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Ordinanza — n. 4783/2023 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses lawyer's appeal claiming insufficient fee due to lack of standing to challenge fee adequacy alone.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4783/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lawyer lacked standing to challenge only the adequacy of the fee award. Although the lawyer argued that separate liquidations and a 30% increase should have been applied, the court applied the principle that a defender can only act as a party in an appeal regarding fees if the contested judgment addressed the fee deduction request or if the grievance concerns the deduction itself. Since the lower court's decision only addressed the fee amount without ruling on the deduction, the lawyer's right to appeal was excluded.

Regesto Legislator

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Art. 132 cod. proc. civ.; Art. 2233 cod. civ.: A defender who requests the deduction of costs may assume the quality of a party in an appeal regarding fees only if the contested judgment did not rule on the deduction request or if the grievance concerns the deduction itself; otherwise, standing belongs exclusively to the represented party.

Parole chiave

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legal standing fee adequacy cost deduction lawyer appeal procedural admissibility spese di difesa liquidazione degli onorari difensivi ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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Art. 36 Cost.
Art. 132 cod. proc. civ.
Art. 2233 cod. civ.
D.M. n. 55/2014
Art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art.
artt. 36 Cost
Talarico ricorre in proprio avverso il provvedimento collegiale sulla base di due motivi, con i quali, denunciando la violazione degli artt. 36 Cost., 132 cod.
art. 1, comma 17 legge n. 228/12
115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.

Giurisprudenza citata

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Sez. L. n. 11919, 09/06/2015
Sez. 6, n. 22140/2020
635663; Sez. 6, n. 22140/2020, non massimata; Sez.
Sez. 3, n. 3290, 3/3/2022
22140/2020, non massimata; Sez. 3, n. 3290, 3/3/2022, Rv.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15434-2022 proposto da: TALARICO TIZIANA, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa da se stessa; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; -intimato - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositato il 07/04/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE GRASSO. Il Collegio condivide i rilievi enunciati dal Relatore in seno alla formulata propostanei termini seguenti:

Osserva L’avv. Tiziana Talarico difese cinque diverse parti in altrettanti giudizi per equa riparazione, sia nella fase monitoria, che in quella di opposizione, nella quale i procedimenti vennero riuniti. La Corte d’appello in sede collegiale accolse l’opposizione e determinò l’equo indennizzo spettante a ciascuno degli istanti, liquidando le competenze in favore dell’avvocato, dichiaratasi antistataria. L’avv. Talarico ricorre in proprio avverso il provvedimento collegiale sulla base di due motivi, con i quali, denunciando la violazione degli artt. 36 Cost., 132 cod. proc. civ., 2233 cod. civ. e del d.m. n. 55/2014, lamenta l’esiguità del compenso, non avendo il Giudice tenuto conto del fatto che, essendo stati i procedimenti riuniti solo davanti al collegio in sede d’opposizione, per la fase monocratica sarebbe spettata liquidazione separata per ciascuna delle parti e, per la fase d’opposizione, il compenso avrebbe dovuto essere implementato del 30% per ciascuna delle parti assistita oltre la prima.

Il ricorso è inammissibile. Vale in materia il principio più volte enunciato da questa Corte, secondo il quale il difensore che abbia chiesto la distrazione delle spese può assumere la qualità di parte, attiva o passiva, nel giudizio di impugnazione solo se la sentenza impugnata non abbia pronunciato sull'istanza di distrazione o l'abbia respinta ovvero quando il gravame investa la pronuncia stessa di distrazione, sicché, ove il gravame riguardi solo l'adeguatezza della liquidazione delle spese, la legittimazione spetta esclusivamente alla parte rappresentata (Sez.

L. n. 11919, 09/06/2015, Rv. 635663; Sez. 6, n. 22140/2020, non massimata; Sez. 3, n. 3290, 3/3/2022, Rv. 663712). Essendo la controparte rimasta intimata non v’è luogo a statuizione sulle spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto;

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dov