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Ordinanza — n. 4850/2023 — snciv Generato dall'IA

Tax appeal dismissed as tax authority and taxpayer agreed to terminate the dispute under the 2022 settlement law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4850/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court declared the tax appeal extinguished because both the tax authority and the taxpayer agreed to terminate the dispute under the new settlement law. The taxpayer had submitted documentation proving payment of the disputed tax amount and formally requested the application of the termination procedure. Consequently, the Court ruled that the proceedings must end without a substantive decision on the tax liability.

Regesto Legislator

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Art. 5 of Law n. 130/2022; The judicial proceedings are extinguished when both parties agree to terminate the dispute under the new settlement law, rendering the court's substantive review unnecessary.

Parole chiave

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tax appeal extinguishment settlement law 2022 cessazione materia contendere tax dispute termination joint party agreement tax authority withdrawal procedural extinction condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 5 of Law n. 130/2022
Oggetto: Irap - Fabbricati - Canoni di leasing - Ammortamento -Questione sui limiti - Aree di sedime - Condono ex art. 5, l.
Art. 5, comma 5, of Law n. 130/2022
Oggetto: Irap - Fabbricati - Canoni di leasing - Ammortamento -Questione sui limiti - Aree di sedime - Condono ex art. 5, l.
Art. 13, comma 1 quater, of DPR 115/2002
Il tenore della pronunzia, che è di estinzione del giudizio e non di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso, esclude - trattando si di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale e pertanto di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. VI-III, 30.9.2015, n. 19560
L’estraneità della fattispecie rispetto alle previsioni dalla norma ora richiamata consente di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass. sez. VI-III, 30.9.2015, n. 19560; Cass.
Cass. sez. V, 12.10.2018, n. 25485
19560; Cass. sez. V, 12.10.2018, n. 25485; Cass.
Cass. sez. V, 28.5.2020, n. 10140
25485; Cass. sez. V, 28.5.2020, n. 10140; Cass.
Cass. sez. V, 9.3.2021, n. 6400
10140; Cass. sez. V, 9.3.2021, n. 6400).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - contro BAIMMOBIL Srl, rappresentata e difesa, giusta procura speciale rilasciata con atto separato allegato, dall’Avv.to Tommaso Delfini del Foro di Bologna, che ha indicato recapito Pec, avendo la parte dichiarato di eleggere domicilio digitale presso l’indirizzo Pec del difensore; -controricorrente - avverso la sentenza n. 110, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna il 21.12.2020, e pubblicata il 18.1.2021; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata del 22.11.2022, la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio; la Corte osserva:

Oggetto: Irap - Fabbricati - Canoni di leasing - Ammortamento -Questione sui limiti - Aree di sedime - Condono ex art. 5, l. 130/2022. Fatti di causa 1. L’Agenzia delle Entrate notificava alla Baimmobil Srl l’avviso di accertamento n. THBOCBC03685/2013, con il quale procedeva a recupero di maggiore IRAP in relazione all’anno 2010, per il valore dichiarato di Euro 81.267,00 (ric., p. 13). La società aveva iscritto in bilancio i fabbricati ottenuti in locazione finanziaria, ma aveva ritenuto interamente ammortizzabili e proporzionalmente deducibili i costi sostenuti per i canoni, anche nella frazione relativa ai suoli sottostanti gli immobili strumentali (sedimi).

L’Ente impositore contestava, però, che il contratto di leasing aveva ad oggetto un terreno con soprastante fabbricato, con la conseguenza che il canone di leasing ammortizzabile andava depurato del costo del terreno, bene di durata indefinita, trattandosi di onere per sua natura non suscettibile di ammortamento.

2. La società impugnava l’atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Bologna, sostenendo che, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 224 del 2007, i criteri di applicazione dell’Irap in ordine ai fabbricati presi in leasing erano stati radicalmente mutati, e l’imposta non doveva trovare applicazione. In sostanza, a seguito della nuova normativa, non occorreva più operare le scorporo del costo dei suoli degli immobili strumentali, separando gli oneri sostenuti per conseguire la disponibilità dell’area di sedime (non ammortizzabili) da quelli sostenuti per il fabbricato (ammortizzabili), essendo stati nettamente separati i presupposti di applicazione dell’Irap rispetto all’Ires. La CTP accoglieva il ricorso ed annullava l’avviso di accertamento.

