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Ordinanza — n. 4736/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds under new procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4736/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without examining the merits of the case. The appellant argued that the lower court violated procedural rules regarding evidence and contract breach specifications, but the court found these grounds insufficient under the new Article 360 of the Code of Civil Procedure. Consequently, the request to overturn the appellate judgment was rejected for failing to meet the strict requirements for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c.; Art. 348 ter c.p.c.: Appeals must specify the exact legal violation and cannot generally challenge the lower court's evaluation of evidence or motivation unless specific statutory exceptions apply.

Parole chiave

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inadmissible appeal specific grounds requirement evaluation of evidence contractual breach procedural preclusion ricorso per risarcimento danni riparazione dei danni di guerra danni da incendio

Disposizioni normative citate

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Art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c.
27-09-2022 precluso in sede di legittimità, l'altra perchè censura la nicti\i'azione della sentenza impugnata secondo lo schema del predbgente art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c., non applidabile nella 4.
Art. 348 ter c.p.c.
7090 del 3/3/2022), vizio di motivazione peraltro nella specie non c:ensurabile ex art. 348, ter n.
Art. 96, c. 1 e 3 c.p.c.
Art. 111 Cost.
c) per avere la Corte territoriale "mal esercitato il suo potere nella valutazione dei documenti attorei" co* i vy violaMeol'art. 111 Cost. "disattendendo le relative riathieste istruttorie su di essi fondatt.
Art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dichiara il ricorso inammissibile; nulla spese; ai sensi dell'art. 13, co.
art. 380 bis c.p
civ.; la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., é stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio;
art. 1668 c.c
art. 111 Cost
c) per avere la Corte territoriale "mal esercitato il suo potere nella valutazione dei documenti attorei" co* i vy violaMeol'art. 111 Cost.

Giurisprudenza citata

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Cass., L, n. 24395 del 3/11/2020
dop)ia conforme (Cass., L, n. 24395 del 3/11/2020;
Cass., 2, n. 30525 del 29/9/2020
Cass., 6-3, n. 26908 del 26/11/2020
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 4433-2021 proposto da: EFFF.:.DI S.R.L., quale cessionaria del credito della Prisma Meccanica Srl in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato PIERO VITACCHIO ed elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BRUNO BUOZZI,53, presso lo studio dell'avvocato GIAN LUIGI LOY, Pec: Diero.vitacchio©ordineavvocativicenza.it clinc :31uigiloy©ordineavvocatiroma.orq - ricorrente - contro UNIVER 2000; - intimata - avverso la sentenza n. 1733/2020 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 02/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non i:)artecipata del 27/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

ANNA MOSCARINI. Rillevato che: La società Prisma Meccanica s.r.I., produttrice di stufe a condizione Pellet, convenne in giudizio la ditta Univer 2000 alla quale aveva affidato la verniciatura delle stufe, al fine di ottenerne la condanna al risarcimento del danno nella duplice acce?.ione del danno emergente e del lucro cessante conseguente ai gravi vizi riscontrati nella verniciatura per un ammontare di € 696.385, oltre al danno all'immagine com merciale, la società convenuta si costituì affermando che, a seguito delle contestazioni ricevute, la stessa attrice aveva individuato un .:::tale di 307 stufe da riverniciare, che tutte erano state ritirai:e e riverniciate e che, in ogni caso, la sua responsabilità era da escludere in ragione della dichiarata disponibilità al risarc:imento del danno da parte di una ditta terza fornitrice della vernice; quest'ultima, chiamata in causa, si costituì in qiucizio eccependo la prescrizione della garanzia per i vizi e comunque resistendo alla domanda proposta nei suoi confronti; il Tribunale di Vicenza, con sentenza del 5/6/2016, attesa la ..npossibilità di esaminare le stufe asseritamente malvesniciate ed in assenza di prova della loro avvenuta distruzione, ritenuta l'avvenuta decadenza dall'azione di garanzia per i vizi, rigettò la domanda per mancanza di prova dei .:2tti addotti; la Corte d'Appello di Venezia, con sentenza del 2/7/2020, rigettò l'appello proposto da Prisma Meccanica srl in liquiclazione ritenendo:

a) incontestata l'avvenuta sostituzione Ric. 2:21 n. 04433 sez. M3 - ud. 27-09-2022 -2- e ritierniciatura di 307 stufe da parte della Univer 2000 con c:ons•guente "compensazione" tra il danno subìto dalla attrice ed il corrispettivo, pacificamente non corrisposto, di € 14.861,26, per la verniciatura di quei pezzi, di cui la committente aveva sospeso il pagamento;

