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Ordinanza — n. 4798/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to lack of reasoning and failure to address novelty of issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4798/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court dismissed the appeal filed by Camastra Petroli Locri s.p.a. against a regional tax court decision regarding IRES tax assessment. The court found the lower court's reasoning totally deficient, citing only a stereotyped phrase without addressing the specific arguments or the alleged novelty of the issues raised. Consequently, the appeal was rejected because the first-instance judgment failed to meet constitutional minimums for motivation.

Regesto Legislator

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Art. 111, comma 6, Cost.; Art. 57 d.lgs. n. 546/1992: An appeal is inadmissible if the second-instance judgment lacks sufficient reasoning to address the arguments raised or fails to explain why the issues are not novel.

Parole chiave

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lack of reasoning tax appeal dismissal novelty of issues constitutional minimums tax administration procedure liquidazione aziendale a fini fiscali procedura giudiziaria tributaria procedura di liquidazione dei conti

Disposizioni normative citate

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Art. 111, comma 6, Cost.
non poterintegrare il “minimo costituzionale” ex art. 111, comma 6, Cost. (v.
Art. 57 d.lgs. n. 546/1992
calabrese accolse l’eccezione di inammissibilità dell’appello ex art. 57 d.lgs.
Art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
di Reggio Calabria , che aveva a sua volta respinto il ricorsoproposto dalla società avverso un avviso di accertamento relativo ad IRES per l’anno d’imposta 2011, emesso ex art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973 e fondato su un p.v.c.
Art. 7, comma 1, dello Statuto del contribuente
Art. 42, commi 1 e 3, d.P.R. n. 600/1973
7, comma 1, dello Statuto del contribuente, dell’art. 42, commi 1 e 3, d.P.R. n. 600/1973, dell’art.
Art. 56 d.P.R. n. 633/1972
600/1973, dell’art. 56 d.P.R. n. 633/1972 e ancora dell’art.
art. 57 d.lgs. n. 546/1992
calabrese accolse l’eccezione di inammissibilità dell’appello ex art. 57 d.lgs.
art. 56 d.P.R. n. 633/1972
600/1973, dell’art. 56 d.P.R. n. 633/1972 e ancora dell’art.
art. 111 Cost
non poterintegrare il “minimo costituzionale” ex art. 111, comma 6, Cost.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 3755/2015
Cass. n. 3755/2015); del rest o, è ben noto che nel procedimento di legittimità in camera di consiglio ex art.
Cass., Sez. Un., n. 8999/2009
Cass., Sez. Un., n. 8999/2009); 2.2 - sempre in via preliminare, si rileva che è pervenuta in Cancelleria documentazione attestante che il difensore della ricorrente, avv.
Cass. n. 3630/2021
Cass. n. 7751/2020
Cass., Sez. Un., n. 8053/2014
Sez. Un., n. 8999/2009
Cass., Sez. Un., n. 8999/2009); 2.2 - sempre in via preliminare, si rileva che è pervenuta in Cancelleria documentazione attestante che il difensore della ricorrente, avv.
Sez. Un., n. 8053/2014
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Testo completo

1 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14232/2021 R.G. proposto da CAMASTRA PETROLI LOCRI s.p.a. in liq uidazione , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in Roma, Via le delle Milizie n. 34, presso lo studio dell’avv. Rocco Agostino, rappresentata e dife sa dall’avv. Antonio Chirillo come da procura in calce al ricorso –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE -intimata – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, n . 3021 / 2 0 2 0 depositata in data 12.11.2020;

N. 14232/21 R.G. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 13.10.2022 dal Consigliere Relatore dr. Salvatore Saija; Rilevatoche: con la sentenza in epigrafe, la C.T.R. del la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria,rigettò l’appello di Camastra Petroli Locri s.p.a. avverso l a sentenz a n. 1235/2017 della C.T.P. di Reggio Calabria , che aveva a sua volta respinto il ricorsoproposto dalla società avverso un avviso di accertamento relativo ad IRES per l’anno d’imposta 2011, emesso ex art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973 e fondato su un p.v.c. redatto dalla G.d.F. di Reggio Calabria in data 27.6.2013, afferente ad attività d’indagine per frode volta alla commercializzazione di carburante in contrabbando; nel confermare la sentenza d i primo grado, la C.T.R. calabrese accolse l’eccezione di inammissibilità dell’appello ex art. 57 d.lgs. n. 546/1992, nella parte in cui si introducevano questioni non dedotte in primo grado, osservando nel resto che non erano ravvisabili elementi di censurabilità della sentenza di primo grado, in quanto il relativo iter argomentativo appariva esente da vizi; avverso detta sentenza,Camastra Petroli Locri s.p.a. in liq. ha proposto ricorso per cassazione, affidato atre motivi; l’Agenzia delle Entrate non ha resistito ; consideratoche: 1.1 – c o n il primo motivo si denuncia il totale difetto di motivazione in ordine alla eccepita violazione e falsa applicazione dell’art. 39, comma 1, lett. d, d.P.R. n. 600/1973, in cui era incorso il primo giudice; rileva la ricorrente che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice d’appello, con l’atto di gravame essa società non aveva introdotto nuovi elementi, ma aveva ribadito le censure N. 14232/21 R.G. mosse al modus operandidell’Ufficio, evidenziando che la ricostruzione dei ricavi fondata sulla mera moltiplicazione dei volumi di vendita di prodotto in agevolazione di accise (benzina ad uso agricolo) per la percentuale di ricarico ottenuta da intercettazioni di soggetti estranei alla verifica fiscale, costituiva una violazione del diritto di difesa: da qui, dunque, la richiesta anche di consulenza tecnica d’ufficio; 1.2– con il secondo motivo si denuncia il totale difetto di motivazione in ordine alla eccepita violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 1, dello Statuto del contribuente, dell’art. 42, commi 1 e 3, d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 56 d.P.R. n. 633/1972 e ancora dell’art. 39, comma 1, lett. d, d.P.R. n. 600/1973, in cui anche in tal caso era incorsala C.T.P.; osserva la ricorrente che la C.T.R. non ha minimamente preso in considerazione le contestazioni circa la mancata allegazioneall’avviso – e comunque circa la mancata ostensione – di documenti non noti alle parti e non conoscibili, in quanto coperti da segreto istruttorio; essi sono giunti a conoscenza della contribuente all’atto della consegna avvenuta solo in data 27.1.2021; 1.3– con il terzo motivo si denuncia la mancanza di motivazione in violazione dell’art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, per non aver la C.T.R. reso una motivazione conforme e coerenteanche col dettato dell’art. 111 Cost.; 2.1 – ritiene anzitutto il Collegio di non poter condividere la proposta del Consigliere relatore, nel senso della inammissibilità del ricorso per tardiva proposizione, giacché – come risulta dall’esame della relata di notifica - l’atto venne consegnato per la notifica all’ufficiale giudiziario in data 12.5.2021, ossia nell’ultimo giorno utile, mentre esso venne soltanto spedito in data 13.5.2021 N. 14232/21 R.G. (v.

Cass. n. 3755/2015); del rest o, è ben noto che nel procedimento di legittimità in camera di consiglio ex art. 380-bisc.p.c., il ricorso ben può essere deciso anche in senso diverso rispetto alla proposta, ove il Collegio sia diversamente orientato (v. Cass., Sez. Un., n. 8999/2009); 2.2 - sempre in via preliminare, si rileva che è pervenuta in Cancelleria documentazione attestante che il difensore della ricorrente, avv. Antonio Chirillo, è deceduto nelle more del processo di legittimità, ma ciò non comporta alcuna conseguenza sulla procedibilità, noto essendo che il giudizio di cassazione ha struttura officiosa e una volta avviato, tendenzialmente, resta insensibile alle vicende che interessano le parti, sicché non trovano applicazione le disposizioni in tema di interruzione del processo (v. ex plurimis, Cass. n. 3630/2021); d’altra parte, anche a cagione dell’accoglimento del ricorso, per le ragioni di cui infra, non appare opportuno, né necessario, procedere a lla rinnovazione dell’avviso alla parte personalmente, potere che questa Corte ben può esercitare ove il difensore del ricorrente deceda dopo la notifica del ricorso, ma prima della discussione (v.

Cass. n. 7751/2020); 2.3 – ciò posto, i motivi possono esaminarsi congiuntamente, perché nella sostanza connessi; essi sono fondati; la motivazione della sentenza impugnata, con ogni evidenza, è totalmente deficitaria non solo in relazione all’esame dei motivi d’appello della società , ma anche alla stessa illustrazione delle ragioni per cuiil gravame venne disatteso, risolvendosi essa in una frase stereotipata(“questa Commissione non ravvisa elementi di censurabilità del giudicato di primo grado il cui iter logico argomentativo non appare affetto da vizi”), non meno che apodittica, tanto da N. 14232/21 R.G. non poterintegrare il “minimo costituzionale” ex art. 111, comma 6, Cost. (v.

Cass., Sez. Un., n. 8053/2014); quanto poi alla ritenuta novità di alcune questioni, rilevata dalla C.T.R.,essa non ha neppure spiegatoin cosa consistesse detta novità, ossia se in grado d’appello l’odierna ricorrente avesse effettivamente ampliato il thema decidendum, ovvero se invece si fosse limitata ad introdurre argomenti sul piano della mera difesa, a sostegno della illegittimità della ripresa, per come originariamente dedottacol ricorso introduttivo; non senza dire chenon può di per sé configurare un profilo di novità rilevante ai sensi dell’art. 57 d.lgs. n. 546/1992 –come pure mostra di intendere il giudice regionale –la semplice richiesta di C.T.U. contabile, avanzata dalla contribuente in grado d’appello; 3.1 -in definitiva, il ricorso è accolto ; la sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame dell’appellodella contribuente e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità;

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa in relazione e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del