3. L’Agenzia delle Entrate spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita in primo grado, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, che confermava la decisione dei primi giudici, ritenendo che lo scorporo dei costi non sia più richiesto con riferimento ai fabbricati presi in leasing, in materia di Irap.

4. Ha proposto ricorso per cassazione avverso la pronuncia del giudice dell’appello l’Agenzia delle Entrate, affidandosi ad un motivo di ricorso. La società resiste mediante controricorso.

5. La società ha successivamente depositato memoria, con la quale ha domandato la sospensione del processo intendendo definire la controversia ai sensi della normativa condonistica di cui all’art. 5 della legge n. 130 del 2022. Quindi è stata prodotta documentazione attestante l’intervenuto versamento degli oneri previsti per la definizione agevolata. Anche l’Agenzia delle Entrate ha poi depositato memoria, attestando l’intervenuta definizione agevolata della lite, domandando la pronuncia di cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese di lite.

Ragioni della decisione 1. Mediante il suo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria contesta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36, commi 7 e 7 bis, del Dl. n. 223 del 2006, come conv., dell’art. 102 del Dpr n. 917 del 1986 (Tuir) e dell’art.2426 cod. civ., nonché dell’art. 43 del Dpr n. 600 del 1973 e dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000, per avere il giudice dell’appello ritenuto che il D.Lgs. n. 244 del 2007 abbia importato l’abrogazione (implicita) dei commi 7 e 7 bis dell’art. 36 del Dl. n. 223 del 2006, come conv., con la conseguente possibilità di procedere all’ammortamento dell’intero costo sostenuto mediante versamento dei canoni di leasing.

2. Non sussistono le condizioni perché sia esaminato nel merito il motivo di ricorso proposto dall’Amministrazione finanziaria. Occorre infatti rilevare che la Baimmobil Srl, ha prodotto documentazione ed ha domandato a questa Corte di pronunciarela cessazione della materia del contendere, avendo aderito a disciplina di definizione agevolata delle controversie ai sensi dell’art. 5 della legge n. 130 del 2022, in relazione all’avviso di accertamento oggetto di causa, n. THBOCBC03685/2013. Ha pertanto allegato alla richiesta la domanda di adesione depositata l’8.11.2022, prot. 239670 (cfr. dichiarazione di adesione alla richiesta di condono depositata dall’Agenzia delle Entrate e datata 11.11.2022, nonché la documentazione allegata), ed ha prodotto la quietanza di versamento delle somme dovute (complessivi Euro 14.566,00, per l’anno qui in contestazione:

Euro 3.657,00), prot. telematico B0306902506021122 7545442. 2.1. Come anticipato, con propria memoria datata 11.11.2022, l’Agenzia delle Entrate ha dichiarato di aderire alla domanda di pronuncia dell’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, pur indicando erroneamente, quale normativa beneficiale applicabile, la diversa disciplina di cui all’art. 6 del Dl. n. 119 del 2018.

3. Il processo deve pertanto essere dichiarato estinto, per effetto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 130 del 2022.

4. Ai sensi dell’art. 5, comma 5, della legge n. 130 del 2022, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. 4.1. Il tenore della pronunzia, che è di estinzione del giudizio e non di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso, esclude - trattando si di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale e pertanto di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente, anche incidentale, non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione. L’estraneità della fattispecie rispetto alle previsioni dalla norma ora richiamata consente di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass. sez. VI-III, 30.9.2015, n. 19560; Cass. sez. V, 12.10.2018, n. 25485; Cass. sez. V, 28.5.2020, n. 10140; Cass. sez. V, 9.3.2021, n. 6400). La Corte,

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio introdotto dalla Agenzia delle Entrate, avendo la Baimmobil Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, aderito alla normativa beneficiale di cui all’art. 5 della legge n. 130 del 2022, e dichiara cessata la materia del contendere