Cassation court allows tax agency appeal, overturning lower court's rejection of Italian residency presumption for Monaco resident.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation overturned the Regional Tax Court's decision, which had rejected the tax agency's appeal against a taxpayer claiming Monaco residency. The court held that the statutory presumption of Italian residency for citizens transferred to black-listed tax havens was validly applied to the 2006 tax year, requiring the taxpayer to prove otherwise. Consequently, the lower court's exclusion of this presumption was deemed erroneous, and the case was remitted for a new hearing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2 comma 2-bis TUIR; Art. 2697 c.c.: The presumption of Italian residency for citizens transferred to black-listed tax havens applies retroactively to tax years prior to its enactment if the tax assessment occurred after the law's entry into force, placing the burden of proof on the taxpayer to demonstrate effective foreign residence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
791/21 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7791/2021R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain Roma, Via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge –ricorrente – contro COPPOLA LIBETTA CARLO ORONZO ELIO - intimat o – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, n. 2162/2020depositata in data 21.10.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 13.12.2022 dal Consigliere Relatore dr. Salvatore Saija;
Rilevatoche: N. 7791/21R.G. con la sentenza in epigrafe, la C.T.R. del la Puglia rigettò l’ appell o proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso lasentenza n. 198 /20 1 5 della C.T.P. di Lecce , che aveva a sua volta accolto il ricorso proposto da Carlo Oronzo Elio Coppola Libetta,con cui era stato chiesto l’annullamento dell’avviso di accertamento, per l’anno 2006, per il recuper o a tassazione di IRPEF, IRAP ed IVA da lui dovuta , quale lavoratore autonomo; secondo l’Ufficio, il contribuente, iscritto all’AIRE, era fittiziamente residente nel Principato di Monaco, considerato “paradiso fiscale” ai sensi dell’art. 2, comma 2-bis, del TUIR, come modificato dall’art. 10 della legge n. 448/1998; nel confermare la prima decisione, la C.T.R.anzitutto escluse l’applicabilità della regola della presunzione della residenza in Italia per il cittadino trasferito in Paesi a fiscalità privilegiata (cc.dd. black list ) , ai sensi dell’art. 2, comma 2 - bis , del TUIR, non potendo essa avere portata retroattiva; aggiunse che l’Ufficio non aveva offerto idonea prova che il contribuente avesse soggiornato in Italia per almeno 185 giorni(o che in Italia avesse il centro principale dei suoi interessi), così restando esclusa la sussistenza della soggettività passiva del Coppola Libetta ai sensi dell’art. 2 del TUIR, sufficiente essendo latassazione dei redditi percepiti in Italia con ritenuta d’imposta al 30%, per come effettuata; avverso detta sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato atre motivi; l’intimato non ha resistito; consideratoche: 1.1 –con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 2, comma 2- bis , del TUIR e dell’art. 2697 c.c., per aver la C.T.R. erroneamente ritenuto non applicabile la presunzione di residenza in Italia, a cagione della supposta N. 7791/21R.G. irretroattività della rubricata disposizione; infatti, poiché l’avviso di accertamento è stato emesso nel 2010, in relazione all’anno d’imposta 2006, risulta evidente che il ricorso alla presunzione (relativa) di residenza, prevista dal citato comma 2-bis (introdotto dalla legge n. 488/1998, ed in vigore dal 1.1.1999)è pienamente legittimo, sicché il contribuente avrebbe dovuto fornire la prova contraria; 1.2 –con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del TUIR, per aver la C.T.R. ritenuto il contribuente comunque non residente in Italia, sebbene l’Ufficio avesse fornito diversi elementi che tanto denotavano, ed in particolare: la presenza fisica del contribuente e dei suoi familiari in Italia, il luogo di esercizio delle attività professionali, nonché quello in cui vi erano i suoi interessi patrimoniali; al contrario, la C.T.R. ha attribuito rilevanza, a dimostrazione della ritenuta residenza effettivaall’estero del contribuente, a dati meramente formali – quali il contratto di affitto di immobile a Monaco , la sussistenza di contratti di utenza domestica, ecc.
– senza però nulla accertare sul piano sostanziale; 1.3 – con il terzo motivo, infine, si lamenta violazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c., per non aver la C.T.R.rilevato il giudicato esterno formatosi in relazione alle annualità d’imposta dal 2001 al 2004, nonché dal 2008 al 2009, giacché tutte le relative sentenze emesse dalla C.T.P. di Lecce, favorevoli all’Ufficio, sono passate in giudicato; 2.1 –il primo motivo è fondato; l’art. 2, comma 2-bis del TUIR , come introdotto dall’art. 10, comma 1, della legge n. 488/1998, in vigore dal 1.1.1999, è senz’altro applicabile all’anno N. 7791/21R.G. d’imposta 2006, non potendo quindi discutersi, al riguardo, di eventuale sua portata retroattiva;né rilevano le successive modifiche apportate all’art. 2 del TUIR dalla legge n. 344del 2003 e dalla legge n. 244 del 2007, non avendo esse inciso, nella sostanza, sulla regola per cui il cittadino cancellato dall’anagrafe della popolazione residente e trasferito in Paesi a fiscalità privilegiata (cc.dd. black list) sipresume residente in Italia, salvo prova contraria; ha dunque errato la C.T.R. nell’escludere l’applicabilità del citato art. 2, comma 2-bis, nella specie, giacché, a seguito della contestazione dell’Ufficio, sarebbe spettato al contribuente dimostrare che la residenza presso il Principato di Monaco era effettiva, così superando la presunzione relativa (v.
Cass. n. 961/2015); 2.2 –è infine appena il caso di precisare che , benché tra l’Italia e il Principato diMonaco sia stato stipulato un Accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Protocollo, siglato a Monaco il 2.3.2015, ratificato con legge n. 231/2016, in vigore dal 22.12.2016, le relative disposizioni non incidono in alcun modo sulla controversia che qui occupa; infatti, benché in tale A ccordo (art. 12, comma 2) si fiss i no le regole per determinare la residenza del cittadino nell’uno o nell’altro Stato, esse non sono tuttavia applicabili nel caso concreto, giacché l’art. 13 dello stesso Accordo stabilisce che “Alla data dell'entrata in vigore il presente Accordo avrà effetto per tutte le richieste concernenti atti, fatti, eventi e circostanze relativi al periodo che inizia dalla data della firma”;
N. 7791/21R.G. pertanto, poiché l’accertamento per cui è processo attiene all’anno d’imposta 2006ed è stato emesso nel 2010, dette regole non sono applicabili, non avendo esse portata retroattiva; 3.1 –i restanti motivi restano conseguentemente assorbiti; 4.1 –in definitiva, il primo motivo è accolto, il secondo e il terzo sono assorbiti; la sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, che si atterrà ai superiori principi e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
accoglie il primo motivo e dichiara assorbiti il secondo e il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle