che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. della Veneto, la quale, con sentenza n. 1067/2021, depositata il 06/09/2021 dichiarò il gravame inammissibile, per tardività; che avverso tale decisione l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo;

è rimasto intimato RICCARDOBOERETTO ; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con l'unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) della "violazione dell'art. 2909 c.c. degli artt. 324 e 327 c.p.c. e dell'art. 6, comma 11, del D.L. n. 119/2018 convertito dalla legge 136/2018...con riferimento all'applicazione al caso di specie della proroga di nove mesi del termine per proporre l'impugnazione" (cfr. ricorso, p. 3), per avere la C.T.R. erroneamente dichiarato il gravame proposto da essa AGENZIA inammissibile per tardività, senza considerare la sospensione dei termini di impugnazione disposta dall'art. 6 cit.; che il motivo è manifestamente fondato; che la materia è, infatti, retta dal principio affermato da Cass., Sez. 6-5, 15.10.2021, n. 28398, Rv. 662817-01, per cui, in tema di impugnazione, la sospensione straordinaria prevista dall'art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., dalla legge n. 136 del 2018, non è cumulabile con quella dei termini processuali nel periodo feriale, prevista dall'art. 1 della legge n. 742 del 1969, nel testo novellato, da ultimo, dall'art. 16, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, conv., con modif., dalla legge n. 162 del 2014, nei casi di coincidenza o sovrapposizione dei relativi periodi; che, dunque, essendo stata la decisione della C.T.P. depositata l'8.1.2019 (cfr. la motivazione della sentenza impugnata, p. 1, primo cpv. della motivazione), il termine semestrale di impugnazione ex art. 327 cod. proc. civ. scadeva il successivo 8.7.2019, con successiva proroga, per effetto della sospensione di nove mesi disposta dal richiamato art. 6, comma 11 (inclusiva della sospensione ex lege n. 742 del 1969, relativa al periodo feriale dell’anno 2019, trattandosi di sospensioni parzialmente sovrapposte), all'8 aprile 2020; che, pertanto, essendosi la notifica dell'atto di appello perfezionata -come accertato dalla C.T.R. - il 6 aprile 2020, ne conseguela tempestività del gravame proposto dall' AGENZIA ;

Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere accolto, con la conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, affinché decida la controversia e liquidi, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, cui demanda, altresì, la liquidazione delle spese del present