b) mancante la prova di ulteriori danni costituiti da pretese operazioni di s..mcntaggio e rimontaggio, di cui la Univer non era incaricata, essendo per contratto la sua prestazione limitata alla verniciatura delle stufe grezze con materiale fornito da una ditta terza;

c) inammissibili le prove orali richieste relative a pretese ulteriori stufe ammalorate, o a quelle che l'attrice pretendeva essere state distrutte;

d) corretta la decisione del giucice di primo grado di non ammettere una CTU estimativa del danno, essendo la consulenza un mezzo di valutazione della prova che avrebbe presupposto la dimostrazione - mancante- dei fatti costitutivi della domanda;

e) corretta la statu zione del primo giudice sulle spese processuali, avuto riguardo alla posizione della terza chiamata; avverso la sentenza la Effedi s.r.I., cessionaria del credito di Prisma Meccanica s.r.l. in liquidazione, ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, articolato in più ceri sid re; nessuno ha resistito al ricorso; vi è memoria della ricorrente; il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di c:onsiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ.; la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., é stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio;

Considerato che: Ric. 2:21 n. 04433 sez. M3 - ud. 27-09-2022 -:3- con l'unico articolato motivo di ricorso la ricorrente denoicia error in procedendo, error in iudicando entrambi con riferimento all'art. 360, co. 1 n. 4 c.p.c., violazione dell'art. 360, co. 1 n. 3 e violazione dell'art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c., senza indicazione specifica di ulteriori norme nella rubrica del me2zo in parola; in primo luogo contesta la sentenza impugnata nella parte in cui non ha consentito l'ammissione di prove testimoniali atte a provare il danno, prove che nel caso in esame avrebbero consentito di accertare l'inadempimento dell'a ppaltatore ed illustrare altresì l'intero procedimento produttivo; la doglianza è inammissibile perché la ricorrente non censura adeguatamente il capo di sentenza che, rigettando il terzo motivo di appello con cui l'appellante aveva lamentato la mancata ammissione delle istanze istruttorie orali, ha rilevato contraddizioni presenti nella stessa difesa attrice e, "in tale quadro; ha ritenuto corretta la decisione del Tribunale di non ammettere tutti i capitoli di prova perchè, tra l'altro, generici; con un secondo ordine di argomenti la ricorrente censura l'impugnata sentenza nella parte in cui avrebbe affermato che le Eitufe contestate furono ritirate e riverniciate da Univer qualdo quest'ultima non era affatto incaricata delle operazioni di montaggio e smontaggio ma della sola opera di verniciatura: cosa che le prove orali, ove ammesse, avrebbero consentito di accertare; in tal modo, però, sostiene la ricorrente, il giudice d'appello avrebbe "invertito le modalità con cui si sono svolti i fatti":

MAAVIr OLICA:3A4*Cr la doglianza é inammissibileqresistendo all'impugnazione la mancata ammissione delle prove testimoniali e pone, Ric. 2:21 n. 04433 sez. M3 - ud. 27-09-2022 -4- comunque, questioni di mero fatto non delibabili in questa sede; ancora, la sentenza, nella parte in cui ha previsto la compensazione tra il danno subìto dalla committente ed il costo di verniciatura richiesto dalla Univer, avrebbe violato l'art. 1668 c.c., secondo il quale é l'appaltatore che deve eliminare a sue spese i vizi della cosa ed è altresì tenuto al ;koktOst risarcimento dei danni; ok sarebbe, illogicamente motivata nella parte in cui riconosce l'avaria di n.307 stufe ma non riconosce i subìti dall'originaria attrice per i lavori effettuati per ovviare ai vizi causati dall'Univer 2000 srl; questa censura è inammissibile in quanto, non ottemperando la ricorrente ai requisiti di autosufficienza del ricorso, non consente a questa Corte di comprendere se la censura sia stata svolta nei gradi di merito (evidenziandosi che la Corte d'Appello ha confermato la sentenza del Tribunale ) ovvero se la stessa abbia (come pare) carattere di novità; inoltre, con la doglianza in esame, neppure si denuncia il vizio della sentenza ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. secondo guaito precisato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., ord.16703 del 5/8/2020) né é ormai più ammissibile la denuncia del vizio di illogicità della motivazione/ alla luce del novellato art. :360 n. 5 c.p.c. (Cfr.

