Italian Court dismisses tax appeal claiming reverse charge requires exclusive industrial seller qualification for gold.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the Revenue Agency's appeal against a regional tax commission decision regarding the reverse charge regime for used gold. The agency argued that the seller must possess exclusive industrial qualifications, but the court held that only the gold's nature and intended transformation matter. Consequently, the court ruled that a seller engaging in both industrial and commercial activities does not preclude the application of the reverse charge system.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 17, comma 5, d.P.R. n. 633/1972; Art. 2697 c.c.: The application of the reverse charge regime for used gold depends solely on the material's quality and intended transformation, not on the seller's exclusive industrial qualification.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
912/21 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3912/2021R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, V ia Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge –ricorrente – contro EFFEGI PREZIOSI s. r . l . , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viadi Villa Sacchetti n. 9, presso lo studio dell’avv. Giuseppe Marini, che la rappresenta e difende, come da procura in calce al controricorso - controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria, n. 1914/2020depositata in data 1.9.2020;
N. 3912/21R.G. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 1 3 . 1 2 . 2022 dal Consigliere Relatore dr. Salvatore Saija; Rilevatoche: con la sentenza in epigrafe, la C.T.R. del la Ca labria rigettò l’ appell o proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso lasentenza n. 1 216 /20 19 della C.T.P. di Vibo Valentia, che aveva a sua volta accolto il ricors o proposto dalla Effegi Preziosi s. r . l . con cui era stato chiesto l’annullamento dell’avviso di accertamento avente ad oggetto il recuperoa tassazione di IVA dovuta e non versata , per l’anno 2014 ; ciò in relazione alla cessione di oro usato effettuata dalla stessa in favore della Metalli e Preziosi s.p.a. , illegittimamente assoggettata al regime del reverse charge, secondo l’Agenzia; nel confermare la prima decisione, la C.T.R.osservò in particolare che, ai fini dell’applicazione del regime dell’inversione contabile riguardo alle cessioni di oro usato, ciò che rileva è che l’orosia destinato ad essere fuso, come avvenuto nella specie, non rilevando che il cessionario possa anche svolgere attività di rivendita; avverso detta sentenza,l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, aff idato a d un unico motiv o ; la società resiste con controricorso; consideratoche: 1.1 –con l’unico motivo si denuncia la violazione dell’art. 17, comma 5,del d.P.R. n. 633/1972 e dell’art. 2697 c.c., per non aver la C.T.R.
N. 3912/21R.G. tenuto conto che, ai fini dell’applicazione del regime del reverse charge alla cessione di materiale aurifero, è indefettibile la sussistenza di una specifica qualifica soggettiva del cessionario, che può svolgere la sola attività industriale e di trasformazione, ma non anche di commercializzazione del materialestesso; 2.1– il ricorso è infondato; l a giurisprudenza di legittimità ha infatti ripetutamente chiarito (v.Cass. n. 16760/2022; Cass. n. 11106/2022; Cass. n. 11927/2021) che, in tema di cessione di materiale aurifero, l’unico presupposto ai fini dell’applicazione del regime del reverse charge ex art. 17, comma 5, d.P.R. n. 633/1972,è la qualità dell’oro e la sua non immediata collocabilità sul mercato (ossia, la sua naturale destinazione alla trasformazione); pertanto, non rileva di per sé, almeno nel senso prospettato dalla ricorrente, la qualità soggettiva della cessionari a Metalli e Preziosi s.p.a., giacché – pacifico essendo che si tratt i di cessioni di oro usato – la circostanza che questa svolg a anche attività di commercio non costituisce elemento dirimente a l fin e di escludere , nella specie, l’applicabilità del regime dell’inversione contabile; 3.1 –in definitiva, il ricorso è rigettato; le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza; trattandosi di impugnazione proposta da un’amministrazione dello Stato ammessa alla prenotazione a debito, non sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d .
P . R . n. 115/2002, nel testo N. 3912/21R.G. introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n.228/2012 ( v. Cass. n. 1778/2016);
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 11.000,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge. R