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Ordinanza — n. 4988/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax company's appeal, ruling that denying the existence of an original document constitutes valid disavowal under civil code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4988/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed the appeal filed by V.I.T. s.r.l. against a Regional Tax Court decision that rejected the taxpayer's claim regarding notification documents. The taxpayer argued that the tax agent's copy of the notification records lacked an original, and the Regional Court dismissed this by requiring specific proof of non-conformity. The Court held that explicitly denying the existence of an original document satisfies the legal requirements for disavowal under the Civil Code, thereby overturning the lower court's refusal to recognize the taxpayer's evidence.

Regesto Legislator

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Art. 2719 c.c.; Art. 22 ss. d.lgs. n. 82/2005: Denying the existence of an original document constitutes a valid disavowal of a copy without the need for specific details of non-conformity.

Parole chiave

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disavowal of evidence original document existence tax collection procedure burden of proof notification records validity procedura di rivendicazione nel pignoramento procedura di liquidazione dei conti ripresa dell'imposta sul valore aggiunto

Disposizioni normative citate

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Art. 2719 c.c.
Art. 22 ss. d.lgs. n. 82/2005
Art. 380-bis c.p.c.
art. 2719 c.c
art. 380-bis c.p

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Un., n. 8999/2009
Cass. n. 7775/2014
quando si indichi espressamente in cosa la copia differisca dall'originale, ovvero quando si neghi l'esistenza stessa d'un originale” (così, Cass. n. 7775/2014, in motivazione, richiamata anche da Cass.
Cass. n. 21054/2020
Cass. n. 24207/2021
21054/ 2020; nello stesso senso, Cass. n. 24207/2021 e Cass.
Cass. n. 3126/2022
24207/2021 e Cass. n. 3126/2022); nediscende che, in tale ultima ipotesi, la negazione dell’esistenza dell’originale della copia ascende di per sé al necessario grado di specificità richiesto ai fini del disconoscimento, ex art.
Sez. Un., n. 8999/2009
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Testo completo

/21 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28696/2021R.G. proposto da V.I.T. s.r.l. in liquidazione, inpersona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain Roma, Via Gino Funaioli n. 51/54, presso lo studio dell’avv. Franco Muratori, che la rappresenta e difende, con l’avv. Riccardo Contardi, come da procura in calce al ricorso –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e dife sa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso cui domiciliain Roma, alla via Dei Portoghesi, n. 12; - controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio , n. 2124/2021depositata in data 22.4.2021;

N. 28696/21R.G. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 13.12.2022 dal Consigliere Relatore dr. Salvatore Saija; Rilevatoche: con la sentenza in epigrafe, la C.T.R. del Lazio rigettò l’ appell o proposto dall a V.I.T. s.r.l. avverso lasentenza n. 5320 /201 9 della C.T.P. di Roma , che aveva a sua volta rigettato il ricorso proposto dalla contribuente , con cui (a seguito di ordinanza del giudice dell’esecuzione presso il Tribunale di Roma) era stato introdotto il giudizio di merito in relazione ad opposizione a due att i di pignoramento ex art. 72-bisd.P.R. n. 602/1973, perché illegittimi, e alle cartelle di pagamento presupposte, che assumeva mai notificate; nel confermare la prima decisione, la C.T.R.osservò in particolare – per quanto qui ancora interessa -che la società contribuente non aveva assolto l’onere della prova circa la necessità di produrre gli originali dei documenti attestanti la regolarità della notifica delle suddette cartelle, stante l’inidoneità del disconoscimento operato ex art. 2719 c.c. riguardo alla documentazione prodotta in copia dall’agente della riscossione; avverso detta sentenza, V.I.T. s.r.l. in liq uidazione p ropo ne ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria; l’Agenzia delle Entrate-Riscossione resiste con controricorso; consideratoche: 1.1 –con l’unico motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.2712 e 2719 c.c., nonché degli artt. 22 ss. d.lgs. n. 82/2005, per non aver la C.T.R. ritenuto efficace il disconoscimento della documentazione prodotta in copia dall’agente della riscossione, benché priva di attestazione di conformità , N. 28696/21R.G. essendosi negata tout court la stessa esistenza degli originali delle relate di notifica delle cartelle; 2.1- preliminarmente, ritiene il Collegio di non poter condividere la proposta del Consigliere relatore, nel senso della manifesta infondatezza del ricorso; del resto, è ben noto che nel procedimento di legittimità in camera di consiglio ex art. 380-bis c.p.c ., il ricorso ben può essere deciso anche in senso diverso rispetto alla proposta, ove il Collegio sia diversamente orientato (v.

Cass., Sez. Un., n. 8999/2009); 3.1 –ciò posto, ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato; circa la validità della contestazione di conformità all’originale, è stato infatti affermato che “Una contestazione della conformità all'originale d'un documento prodotto in copia [...] è validamente compiuta ai sensi dell'art. 2719 c.c. quando si indichi espressamente in cosa la copia differisca dall'originale, ovvero quando si neghi l'esistenza stessa d'un originale” (così, Cass. n. 7775/2014, in motivazione, richiamata anche da Cass. n. 21054/ 2020; nello stesso senso, Cass. n. 24207/2021 e Cass. n. 3126/2022); nediscende che, in tale ultima ipotesi, la negazione dell’esistenza dell’originale della copia ascende di per sé al necessario grado di specificità richiesto ai fini del disconoscimento, ex art. 2719 c.c.; ha dunque errato la C.T.R. nel negare l’efficacia del disconoscimento della documentazione prodotta dall’agente della riscossione, per come operato dalla società contribuente; 4.1 –in definitiva, il ricorso è accolto; la sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del N. 28696/21R.G.

Lazio, in diversa composizione, che si atterrà al superiore principio e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità;

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa in relazione e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di leg