Italian Court dismisses tax agency appeal claiming lack of reasoning and missing necessary co-defendant in VAT refund case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the Italian Revenue Agency's appeal against a regional tax court decision denying a VAT refund. The agency argued the lower court's reasoning was insufficient and that the tax collection agency should have been a necessary co-defendant. The court held that the lower court's decision was intelligible on its own and that the tax collector's presence was not legally required for this specific dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132 c.p.c.; Art. 102 c.p.c.: A tax authority's appeal alleging insufficient reasoning or the absence of a necessary co-defendant fails if the lower court's decision is logically complete and the specific dispute does not mandate the presence of the tax collection agent.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
4/21 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19254/2021R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain Roma, Via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge –ricorrente – contro C.I.R.A. (Centro Italiano Ricerche Aerospaziali) s. c . p . a. , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in Roma, Via le Castro Pretorio n. 122 , presso lo studio Pirola Pennuto Zei Associati, rappresentata e difesa dagli avv. ti Tonio Di Iacovo e Delia Berto , come da procura specialeautenticata in data 3.9.2021 - controricorrente – N. 19254/21R.G. avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, n. 3910/2021depositata in data 6.5.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 13.12.2022 dal Consigliere Relatore dr. Salvatore Saija;
Rilevatoche: con la sentenza in epigrafe, la C.T.R. del la Campania rigettò l’ appell o proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenz a n. 1333 /20 20 della C.T.P. di Caserta, che aveva a sua volta accolto il ricorsoproposto dalla C.I.R.A. s.c.p.a., con cui era stato chiesto l’annullamento del silenzio-rifiuto formatosi in relazione a richiesta di rimborso del residuo credito IVA per l’anno 2000, sia per capitale che per interessi; nel confermare la prima decisione, la C.T.R.osservò in particolare che l’Agenzia delle Entrate aveva dedotto di aver provveduto al rimborso dell’IVA in questione trattenendo il dovuto, in forza di una riliquidazione dell’imposta, manifestata però solo all’atto della costituzione in primo grado, né mai prima comunicata alla società;aggiunse che la legittimazione passiva di essa Agenzia era indiscutibile, e rilevò anche l’infondatezza della censura relativa alla liquidazione degli interessi; avverso detta sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha propo sto ricorso per cassazione, affidato adue motivi; la società ha resistito con controricorso ed ha anche depositato memoria; consideratoche: 1.1 – co n il primo motivo si denuncia la nullità della sentenza in violazione dell’art. 132 c.p.c., per aver reso la C.T.R. una motivazione apparente, non N. 19254/21R.G. avendo esposto le ragioni che l’avevano condotta al rigetto dell’appello, né avendo valutato ogni elemento rilevante offerto da essa Agenzia; si aggiunge che la nullità della decisione emerge anche dalla considerazione che la motivazione si risolve in una mera ricopiatura della difesa di controparte; 1.2 –con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 102 c.p.c., giacché – nonostante si lamentasse la mancata corresponsione degli interessi – non era stata evocata in giudizio l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, litisconsorte necessario; 2.1– il primo motivo è in parte inammissibile ed è comunque infondato; la motivazione, infatti,è autonomamente intellegibile e l’eventuale (benché non dimostrata, non essendo stati riportati in ricorso i relativi passaggidelle difese della società, donde anche una prima ragione d’inammissibilità) “ricopiatura” degli argomenti dell’appellata non implicherebbe di per sé, in ogni caso, la nullità della sentenza (v.
Cass. n. 20778/2020); inoltre, la censura è anche inammissibile nella parte in cui si lamenta la “completa omissione di esame … di rilevanti eccezioni o prove fornite dalle parti”, senza specificarne il contenuto, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., il requisito non potendo considerarsi sussistente per aver la ricorrente meramente riprodotto, senza specificazione né momento di sintesi , l’intero contenuto degli atti difensivi(v. Cass. n. 8245/2018); 3.1 –il secondo motivo è del pari infondato; dalla stessa prospettazione della Agenzia ricorrente, emerge che la controversia discende dal disconoscimento di una parte del credito IVA chiesto a rimborso dalla società,per pretesa mancata applicazione del pro-rata IVA (e conseguenti N. 19254/21R.G. interessi), questione su cui non può che sussistere la piena (oltre che esclusiva) legittimazione passiva della sola Agenzia delle Entrate, quale ente impositore; contrariamente all’assunto, non può dunque configurarsi alcuna violazione del contraddittorio, per mancata evocazione in giudizio dell’agente della riscossione da parte della società contribuente; 4.1 – in definitiva, il ricorso è rigettato ; le spese di lite, liquidat e come in dispositivo, seguono la soccombenza; trattandosi di impugnazione proposta da un’amministrazione dello Stato ammessa alla prenotazione a debito, non sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n.228/2012 (v.
Cass. n. 1778/2016);
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 5.500,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15 per cento dei compensi e