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Ordinanza — n. 4883/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court allows correction of a judgment's header to include a co-plaintiff omitted by material error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4883/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court granted a request under Article 391-bis of the Code of Civil Procedure to correct a material error in a prior judgment. The plaintiff, Sant'Anna SRL, argued that the original decision failed to list Mauro D'Uva as a co-plaintiff, despite his personal participation in the case. The court ruled that the remedy was admissible because the necessary documents to identify the omitted party were produced, thereby justifying the correction of the text.

Regesto Legislator

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Art. 391-bis c.p.c.; Art. 287 c.p.c.: The court may correct material errors in judgments when the omission of a party is evident and the necessary documents for identification are produced, ensuring the judgment reflects the actual parties involved.

Parole chiave

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material error correction omitted party plaintiff Article 391-bis CPC co-plaintiff inclusion judgment text amendment difetto di sottoscrizione anonimizzazione delle parti nomina del difensore d'ufficio

Disposizioni normative citate

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Art. 391-bis c.p.c.
– con ricorso ex art. 391 - bis c.p.c.
Art. 287 c.p.c.
art. 391 - bis c.p
– con ricorso ex art. 391 - bis c.p.c.
art. 380 bis c.p
– a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U, 31033/19
– il rimedio azionato risulta ammissibile (Cass. Sez. U, 31033/19, 16037/10) e meritevole di accoglimento, avendo parte ricorrente ottemperato agli adempimenti prescritti in tema di correzione di errori materiali nel giudizio di legittimità (Cass.
Cass. Sez. U, 12925/2014
Cass. 17565/2
Cass. 16195/2019
Cass. 10203/2009
Cass. Sez. U, 9438/2002
non vi è luogo a pronuncia sulle spese processuali (Cass. Sez. U, 9438/2002, 10203/2009; Cass.27196/2018).
Cass. 27196/2018
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17672/2022 R.G. proposto da : SANT'ANNA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA , VIA VITTORIA COLONNA 39, presso lo studio dell’avvocato PASSALACQUA MARCO (PSSMRC72E01H501Z) che larappresenta e difende unitamente agli avvocati BONETTA ANGELO (BNTNGL73P29E884W), PERFETTI LUCA RAFFAELLO (PRFLRF64A19I819S) -ricorrente- contro IL GIRASOLE.AL COOP SOC ONLUS, MAURO D’UVA, FALLIMENTO IL GIRASOLE.AL COOP SOCIALE ONLUS, PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA-intimati- avverso la SENTENZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMAn. 29245/2021 depositata i l 20/10/2021 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/12/2022 dal Consigliere PAOLA VELLA.

Rilevato che: 1. – con ricorso ex art. 391 - bis c.p.c. l ’ odiern a ricorrent e chie de la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza della Sezione prima civile di questa Corte n. 29245 del 2 0 /1 0 /202 1, laddove nell’intestazione non indica anche il sig. Mauro D’Uva (e di conseguenza nel dispositivo si riferisce al «ricorrente»invece che ai «ricorrenti»), il quale aveva proposto ricorso in cassazione non solo quale legale rappresentante della cooperativa IL GIRASOLE.AL COOP SOC ONLUS, ma anche personalmente (“in proprio”), come risulta dall’originario ricorso e dalla relativa procura speciale (e come accaduto anche in sede di reclamo din anzi alla Corte d’appello di Torino); 2.

– a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. di accoglimento del ricorso, è stata ritualmente fissata l'adunanza della Corte in camera di consiglio. Considerato che: 3. – il rimedio azionato risulta ammissibile (Cass. Sez. U, 31033/19, 16037/10) e meritevole di accoglimento, avendo parte ricorrente ottemperato agli adempimenti prescritti in tema di correzione di errori materiali nel giudizio di legittimità (Cass. Sez. U, 12925/ 20 14 ; Cass. 17565 /2, 11529/ 20 22 ) , producendo i documenti necessari per i dovuti riscontri in merito alla individuazione della parte pretermessa, o comunque non correttamene indicata, nei cui confronti la sentenza corrigenda è stata emessa (cfr.

Cass.16195/2019 e 10203/2009) ; 4. – sussistono dunque i presupposti per l’accoglimento dell’istanza di correzione del rappresentato errore materiale, ai sensi dell’art. 391-bis, comma 1, c.p.c.; 5. – nel procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287 e 391-bis c.p.c. non vi è luogo a pronuncia sulle spese processuali (Cass. Sez. U, 9438/2002, 10203/2009; Cass.27196/2018).

P.Q.M.

Dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza di questa Corten. 29245/2021, nel senso che : -nell’intestazione, dopo la frase « Il Girasole.Al Cooperativa Sociale Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore,» si debba intendere inserita la frase «Sig. Mauro D’Uva, nonché quest’ultimo in proprio» ed in luogo di «ricorrente» si debba intendere scritto «ricorrenti»; - nel punto 2. dopo la frase «la Cooperativa sociale ONLUS IL GIRASOLE.AL» si debba intendere inserito «e Mauro D’Uva» ed in luogo di «ha» si debba intendere scritto«hanno»; - nel primo periodo del punto 3., in luogo di « la ricorrente lamenta» si debba intendere scritto «i ricorrentilamentano»; - nel primo periodo del punto 6.4., in luogo di «come vorrebbe la ricorrente» si debba intendere scritto «come vorrebbero i ricorrenti»; - nel secondo periodo del dispositivo, in luogo di «condanna il ricorrente» si debba intendere scritto «condanna i ricorrenti».

Ordina che le correzion i suddette sia no annotat e , a cura della Cancelleria, sull'originale dell’ordinanza di questa Corte n. 29245 depositata il 20