Cassation court quashes tax appeal judgment due to lack of proof regarding notification of the appeal to the tax authority.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court quashed the Regional Tax Court's decision regarding a tax assessment dispute over a hotel's valuation. The tax authority argued the first-instance judgment was null because the taxpayer failed to notify the appeal to the tax administration, a fact the lower court overlooked. The court ruled that without proof of such notification, the appeal was invalid, rendering the first-instance judgment null and void.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.; Art. 16, 20, 22, 53, 1 comma 2 d.lgs. n. 546/1992: A judgment of appeal is null if the appeal was not properly notified to the opposing party, as the lack of such notification invalidates the procedural basis for the second-instance decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
e ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 24875/2021 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it); –ricorrente – Contro MONTECARLO IMMOBILIARE s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore; - intimata - Oggetto: mancata notifica del ricorso in appello Cons. Est. Roberto Succio avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 502/01/21 depositata in data 27 / 04 /20 21 , udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/12/2022 dal Consigliere Relatore Roberto Succio;
Rilevatoche: - parte contribuente impugnava l'avviso di accertamento relativo al classamento dell’unità immobiliare “Grand Hotel Mediterraneo contestando” la valutazione catastale attribuita al medesimo; - la CTP rigettava il ricorso; - appellava la contribuente; - la CTR accoglieva l'appello, poiché riteneva arbitraria la rendita catastale attribuita in forza della disparità di trattamento con altri hotel quattro stelle in zona più prestigiosa della città e notoriamente più lussuosi; le fotografie in atti confermavano tale decisione; - ricorre a questa Corte l'Amministrazione finanziaria con atto affidato a un solo motivo di ricorsoe illustrato da memoria ; la contribuente è rimasta intimata; - alla luce dell'articolazione del motivo questa Corte disponeva con ordinanza n. 26590 del 20 22 resa l'esito dell'adunanza del 22 Aprile 2022, l'acquisizione dei fascicoli di merito;
Considerato che: - il solo motivo dedotto denuncia la nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 16, 20, 22, 53, 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 in combinato disposto dagli artt. 156 c.p.c. e 161 c.p.c., tutti in relazione all'art 360 comma 1 n. 3 c.p.c., per avere la CTR commesso error in procedendo l à dove , pur avendo rilevato la mancata costituzione in giudizio dell'ufficioappellato, non ha svolto alcun controllo sulla regolarità della notifica del ricorso in appello, che nella fattispecie non era avvenuta nelle forme previste e della Cons. Est.
Roberto Succio quale nessuna prova era stata depositata presso la segreteria della CTR della Toscana; - il motivo è fonda to, decidendo in Collegio in difformità rispetto alla proposta del Consigliere Relatore (Cass. SS. UU. n. 8999 del 2009); - invero, dalla lettura della pronuncia gravata e dall’esame del fascicolo d'Ufficio dei gradi del merito, è emersa la circostanza dellamancata, puntuale, verifica della regolare notifica dell'atto di appello della contribuente alla Amministrazione Finanziaria, che, infatti, non ha partecipato al giudizio di appello; - in particolare, poiché dal 21/12/2022 è in vigore la convenzione stipulata tra la Corte Suprema di Cassazione e il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), con la quale i giudici di legittimità possono accedere al fascicolo processuale digitale formatosi nel giudizio di merito, il Collegio ha potuto esaminare l’intero fascicolo del giudizio di appello, iscritto al n. r.g.a. 7 del 2020 presso la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, per mezzo dell’applicativo informatico sviluppato dalla Direzione della Giustizia Tributaria in collaborazione con il CED della Cassazione, che consente al Giudice di Legittimità la consultazione degli atti processuali di merito; - ebbene, dall’esame degli atti ridetti si evince con certezza che , come sostenuto in ricorso, effettivamente non vi è in atti prova della notifica all’Amministrazione finanziaria dell’atto di appello della società contribuente; non vi è alcuna relata apposta in calce o altrove nel ricorso in appello; non vi è deposito di separato documento attestante altrimenti la notifica dell’impugnazione all’Ufficio; - la circostanza assume allora rilievo decisivo, in quanto in assenza della prova della notifica dell'appello, se ne deve dedurre l'inesistenza; da ciò deriva la nullità della sentenza che Cons. Est.
Roberto Succio ha definito il giudizio di appello (in termini Cass., sez. 6-5, 17 dicembre 2012, n. 23290) e il conseguente passaggio in giudicato della pronuncia di primo grado; - per tali ragioni, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata è cassatasenza rinvio ex art. 382 c. 3 c.p.c.; - le spese seguono la soccombenza; p.q.m. accoglie il ricorso e cassa , senza rinvio, la sentenza impugnata ; condanna la società intimata al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente che liquida in eu ro 2.300,00 per c