SU 805312014 e Cass., ord. 7090 del 3/3/2022), vizio di motivazione peraltro nella specie non c:ensurabile ex art. 348, ter n. 4 c.p.c., trattandosi di doppia c:onforme; con un ulteriore ordine di censura la ricorrente assume c:he la sentenza, nel non ritenere provati i fatti costitutivi della clonunda, avrebbe violato il principio di non contestazione in quanto, a fronte della pacifica avaria di 307 stufe, il fatto clow,29a ritenersi non contestato e come tale provato, atteso Ric. 2'21 n. 04433 sez. M3 - ud. 27-09-2022 -5- che a convenuta, lungi dal negare, per l'appunto, i fatti costitutivi della domanda, si era limitata a negare la propria responsabilità chiamando in causa la ditta fornitrice della vernice; la doglianza è inammissibile perché la deduzione è del tutto generica ed aspecifica, in quanto, pur a voler ritenere che la ricorrente abbia riportato con sufficiente precisione i fatti allegati in citazione (v. ricorso p. 9), tuttavia detta parte non ha indicato in quali esatti termini dette circostanze siano state non specificamente contestate e t soprattutto,, non sia stata contestata la qualificazione dei danni indicabkdall'attrice (cui fa riferimento specificamente la ricorrente a p. 9 del ricorsc(i, Cass., ord., 24062/2017) e ciò risulta tanto più rilevante in (v.VA quanto nella sentenza impugnata) la Corte di merito ha riportato le specifiche contestazioni sui punti in questione sollevate dalla parte convenuta; con ulteriore doglianza si denuncia il ragionamento illogico seguito dalla Corte di merito nel ritenere giustificata la condanna alle spese dell'attrice anche a favore della parte chiamata in causai in quanto non sarebbe stata giustificata la chiamata del terzo; ad avviso della ricorrente, invece, il c:onvenuto dovrebbe sempre verificare se la sua domanda nei confronti dei terzi sia rituale o sia incorsa "nelle decadenze di leggel'ed invoca al riguardo l'art. 96, c. 1 e 3 cpci la censura è inammissibile in quanto volta a censurare in modo irrituale e ormai non consentito la motivazione della sentenza della Corte di merito che, peraltro, si è attenuta al riguardo al costante orien:amento della giurisprudenza di legittimità ; parimenti inammissibili sono le dogliae di cui alle lettere d) ed e) del motive all'esame, l'una perché mira a sottsioorre alla Suprema Corte un nuovo giudizio laittàl fatto Ric. 2)21 n. 04433 sez.

M3 - ud. 27-09-2022 precluso in sede di legittimità, l'altra perchè censura la nicti\i'azione della sentenza impugnata secondo lo schema del predbgente art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c., non applidabile nella 4. 4.12.Emo.4.uoi specie, vizio neppure denunciabile, nel~ex art. 348 ter LI .C. (::. p.c. infine la sentenza sarebbe viziata, ai sensi dell'art. 360, co. t n. 5 c.p.c.:

a) per avere la Corte territoriale ritenuto che l'appellante non avesse specificato "sotto quale profilo" il Tribunale avrebbe violato la disciplina dell'inadempimento contrattuale, il che viene contestato dalla ricorrente con argomenti anche in fatto;

b) per avere la Corte d'Appello omesso di esaminare un fatto discusso e decisivo perchè "nel motivare....tralascia di esaminare i motivi di impugnazione", limitandosi a contestare le ricgui modifica della sentenza di primo grado rgtiziggfè nell'atto di appello;

c) per avere la Corte territoriale "mal esercitato il suo potere nella valutazione dei documenti attorei" co* i vy violaMeol'art. 111 Cost. "disattendendo le relative riathieste istruttorie su di essi fondatt. e di natura decisivlb Corte non solo non avrebbe esaminato la r richiesta di provare i fatti decisivi ma non li avrebbe neppure considerati, senza al riguardo motivare; anche quest'ultima censura è inammissibile perché denuncia, peraltro con difetto di specificità, vizi motivazionali c:he, a seguito della novella dell'art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c., non sono più deducibili in cassazione in presenza di pronuncia cd. dop)ia conforme (Cass., L, n. 24395 del 3/11/2020;

Cass., 2, Ric. 2:21 n. 04433 sez. M3 - ud. 27-09-2022 - 7- n. :;i:0525 del 29/9/2020; Cass., 6-3, n. 26908 del 26/11/2020); conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile; non vi è luogo per pronunciare sulle spese, non avendo la parte: intimata svolto attività difensiva in questa sede; si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, del pagamento di una somma a titolo di contributo unificato pari a quella versata per ricorso, se dovuta.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; nulla spese; ai sensi dell'art. 13, co. 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolp di contributo unificato pari a quello dovuto p